Società

Sciopero scuola 6 e 7 maggio, si possono sostituire i docenti e ATA? 

In vista dello sciopero del personale scolastico previsto per il 6 e 7 maggio, torna attuale un quesito ricorrente: è possibile sostituire il personale docente e ATA che aderisce allo sciopero con personale in servizio e non scioperante?

Sul punto è intervenuta l’ARAN con un orientamento interpretativo che chiarisce i margini di azione dei dirigenti scolastici alla luce dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020.

Il quadro normativo: equilibrio tra diritto di sciopero e diritto all’istruzione

L’Accordo del 2020, che attua la legge n. 146/1990 (come modificata dalla legge n. 83/2000), disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, individuando le prestazioni indispensabili e i criteri per garantire i servizi minimi.

In questo contesto, l’articolo 10, comma 5, riconosce ai dirigenti scolastici la possibilità di adottare tutte le misure organizzative utili ad assicurare il servizio, nel rispetto delle norme vigenti e dei contratti collettivi, senza comprimere il diritto di sciopero.

Sostituzione del personale scioperante: quando è possibile

Secondo l’orientamento ARAN, la sostituzione del personale scioperante con personale non scioperante e in servizio può rientrare tra le misure organizzative legittime, a condizione che:

  • non venga impedito o ostacolato l’esercizio del diritto di sciopero;
  • siano rispettate le norme contrattuali e le tutele dei lavoratori;
  • l’intervento sia finalizzato a garantire la continuità del servizio.

Il principio si inserisce nel più ampio bilanciamento tra diritti costituzionali: da un lato lo sciopero, dall’altro il diritto all’istruzione.

Il supporto della giurisprudenza

A confermare questa impostazione è anche la giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza n. 15782 del 19 luglio 2011) ha riconosciuto la legittimità dell’utilizzo, da parte del datore di lavoro, di strumenti organizzativi leciti per contenere gli effetti dello sciopero.

Secondo la Corte, non si configura condotta antisindacale quando il datore di lavoro:

  • non impedisce l’adesione allo sciopero;
  • utilizza il proprio potere organizzativo per limitarne gli effetti negativi;
  • affida temporaneamente ad altri dipendenti i compiti del personale scioperante.

Resta fermo che, anche in presenza di sostituzioni, lo sciopero mantiene comunque una sua efficacia, poiché comporta inevitabilmente una riorganizzazione del servizio e possibili disagi.

Cosa possono fare le scuole

In vista delle giornate di sciopero del 6 e 7 maggio, i dirigenti scolastici possono quindi intervenire con misure organizzative interne, inclusa la rimodulazione delle attività e l’eventuale utilizzo del personale non scioperante, sempre nel rispetto dei limiti indicati.

L’obiettivo resta quello di garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio scolastico senza comprimere un diritto costituzionalmente tutelato come quello di sciopero.


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