Chimet e Tca vittorie in appello

Il Consiglio di Stato si è pronunciato: Chimet e Tca non dovranno sostenere le spese di bonifica per i siti contaminati da keu. Si conclude così per le due aziende aretine la vicenda giudiziaria che le ha, loro malgrado, coinvolte nel caso che ha scosso l’intera Toscana.
Alle due aziende aretine gli inquirenti avevano contestato la classificazione – da pericoloso a non pericoloso assoluto – di un particolare tipo di rifiuto conferito nell’impianto bucinese Lerose, impianto al centro dell’inchiesta sullo smaltimento del Keu. Secondo l’accusa si sarebbe trattato di scoria vetrosa (sottoprodotto della fusione di metalli). I giudici avevano disposto che le due aziende si sarebbero dovute occupare della bonifica del sito. Assistita dal legale Roberto Alboni, Chimet si è rivolta al tar. Secondo il tribunale amministrativo, di fatto, la comunicazione fatta dalle aziende sarebbe stata corretta: entrambe avevano indicato il codice previsto e compilato regolarmente la documentazione. La conclusione dunque è che non ci sarebbero state irregolarità.
A questo punto (negli ultimi mesi del 2024) Regione e Provincia di Arezzo hanno impugnato la decisione e si sono rivolte al Consiglio di Stato.
Di questi giorni la sentenza: 37 pagine in cui vengono ricostruiti i 4 quesiti posti da Regione e Provincia, e date le risposte per le quali sono stati rigettati. Secondo i giudici – si legge nella sentenza – “deve escludersi che le società conferenti abbiano contribuito ad un aumento del rischio di inquinamento, tenuto conto che si sono limitate a conferire rifiuti della categoria”. E ancora “Poiché il rifiuto poteva legittimamente essere conferito senza test di cessione, ogni violazione relativa alle modalità del recupero e soprattutto dello stoccaggio deve essere riferita in via esclusiva al gestore dell’impianto (ovvero Lerose ndr), non potendosi rinvenire alcuna condotta di tipo commissivo od omissivo, riferibile alle società conferenti, che abbia potuto anche solo aumentare il rischio di inquinamento”.
In conclusione, secondo i giudici di Roma: “Della commissione dell’illecito risponde solo il gestore dell’impianto che lo ha commesso non anche il soggetto conferente che legittimamente fa affidamento sulla correttezza professionale e sulla perizia del gestore dell’impianto, regolarmente autorizzato a ricevere una determinata tipologia di rifiuti per operazioni di recupero non richiedenti il test di cessione e che non può essere onerato di prevedere e prevenire persino condotte illecite altrui che esulano peraltro dalla propria sfera di controllo”.
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