Economia

Acido sulla ex, escluso il tentativo di sfregio perché è riuscita a lavarsi

Due flaconi di acido versati addosso alla ex, un’aggressione – messa in atto nel suo salone di parrucchiera per donne – annunciata già giorni prima. Ma per il giudice di Verbania non è stato un tentativo di deformazione o sfregio permanente del viso. Il liquido utilizzato, contenente acido cloridrico al 6,5%, era «inidoneo» a provocare «in concreto» il danno, perché nel locale era «possibile risciacquare immediatamente la cute colpita senza attendere i circa 15 minuti necessari per la cristallizzazione della lesione».

Questo è quanto messo nero su bianco nelle motivazioni del verdetto del 12 novembre scorso con il quale è stato condannato a tre anni l’uomo che il 28 dicembre dello scorso anno aveva aggredito la ex.

I fatti

La donna, «sebbene attinta dal liquido sui capelli, sul collo e sul viso, anche grazie all’immediato abbondante risciacquo (…) non ha riportato danni cicatriziali o profondi sull’epidermide», scrive il gup Mauro D’Urso. Per il giudice questo «porta a un diverso inquadramento giuridico» del fatto, collocando l’accaduto «al di fuori dei confini» del reato di tentata deformazione dell’aspetto, benché «in nulla si indulga rispetto alla gravità della condotta delittuosa». L’imputato, un 64enne, a novembre è stato condannato a tre anni, la stessa pena richiesta dal pubblico ministero ma con la riqualificazione dei capi d’imputazione.

Il gup aveva infatti riconosciuto le tentate lesioni gravissime anziché la tentata deformazione dell’aspetto, così come le minacce anziché lo stalking. Nei giorni precedenti all’aggressione aveva inviato una serie di messaggi alla donna, tra cui «quegli occhi potrebbero non vedere più», «l’acido brucia bene», «quindi d’ora in poi guardati le spalle! E se vai dai carabinieri per te è finita».

La giurisprudenza della Cassazione e la Consulta

Sulla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è intervenuta, a giugno scorso, la Corte costituzionale salvando la ratio di tutela, ma considerando eccessivamente rigido il trattamento sanzionatorio che scatta di default. La Consulta ha richiamato la necessità di una «valvola di sicurezza», che consenta al giudice di moderare l’applicazione di pene edittali di notevole asprezza, per il nuovo titolo di reato previsto dal Codice rosso, la cui ampiezza descrittiva è in grado di abbracciare anche lesioni relativamente modeste, talora procurate in contesti di aggressività minore e occasionale e senza dolo intenzionale, come dimostrato dalla varietà delle imputazioni nei giudizi a quibus.


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