Posizioni economiche ATA, graduatorie provvisorie e mobilità: “Fare reclamo, cosa si può contestare”. Il Punto di Alberico Sorrentino

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie per le nuove posizioni economiche del personale ATA ha generato numerosi quesiti tra gli aspiranti beneficiari. A fare il punto è stato Alberico Sorrentino dell’Anief nel corso di un Question Time di Orizzonte Scuola, soffermandosi in particolare sugli effetti della mobilità, sui reclami e sulle successive fasi di attribuzione del beneficio economico.
Reclami: cosa si può contestare
Secondo Sorrentino, la fase attuale riguarda esclusivamente la formazione delle graduatorie provvisorie e la verifica della correttezza dei punteggi attribuiti.
Gli Uffici scolastici territoriali, ha spiegato, sono chiamati a esaminare i reclami presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per verificare eventuali errori nella valutazione dei servizi, delle riserve, delle preferenze o del punteggio complessivo.
L’invito del sindacato è a non presentare richieste che esulano da questa fase procedurale, per evitare rallentamenti nelle operazioni.
“In questi dieci giorni dobbiamo presentare il reclamo sul punteggio eventualmente apparso nella graduatoria provvisoria”, ha precisato Sorrentino.
Il caso dei trasferimenti dopo la domanda
Uno dei temi che ha generato maggiore confusione riguarda i lavoratori che, dopo aver presentato domanda entro il 13 dicembre 2024, hanno ottenuto un trasferimento in un’altra provincia.
Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 140 del 2024, l’aspirante deve essere inserito nella graduatoria della provincia in cui ha presentato la domanda e non in quella di successiva destinazione.
Sorrentino ha spiegato che, se un lavoratore ha presentato istanza in una provincia e nel frattempo è stato trasferito altrove, deve comunque essere graduato nella sede originaria. Qualora ciò non avvenga, occorre segnalare immediatamente l’errore all’Ufficio scolastico competente.
“L’aspirante deve essere graduato non nella provincia di destinazione ma nella provincia dove ha presentato la domanda”, ha sottolineato.
Come verrà gestita la posizione economica dopo il trasferimento
Sul piano dell’attribuzione economica, il rappresentante Anief ha ricordato che si tratta di una fase successiva rispetto alla formazione delle graduatorie e che si attendono ancora chiarimenti ministeriali.
L’orientamento atteso è che la posizione economica acquisita nella provincia di origine venga successivamente trasferita alla nuova sede di servizio attraverso le comunicazioni tra Uffici scolastici e Ragionerie territoriali dello Stato.
Per questo motivo, secondo il sindacato, è inutile inviare in questa fase richieste agli uffici della provincia di destinazione per ottenere informazioni sul pagamento o sul trasferimento del beneficio.
Graduatorie triennali e possibili scorrimenti
Sorrentino ha inoltre ricordato che le graduatorie delle posizioni economiche hanno validità triennale.
Ciò significa che eventuali rinunce, pensionamenti o cessazioni dal servizio intervenuti entro il termine di validità delle graduatorie potranno consentire ulteriori scorrimenti a favore degli idonei.
“Lo scorrimento delle graduatorie è possibile nell’ambito del triennio di vigenza”, ha spiegato.
Al termine del periodo di validità, eventuali ulteriori scorrimenti richiederebbero invece una proroga normativa.
Le compensazioni tra profili professionali
Tra gli aspetti tecnici richiamati nel Question Time figura anche la possibilità per gli Uffici scolastici regionali di effettuare operazioni di compensazione tra le diverse posizioni economiche.
In presenza di risorse non utilizzate in un determinato profilo professionale, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale può infatti ridistribuirle verso altre categorie del personale ATA, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
Si tratta però di operazioni che verranno effettuate in una fase successiva rispetto alla definizione delle graduatorie definitive.
Formazione e riconoscimento delle ore svolte
Un altro tema affrontato riguarda le attività formative previste per il conseguimento delle posizioni economiche.
Secondo Sorrentino, il decreto è chiaro nel riconoscere come servizio effettivo le ore di formazione svolte al di fuori dell’orario di lavoro.
“Se le ho seguite al di fuori dell’orario di servizio devo riconoscere quelle ore a recupero”, ha affermato, contestando le interpretazioni restrittive adottate da alcune istituzioni scolastiche.
Incarichi specifici e nuova posizione economica
Infine, il rappresentante Anief ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra incarichi specifici e nuove posizioni economiche.
Quando il lavoratore beneficia della posizione economica, l’eventuale compenso dell’incarico specifico viene assorbito fino a concorrenza dell’importo riconosciuto dalla posizione stessa. Solo l’eventuale differenza positiva continua a essere corrisposta al dipendente.
Diverso il caso di chi, al momento della liquidazione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, non ha ancora ottenuto formalmente il beneficio economico: in questa situazione non può essere escluso dalla corresponsione dell’incarico specifico.
Per il sindacato resta ora fondamentale attendere i chiarimenti ministeriali sulle modalità operative di attribuzione e pagamento delle nuove posizioni economiche, mentre nell’immediato l’attenzione dei lavoratori deve concentrarsi esclusivamente sulla verifica delle graduatorie provvisorie e sull’eventuale presentazione dei reclami.
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