Liguria

La videochiamata durante uno stupro non è reato, la giudice: ”Senza il consenso della vittima alle riprese nessun revenge porn”


Genova. Una sentenza che farà discutere soprattutto perché sembra far emergere un vuoto normativo rispetto al reato di revenge porn (articolo 612ter del codice penale).

La sentenza riguarda un’accusa per violenza sessuale di gruppo che a fine novembre aveva portato alla condanna a sette anni di reclusione in abbreviato per due ventenni genovesi, imputati per uno stupro brutale nei confronti di una ragazza di 28 anni fuori da una discoteca di corso Italia.

Entrambi i giovani, durante quella violenza, avevano girato delle immagini. Uno dei due non le aveva mai diffuse e non era stato nemmeno indagato per revenge porn, L’altro invece le aveva inviate in diretta a un terzo amico tramite una videochiamata su whatsapp. Era quindi accusato, oltre che di stupro di gruppo, anche di revenge porn, ma da quell’accusa era stato assolto.

La giudice Caterina Lungaro ha depositato nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza dove sul punto ha dato ragione all’ avvocato del 21enne, Nicola Scodnik. In sostanza, il giovane stupratore è stato assolto dal reato previsto dall’articolo 612ter perché il revenge porn presuppone che il video sia stato girato con il consenso della persona offesa e poi utilizzato indebitamente, mentre in questo caso, come scrive la giudice “è fuor di dubbio” che la vittima “non avesse prestato alcun consenso a filmare il rapporto”. D’altronde, scrive la gup, non sono configurabili neppure i reati previsti dagli articoli 615bis (interferenze illecite nella vita privata) e 617 septies (diffusione di immagini carpite fraudolentemente per danneggiare la reputazione altrui) “perché hanno come presupposto l’acquisizione illecita delle immagini”.

Lo stupro risale alla notte di Ferragosto del 2024, nella zona di Corso Italia.  La vittima, una 28enne genovese assistita dall’avvocato Stefano Silvestri, era andata in discoteca all’Estoril con alcuni amici. I due avevano a lungo gironzolato intorno al gruppo e quando la ragazza era uscita dal locale uno dei due l’aveva seguita e le aveva detto di volerle fare compagnia mentre aspettava la sua amica. La vittima, una 28enne genovese, aveva bevuto molto quella sera, e aveva chiaramente detto a quel ragazzo che non stava bene e non riusciva quasi a camminare. Lui l’aveva convinta a spostarsi prendendola per mano e poi l’aveva trascinata fino a una zona appartata vicino a una cabina elettrica. Lì l’aveva spinta fino a farle sbattere più volte la testa contro uno sportello e l’aveva violentata. Poi aveva chiamato l’amico che aveva fatto lo stesso. La ragazza, che proprio per le sue condizioni, non era stata in grado di reagire, a un certo punto era scoppiata in lacrime, facendo fuggire gli aggressori.

Circa la violenza sessuale la giudice ha ribadito che non è necessaria “l’espressa manifestazione del dissenso essendo sufficiente l’inesistenza di un consenso – pur tacito ma inequivoco”. In altre parole “per la rilevanza della condotta è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza de fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo del reato a compimento degli atti sessuali a suo carico, essendo irrilevante, pertanto, l’errore sull’esistenza o meno della espressione del dissenso”.

I due inizialmente si erano difesi parlando di un rapporto consenziente, poi il 21enne aveva fatto parziali ammissioni dicendo di aver “frainteso” l’atteggiamento della ragazza. I due giovani erano stati arrestati nell’ottobre del 2024 e sono tuttora ai domiciliari con braccialetto elettronico perché quando erano stati arrestati avevano in mano dei biglietti aerei. I loro avvocati hanno preannunciato ricorso in appello.




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