Società

Spinta tra compagni durante la ricreazione in mensa, i giudici condannano la scuola: gli insegnanti sulla porta non potevano controllare una classe di bambini molto irrequieti

Una mattina di giugno, nella mensa di una scuola catanese. I bambini della quarta elementare stanno trascorrendo la ricreazione.

Due alunni iniziano a litigare. Uno spinge l’altro, che cade a terra e si rompe un braccio. Frattura completa del radio e dell’ulna, un trauma che lascerà strascichi permanenti. I genitori del bambino hanno portato il ministero dell’Istruzione davanti al giudice chiedendo un risarcimento. Dopo quattro anni di causa, il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 5536 del 17 novembre 2025, ha dato loro ragione. La scuola dovrà pagare.

Il caso

La mattina del 17 giugno 2019, in un istituto scolastico di Catania, bambino, che all’epoca frequentava la quarta elementare, si trovava nel locale mensa insieme ai compagni per la pausa ricreativa. Secondo la ricostruzione accettata dal giudice, un diverbio con un altro alunno è degenerato in una spinta. La caduta ha causato una “frattura completa della metafisi distale di radio che si estende alla fisi, concomita frattura a decorso trasversale del terzo diafisario distale di ulna e piccolo distacco osseo parcellare peri-epifisario distale”, come descritto dai medici del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Garibaldi Nesima.

I genitori hanno citato in giudizio il ministero dell’Istruzione, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche per 316 euro) e non patrimoniali (oltre 12 mila euro). La loro tesi: gli insegnanti presenti durante la ricreazione non hanno vigilato a sufficienza, lasciando i bambini senza un controllo adeguato. La scuola si è difesa sostenendo di aver rispettato gli obblighi di vigilanza.

Le motivazioni del giudice

La presidente, in funzione di giudice unico, ha accolto la domanda degli attori. Un passaggio chiave riguarda la qualificazione giuridica della responsabilità della scuola. Il Tribunale ha richiamato una recente svolta della Cassazione (sentenza n. 32377/2021), secondo cui “ricorre una responsabilità da regolare ricorrendo all’art. 1218 c.c. quando l’alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici”. In parole semplici: sia che il bambino si faccia male da solo, sia che venga spinto da un compagno, la scuola risponde in base alle regole del contratto (art. 1218), non della semplice colpa extracontrattuale. Questo significa che l’istituto deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.

Il giudice ha ritenuto che, nella fattispecie, la prova liberatoria non sia stata fornita. I due insegnanti presenti si erano posizionati sulla soglia della porta, cercando di osservare contemporaneamente sia gli alunni che andavano in bagno sia quelli che giocavano in mensa. Una scelta giudicata inadeguata per una classe di bambini di quarta elementare, descritti come “molto irrequieti”. “Risulta inverosimile che gli insegnanti, collocati sulla soglia della porta, intenti a osservare sia gli alunni fruitori dei servizi igienici sia gli studenti atti al momento ricreativo, fossero in grado di adempiere correttamente ai doveri di vigilanza”, si legge nella sentenza n. 5536/2025 del Tribunale di Catania. La fascia d’età e il momento della ricreazione – in cui i bambini “si scatenano, non stanno seduti, giocano, litigano tra loro” – imponevano un controllo molto più attento.

Un consulente tecnico ha accertato un danno non patrimoniale permanente nella misura del 3%, con 45 giorni di invalidità parziale al 75% e 10 giorni al 50%. Il Tribunale ha condannato il ministero a pagare ai genitori, quali esercenti la responsabilità sul minore, l’importo complessivo di 8.947,25 euro (già rivalutato alla data della decisione), oltre agli interessi legali dal giorno della sentenza. Nessun risarcimento è stato riconosciuto per le spese mediche, perché i genitori avevano agito solo in nome del figlio e non anche in proprio. Le spese processuali sono state poste a carico del ministero per 5.341 euro. La compagnia assicurativa, intervenuta nel giudizio, è stata condannata a tenere indenne il ministero entro i limiti del massimale di polizza. Per la famiglia, una vittoria netta dopo anni di battaglia.


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