Stalking, utilizzabili come prova i messaggi whatsapp forniti dalla vittima
I messaggi whatsapp forniti dalla vittima sono utilizzabili come prova nel procedimento nei reati di stalking. La Cassazione chiarisce, infatti, che non serve un provvedimento giudiziale, quando a consegnare gli screenshot agli inquirenti è chi ha partecipato alla conversazione. Né è necessaria l’acquisizione del supporto telematico o figurativo che contiene le registrazioni se la persona offesa è già stata considerata credibile.
Partendo da questi presupposti la Suprema corte ha respinto il ricorso dell’imputato, condannato per atti persecutori, per la parte in cui chiedeva di considerare inutilizzabile il Dvd messo a disposizione dalla sua ex con le conversazioni scritte e vocali dalle quali emergevano gli indizi del reato contestato. Ad avviso della difesa, infatti, si trattava di “scambi” non utilizzabili perché protetti dalla riservatezza al pari della corrispondenza privata. E inoltre gli investigatori erano entrati in possesso del materiale senza accertare, con una perizia, la paternità dei messaggi. Ma la Cassazione spiega che la procedura è stata corretta.
La sentenza della Corte costituzionale
I giudici di legittimità ricordano che laConsulta (sentenza 170/2023) ha effettivamente affermato che i messaggi di posta elettronica, i messaggi whatsapp e gli sms, custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico,conservano la natura giuridica di corrispondenza anche se ormai sono stati ricevuti dal destinatario.
Per questa ragione vanno acquisiti con le garanzie previste, per il sequestro della corrispondenza, dal Codice di procedura penale (articolo 254). Una regola che conosce però delle eccezioni.
Le eccezioni alla regola della riservatezza
Tra queste c’è il trascorrere del tempo per effetto del quale perdono ogni attualità in rapporto all’interesse alla riservatezza, diventando un semplice documento “storico”. Una riservatezza che viene meno anche quando, come nel caso esaminato, sia la parte stessa della conversazione a consegnarle agli inquirenti. La circostanza porta dunque a escludere la violazione della riservatezza della corrispondenza, perché la tutela garantita dall’articolo 15 della Costituzione è limitata alle ingerenze esterne e non si estende alla disponibilità dei partecipanti.
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