Umbria

Pilota umbro morto sulle Alpi, sentenza ribaltata: risarciti moglie e figlia

Ribaltata in appello la sentenza sul risarcimento per la morte di Massimo Giua, il pilota 63enne originario di Castiglione del Lago precipitato il 30 marzo 2022 sulle Alpi svizzere con un Cessna 208. La Corte d’appello di Firenze ha riconosciuto alla moglie e alla figlia un risarcimento complessivo di 206 mila euro, oltre rivalutazione e interessi, per la mancata copertura assicurativa obbligatoria.

La sentenza La decisione è della quarta sezione civile della Corte d’appello, presieduta da Dania Mori, con Maria Teresa Paternostro consigliera relatrice e Paola Caporali consigliera. Il collegio ha riformato la sentenza con cui, nell’ottobre 2024, il Tribunale di Arezzo aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari del pilota, assistiti dagli avvocati Carolina Cesaretti e Paolo Fantusati. La Corte ha accertato la responsabilità solidale della società per la quale Giua svolgeva attività di pilotaggio e del suo amministratore per la violazione dell’obbligo di assicurare il personale navigante contro i rischi di volo.

Il risarcimento Alla moglie e alla figlia spettano 103 mila euro ciascuna, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’incidente e agli interessi legali. Per quantificare il danno la Corte ha preso come parametro il contratto collettivo nazionale del trasporto aereo che prevede, per i piloti, un capitale assicurato contro il rischio di morte pari a 206 mila euro. Per i giudici la perdita del beneficio assicurativo rappresenta un «autonomo pregiudizio patrimoniale», conseguenza diretta della mancata stipulazione della polizza.

Il volo Giua, pilota con circa ottomila ore di volo alle spalle e una lunga esperienza anche nei voli per il lancio dei paracadutisti, era solo a bordo del Cessna. Il velivolo era stato portato in Germania per un intervento tecnico e il 30 marzo 2022 stava tornando verso Arezzo quando si schiantò contro una montagna in territorio svizzero. Il corpo del 63enne e i resti dell’aereo furono recuperati nei giorni successivi, dopo ricerche rese difficili dalle condizioni meteorologiche e dalla zona impervia.

L’attività lavorativa Uno dei punti sui quali la Corte d’appello si discosta dalla ricostruzione di primo grado riguarda proprio la natura di quel viaggio. Per il collegio il trasferimento in Germania era collegato alla manutenzione del velivolo utilizzato dalla società per l’attività di paracadutismo e «non può essere qualificato come iniziativa meramente personale del pilota». I giudici sottolineano inoltre che Giua era stabilmente inserito nell’organizzazione dei voli della società e riceveva pagamenti periodici.

L’incidente La Corte non esclude gli errori commessi dal pilota. La relazione dell’autorità svizzera aveva ricondotto l’incidente alla prosecuzione di un volo a vista in condizioni meteorologiche che avrebbero richiesto una condotta strumentale. Secondo il collegio l’accertamento consente di affermare che la condotta di Giua «fu effettivamente imprudente» e contribuì causalmente all’incidente, questo però non basta a configurare il cosiddetto rischio elettivo, che avrebbe escluso la tutela assicurativa.

Il maltempo Anche su questo aspetto la sentenza d’appello corregge un punto centrale della decisione del Tribunale di Arezzo. Giua affrontò condizioni meteorologiche avverse ma – scrivono le giudici – «non vi sono elementi dai quali desumere che egli intraprese un’attività espressamente preclusa da un divieto di volo». La ricostruzione dell’autorità svizzera prospetta piuttosto che il pilota, forte della propria esperienza, possa avere sopravvalutato le capacità di gestione strumentale del volo, sottovalutando il peggioramento del tempo e confidando nella strumentazione di bordo e nell’autopilota.

L’imprudenza Per la Corte, dunque, va tenuta distinta una condotta imprudente da quella scelta volontaria e abnorme capace di interrompere il collegamento con l’attività lavorativa. Nel caso di Giua – si legge nella sentenza – gli elementi raccolti non permettono di stabilire che l’incidente sia stato conseguenza di una «volontaria e arbitraria esposizione ad un rischio abnorme», anziché di «una errata valutazione professionale delle proprie capacità e delle condizioni operative esistenti». Tra gli elementi richiamati figurano il progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche e la formazione di ghiaccio su una parte dell’ala.

L’obbligo assicurativo La Corte ha inoltre stabilito che la tutela prevista dal codice della navigazione non riguarda soltanto i piloti assunti con rapporto di lavoro subordinato ma il personale navigante impiegato anche occasionalmente. Nel caso di Giua, che collaborava con la società dal 2018, l’obbligo assicurativo doveva quindi essere rispettato. Per i giudici la mancata stipulazione della polizza ha privato moglie e figlia dell’indennizzo del quale sarebbero state beneficiarie per legge.

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