Sulla rateizzazione delle spese non pagate decide l’assemblea
La morosità incolpevole, cioè la conseguenza di un problema economico sopraggiunto, non riguarda solo i canoni locativi. Anche le rate condominiali possono non essere pagate perché difficoltà economiche improvvise lo impediscono: la perdita del lavoro, una malattia, una riduzione degli introiti a causa di una cassa integrazione. Il condominio, o meglio l’amministratore sensibile, può, in questi casi, rateizzare quanto dovuto, soprattutto se risulta accumulato nel tempo e pertanto particolarmente gravoso. Questa decisione può prenderla da solo o è necessario l’assenso dell’assemblea?
I vantaggi
Va premesso che la scelta di rateizzare può avvantaggiare tutti i condòmini: si evita un decreto ingiuntivo, l’avvio di un’azione giudiziale dall’esito incerto e si ottiene il risultato, seppur non subito. Anche un solo mancato pagamento può bloccare fornitori e lavori. Prima di aprire un contenzioso, la prova di una soluzione bonaria è la strada più conveniente. Bene che, però, sia chiaro da subito il percorso che si intraprende attraverso un piano di rientro.
In base all’articolo 1129, comma 9, Codice civile, «salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del Codice».
Quando il professionista decide in autonomia
Per l’amministratore è dovere riscuotere le somme dovute e quindi il Codice sembrerebbe dargli autonomia sugli strumenti da adottare: non sempre è così. L’amministratore può rateizzare solo se si tratta di una diversa modalità di pagamento di un debito già certo, liquido ed esigibile e se non contratta alcuna rinuncia economica, interessi compresi. In questi casi può in sostanza predisporre un calendario di rate che il condomino si impegna a rispettare. La rateizzazione non deve ritardare pagamenti di fornitori o creare difficoltà e rallentamento nell’esecuzione di lavori.
E quando deve essere autorizzato dall’assemblea
Necessario un passaggio assembleare invece nei casi in cui il debito venga ridotto o sono sacrificati gli interessi dovuti, in tutto o in parte. Decide l’assemblea (a maggioranza qualificata della metà più uno di teste e millesimi) anche se la durata delle rate è troppo lunga e si necessita di un anticipo della somma da parte degli altri condòmini.
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