Casa isolata, reddito elevato, minacce nel passato e processi mediatici non bastano

La casa isolata, un reddito elevato e le minacce ricevute non bastano a ottenere il rinnovo del porto d’armi che aveva da cinquanta anni. Per il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ci si trova davanti a “motivazioni generiche” che portano al rigetto della richiesta dell’avvocato.
Il professionista aveva ottenuto e rinnovato la licenza di porto di pistola per difesa personale per quasi mezzo secolo, dal 1977. In occasione dell’ultima richiesta di rinnovo, però, la Prefettura di Perugia aveva detto “no” e il Tar ha confermato il diniego. Un avvocato penalista perugino si è così visto respingere il proprio ricorso contro il decreto prefettizio che gli negava il rinnovo del porto d’armi.
Il professionista, che si era rivolto al Tar assistito dall’avvocato Michele Bromuri, aveva impugnato il provvedimento della Prefettura, sostenendo di aver debitamente comprovato la “necessità di disporre del porto d’armi per difesa personale”. Secondo la sua istanza, le ragioni del bisogno sarebbero state molteplici: il proprio reddito, l’esistenza di minacce legate all’attività professionale di avvocato penalista, la circostanza di abitare in una casa isolata e il fatto di essersi occupato nel corso della carriera di procedimenti penali di rilievo nazionale, con enorme risonanza mediatica.
“Non sarebbe comprensibile – aveva sostenuto il ricorrente – l’equiparazione della sua situazione a quella di un qualunque cittadino”.
Il decreto prefettizio contestato aveva rigettato l’istanza di rinnovo, ritenendo “non comprovato il requisito del dimostrato bisogno del richiedente di andare armato”, come previsto dall’articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La Prefettura, recependo anche le valutazioni della Questura di Perugia, aveva evidenziato l’assenza di episodi recenti di minacce o attentati alla sicurezza del professionista.
L’avvocato aveva articolato un unico motivo di gravame, denunciando violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, aveva sostenuto che l’affermazione contenuta nel decreto – secondo la quale l’assenza di episodi recenti di minacce dimostrerebbe la mancanza di un effettivo bisogno di portare le armi – equivarrebbe a sostenere che non sia ipotizzabile un rischio per l’incolumità personale fino a quando questo non si sia concretizzato in un evento lesivo.
“Una tale impostazione – aveva ribadito il ricorrente anche nelle osservazioni successive – finisce per legittimare l’aggressione prima della difesa”. Il professionista aveva inoltre sottolineato di aver presentato in passato denunce per molestie e intrusioni illegittime nella sfera privata, in particolare telematiche via mail e WhatsApp, e che la circostanza che negli ultimi mesi non si fossero ripetuti episodi “non rappresenta una cessazione totale del pericolo”.
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, ritenendolo infondato, ribadendo che “non è rinvenibile un diritto di portare le armi, ma, al contrario, il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto”. Il rilascio della licenza, hanno ribadito, “configura un provvedimento in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi” e pertanto “il bisogno di un’arma per difesa personale deve essere suffragato da sufficienti riscontri circa una specifica e concreta esposizione al pericolo, da attualizzare al momento dell’ultima richiesta”.
Applicando questi principi al caso concreto, il Tar ha rilevato che le motivazioni addotte dal ricorrente erano “del tutto generiche e prive di riferimenti a circostanze specifiche e attuali”. In particolare la casa isolata: “non costituisce indice di una situazione di pericolo tale da far emergere uno specifico bisogno di portare le armi”, mentre il reddito elevato: “condizione di per sé non significativa dell’esposizione a particolari rischi”. Quanto all’attività di avvocato penalista, questa “non può essere considerata intrinsecamente pericolosa, né eventuali rischi sono automaticamente desumibili dal fatto di aver prestato o di prestare il proprio patrocinio in casi di cronaca di particolare risonanza mediatica”.
Le minacce e le molestie, infine, sarebbero “meri episodi” che, peraltro, “negli ultimi mesi non si sono ripetuti”.
Elementi che hanno portato alla conferma del provvedimento della Prefettura con diniego di rinnovo del porto d’armi.
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