Erano riprese in contesto privato
“Una valutazione che deve essere doverosamente e rigorosamente solo tecnica e libera da ogni possibile condizionamento derivante dal giudizio manifestato a livello mediatico da una opinione pubblica (veicolata, ma anche alimentata dai mass media) che normalmente si esprime in termini atecnici, giustizialisti a soprattutto morali”. E’ quello che si sono proposti di fare i giudici della terza sezione della Corte d’appello di Bari che il 28 ottobre scorso hanno assolto, ribaltando la sentenza di primo grado, la docente 49enne del Barese Daniela Casulli, che i giudici del tribunale nel luglio 2024 avevano condannato a 7 anni e 3 mesi di reclusione per due episodi di produzione di materiale pedopornografico e di una presunta vicenda di corruzione di minorenne. Secondo l’accusa avrebbe adescato minorenni, sui social e nelle chat, con i quali avrebbe avuto rapporti sessuali in un b&b nel centro di Bari, facendosi filmare. Ma, accogliendo le richieste del difensore, l’avvocato David Terracina, i giudici della Corte d’appello hanno assolto la donna, con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’.
“Il giudizio della Autorità Giudiziaria deve essere solo tecnico e ogni valutazione di carattere morale in ordine ai costumi sessuali della imputata – continuano nella premessa i giudici – deve rimanere fuori dall’ambito della cognizione di questa Corte”. Le indagini partirono dalla denuncia di genitori, che erano incappati nei video di incontri sessuali tra lei e un 15enne, scambiati tra i ragazzi anche tramite i social. Circostanza che, a parere della difesa, non conferma l’accusa di aver ‘istigato’ o aver collaborato alla produzione e diffusione del materiale pornografico ma, al contrario che lei ne sia stata vittima. Per la Corte non vi sarebbero elementi per ritenere che “la Casulli abbia voluto consapevolmente realizzare o concorrere a realizzare un video porno che comportasse, anche attraverso la successiva diffusione dello stesso, una degradazione e mercificazione del minore ripreso – spiegano – secondo quanto è emerso dalla documentazione prodotta dalla Casulli è ipotizzabile che il minorenne costituitosi parte civile, lungi dall’apparire come un soggetto fragile e indifeso, da tutelare contro l’abusiva diffusione di proprie immagini intime, si sia reso autore egli stesso della cattura di immagini relative ad un suo rapporto sessuale con altra ragazza”.
Entrambi i video, di pochi secondi, “sono il risultato di una iniziativa estemporanea di un altro minore presente sul posto e pure partecipe dell’attività sessuale espletata nella circostanza. Tale iniziativa estemporanea, nata in un contesto di estrinsecazione collettiva dell’attività sessuale da parte di tutti e tre i presenti sul posto – concludono – è stata attuata con immediatezza, in modo assai agevole e fugace, grazie alla disponibilità di un semplice cellulare che come è noto costituisce uno strumento assai diffuso per realizzare video e immortalare momenti. In tale contesto di valido consenso espresso dal minore quindicenne al compimento dell’atto sessuale, di partecipazione collettiva all’attività sessuale e di estemporanea e fugace videoripresa di un momento di tale attività sessuale, appare ragionevole la convinzione della Casulli che la videoripresa dell’atto sessuale fosse essa stessa espressione di un momento dell’attività sessuale in atto ed estrinsecazione della libertà sessuale attraverso la videoripresa di momenti di vissuta intimità, in un contesto privato, destinato a rimanere tale”.



