Economia

Per i detenuti con dipendenze pena da scontare fuori dal carcere

Evitare il passaggio in carcere per i condannati con dipendenze da sostanze o alcol. Intervenendo sia per rafforzare la detenzione domiciliare sia introducendo un’inedita forma di definizione anticipata del processo. Con questo obiettivo e questi due strumenti si muove un disegno di legge di cui è iniziata la discussione in commissione Giustizia al Senato, provvedimento sul quale è forte l’attenzione anche da parte delle opposizioni e che sconta più che una fragilità giuridica una (almeno per ora) carenza di fondi.

La misura alternativa

Più nel dettaglio, intervenendo sul Testo unico in materia di stupefacenti, la proposta di legge prevede che il regime di detenzione domiciliare trova applicazione con riguardo a soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti, che devono scontare una pena detentiva non superiore a otto anni o a quattro anni se la condanna comprende reati ostativi, come mafia o terrorismo (articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario).

La richiesta

La persona interessata può quindi chiedere, in ogni momento, di essere ammessa alla detenzione domiciliare presso una struttura privata autorizzata secondo lo stesso Testo unico, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale. Il beneficio non può tuttavia essere concesso per più di una volta.

Per elaborare linee guida sull’accertamento delle condizioni di dipendenza, sulla valutazione del loro carattere effettivo e attuale, sull’idoneità del programma terapeutico residenziale viene anche istituita una commissione centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.

La pena concordata

L’altra misura è costituita da una forma di definizione anticipata del procedimento basata sull’applicazione della pena su richiesta per gli imputati tossicodipendenti o alcoldipendenti, collegata al riconoscimento della possibilità di detenzione domiciliare presso strutture private autorizzate per lo svolgimento di programmi di recupero. Un nuovo procedimento che ha come modello l’istituto del patteggiamento. La pena interessata non deve essere superiore a otto anni, a quattro se il reato è ostativo oppure a due, se il reato rientra tra quelli di competenza della Procura distrettuale antimafia.


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