Senza fissa dimora, iscrizione all’anagrafe se c’è un domicilio come recapito
Il Comune non può cancellare dall’anagrafe il senza fissa dimora residente in Italia, se questo ha indicato come“domicilio”,un “recapito” per ricevere corrispondenza e comunicazioni. Nè può collocarlo in un indirizzo fittizio, un “non luogo” di fatto inesistente, se in base agli accertamenti, è dimostrata una relazione non precaria, a prescindere dalla temporaneità, tra il richiedente e il luogo da lui scelto. La Cassazione, con la sentenza 32294, respinge il ricorso di un Comune e decide una causa, malgrado la verificata tardività del ricorso. Lo fa ritenendo «che la questione sia di particolare importanza e renda necessaria l’enunciazione del principio di diritto d’ufficio nell’interesse della legge».
I diritti fondamentali dell’individuo
I giudici bollano come inammissibile il ricorso del Comune, che aveva cancellato un cittadino dall’anagrafe per fissare la sua abitazione in “via dell’angelo custode 63”, un indirizzo inesistente scelto per i senza tetto, malgrado l’uomo avesse dato come recapito – nozione che può essere compresa nel domicilio – la via in cui era la casa familiare abitata dalla ex che, pur non volendo più vivere con lui, si era detta disponibile a ricevere corrispondenza e altre informazioni.
Per il Comune questa apertura “a tempo” della donna non era abbastanza, nè era sufficiente che l’uomo avesse nel paese il centro dei suoi affetti, perché lì c’erano i familiari.
La Cassazione ricorda al Comune che «anche per le persone senza fissa dimora l’iscrizione anagrafica e il collegamento territoriale qualificato che ne discende è presupposto dell’identificazione di sé stessi – si legge nella sentenza – anche e soprattutto mediante lo sviluppo di un senso di appartenenza con la comunità locale». Un’appartenenza utile «all’inserimento dell’individuo nella società al cui interno può avere pieno e libero svolgimento della propria personalità, come riconosciuto dall’articolo 2 della Costituzione».
La marginalità sociale
I giudici di legittimità sottolineano che le persone senza fissa dimora possono appartenere a categorie diverse e, spesso, a causa di eventi di vita sfavorevoli sono persone che si trovano in condizioni di povertà estrema e di grave marginalità sociale. «Condizioni che possono determinare la presenza contemporanea di bisogni e problematiche molteplici, che investono l’intera sfera della persona e delle sue relazioni familiari e sociali. Per questo le persone senza fissa dimora – si legge nella decisione – sono destinatarie di servizi specifici: dalla pronta accoglienza agli interventi socio-sanitari, dai servizi per l’accompagnamento a quelli per il reinserimento sociale».
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