Apparizioni in tv durante la pandemia di Covid, la giudice: “Il Codacons non ha diffamato Matteo Bassetti”

Genova. Nessuna diffamazione da parte di Codacons e Assourt nei confronti di Matteo Bassetti quando, all’epoca della pandemia, inviarono un’istanza a Rai e Mediaset con la quale raccomandavano di evitare le apparizioni televisive di professionisti sanitari sovvenzionati dalle industrie farmaceutiche, onde evitare possibili conflitti di interesse e condizionamenti di pensiero. Lo ha stabilito la gip del tribunale di Genova Martina Tosetti nell’ordinanza con cui ha archiviato definitivamente la querela presentata dall’infettivologo genovese che sosteneva che quelle istanze inviate alle tv ma anche alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri fossero lesive della sua reputazione professionale in quanto – spiega la giudice nell’ordinanza che ricostruisce i fatti “e affermazioni relative alla percezione di compensi erano totalmente false”.
Già la procura aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che vedeva indagati i rappresentanti legali delle due associazioni, ma Bassetti aveva presentato opposizione chiedendo ulteriori indagini. Il 24 aprile si è tenuta l’udienza davanti alla gip che ieri ha sciolto la riserva chiudendo la vicenda. Per la giudice nel caso in questione sussistono “indubbiamente i parametri per il legittimo esercizio del diritto di critica, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ovverosia, la verità, la pertinenza e la continenza”. Per la giudice che cita alcuni articoli di giornale allegati al fascicolo, non esiste “nessun dubbio che la parte offesa avesse ricevuto finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche”, ma questo, secondo la gip “più che apparire lesivo della reputazione di Bassetti, deve essere interpretato come segno di un auspicabile coinvolgimento dei grandi esperti del settore di riferimento nella lotta a una pandemia. Coinvolgimento che, del resto, va incentivato, venendo in rilievo la tutela della salute pubblica”.
Nessuna lesione della reputazione quindi, ma un legittimo diritto di critica. Per la gip è stato rispettato il criterio della pertinenza “essendo la materia di indubbio interesse pubblico” anche considerato tra le finalità di Codacons e Assourt c’è “quella di preservare l’indipendenza di giudizio dei consumatori che possono facilmente essere influenzati dai mezzi di comunicazione di massa”. E anche quello della continenza nell’esporre le motivazioni.
La gip chiosa la sua ordinanza con una velata critica a questo tipo di querele sottolineando come “come ogni altro sforzo in questa sede” – il riferimento è alla richiesta di ulteriori indagini formulata da Bassetti tramite i suoi legali – “sarebbe del tutto sproporzionato rispetto agli interessi in gioco, ricordandosi la serietà e rilevanza del processo penale”.




