Marche

annullata la multa dell’autovelox al farmacista civitanovese Angelini. Ecco perché


MONTECOSARO Autovelox sulla superstrada, annullata la multa a Daniele Maria Angelini. Lo ha stabilito il giudice di pace Ornella Carlini, che non è dovuta entrare nel merito della questione. Infatti il Comune di Montecosaro, la cui polizia locale ha elevato la contravvenzione, non si è costituito in giudizio. E, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l’onere della prova spetta all’amministrazione che contesta l’illecito.

  

La posizione

«Il Comune avrebbe dovuto costituirsi in giudizio – scrive nella sentenza la giudice – in quanto su di essa incombeva l’onere di dimostrare che l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità era stata sottoposta a omologazione e taratura da parte di un soggetto a tanto abilitato.

Non avendo dedotto nulla, né allegato alcun idoneo documento probatorio, si ritiene indimostrata l’infrazione sulla base degli atti allegati dal ricorrente».

Non essendo stato necessario entrare nel merito della violazione, le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Il fatto risale allo scorso 5 novembre.

Il limite è di 110 Km/h

Secondo quanto rilevato dal comando della polizia locale di Montecosaro, esaminando la foto dell’autovelox, la Mercedes, intestata alla ditta Farmacia Angelini, è transitata sulla superstrada in direzione monti alla velocità di 129 chilometri l’ora. Il limite è di 110 chilometri l’ora e il mezzo di Angelini è risultato in eccesso di velocità di 12 chilometri l’ora, tenendo conto della tolleranza pari ad una riduzione del 5%. Dal verbale risulta che l’autovelox era presidiato e segnalato da segnaletica fissa. Il conducente, cioè il farmacista civitanovese, è stato sanzionato con una multa di 173 euro e una decurtazione di tre punti dalla patente.

Il ricorso

Angelini, però, ha presentato ricorso attraverso l’avvocato Marco Pagliari. Contestata «la mancata prova dell’avvenuta presegnalazione e segnalazione adeguata della presenza dell’autovelox; la mancata produzione del decreto di omologazione ministeriale del dispositivo; la prova della presenza effettiva degli agenti di polizia locale presso la postazione al momento dell’accertamento e che il dispositivo sia stato gestito interamente da personale pubblico». Elementi che il Comune avrebbe dovuto produrre davanti al giudice.




Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »