Si può tutelare il prompt se si dimostra l’apporto creativo umano
Di fronte alla diffusione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche co-create con l’intelligenza artificiale, il diritto si trova a chiedersi se e come tutelare questo tipo di produzioni. Attualmente, infatti, non c’è una norma specifica su come gestire le creazioni eseguite con l’Ai, anche se la legge 132/2025 ha modificato l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (633/1941) dichiarando che sono opere dell’ingegno umano anche quelle «create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore».
La tutela del prompt
Nella quarta giornata di «Talk to the future», la manifestazione organizzata dall’Ordine degli avvocati di Milano per discutere di diritto e Ai, il dibattito ruota intorno al rapporto fra proprietà intellettuale e tecnologia. «La differenza fra un’opera dell’ingegno umano e una che non lo è si trova nel comando che l’artista dà al software: non importa quanto sia lungo o articolato, ciò che conta è il ragionamento creativo. Lì sussiste la tutela del prompt», spiega Lucia Maggi, avvocata del Foro di Milano. Per questo motivo, aggiunge la collega Maria Francesca Guardamagna, il tipo di tutela da affibbiare a queste opere non deve più guardare solo al diritto d’autore, ma deve spaziare all’ambito dei segreti commerciali e ai database.
Dal Copyright Office degli Stati Uniti arriva un’indicazione abbastanza precisa su come distinguere le creazioni da tutelare, mantenendo centrale l’impostazione antropocentrica. «Se l’Ai è usata in modo assistivo, l’opera è tutelabile; se l’Ai è sostitutiva dell’ingegno umano, l’opera non si può tutelare», chiarisce Cristiano Bacchini, coordinatore della commissione Ip dell’Ordine che sottolinea anche il tema concorrenziale fra i diversi approcci all’uso e alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale fra Stati Uniti, Cina e Unione Europea.
A questo proposito, l’avvocata Guardamagna ricorda come in Cina ci sia stata, di recente, una pronuncia in difesa della protezione delle opere create con l’Ai perché quest’ultima viene considerata una leva di sviluppo nel campo dell’arte.
La Cassazione del 2023
Già nel 2023, d’altronde, la stessa Cassazione si era espressa sul rapporto fra creazione artistica e uso dei software. Il caso riguardava l’architetta Chiara Biancheri che, nel 2016, disegnò un fiore digitale, usato senza permesso dalla Rai durante il Festival di Sanremo. Biancheri fece causa all’emittente, la cui difesa ruotava intorno al fatto che l’opera non fosse realizzata a mano. Nell’ultimo grado di giudizio, confermando la condanna, la Cassazione affermò che se l’artista è in grado di dimostrare il processo creativo, allora l’opera, anche se realizzata con l’ausilio di dispositivi digitali, va tutelata come produzione dell’ingegno umano perché protetta dal diritto d’autore.
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