Consulta: “Atti sessuali con minorenne, carcere non automatico”. Accolto il ricorso dei giudici di Catanzaro
La Consulta apre alla sospensione dell’esecuzione della pena per chi è condannato per «atti sessuali con minorenne» e ha ottenuto l’attenuante della «minore gravità», in modo che possa presentare istanza per le misure alternative e aspettare fuori dal carcere la valutazione della magistratura di sorveglianza.
I giudici costituzionali hanno dato infatti ragione al Tribunale di Catanzaro che aveva sollevato questioni di legittimità in relazione agli articoli 3 e 27 (terzo comma) della Costituzione.
Il caso riguardava, in particolare, un ragazzo all’epoca dei fatti ventenne condannato in via definitiva a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e per il quale il pubblico ministero ha richiesto la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
In particolare, veniva evidenziata una differenza di età «non particolarmente rivelante» con la ragazza, allora tredicenne. Sotto la lente una parte dell’articolo 656 del codice di procedura penale ed un articolo dell’ordinamento penitenziario: il primo impedisce al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per questi condannati e l’altro preclude loro la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione prima di aver scontato un anno di osservazione in carcere.
Con una sentenza depositata oggi la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’attuale disciplina «sia incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena».
«L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena – hanno sottolineato i giudici – è volto a evitare la limitazione della libertà personale nella forma della detenzione in carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo misure alternative alla detenzione. Ne deriva che la regola in materia è quella per cui, se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza».
Secondo la Corte, «le norme censurate comportavano un inutile sacrificio della libertà personale, a discapito del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività». La Consulta evidenzia poi una «disparità di trattamento” rispetto a chi è condannato per violenza sessuale e ottiene l’attenuante della minore gravità che, al contrario, può avere la sospensione dell’esecuzione della pena in vista dell’istanza di accesso ai benefici penitenziari e della valutazione del tribunale di sorveglianza.
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