No all’esclusione dal concorso per le Fiamme Gialle per il contesto familiare criminale
Non può essere negata l’ammissione al concorso della Guardia di finanza a una candidata per l’assenza dei requisiti morali e di condotta per i precedenti penali che riguardano i familiari dell’aspirante. Il Tar Lazio, con la sentenza 22444, ha così accolto il ricorso di una giovane esclusa dalla procedura «per difetto delle qualità morali e di condotta». Una decisione discriminatoria ad avviso dei giudici amministrativi del Lazio. L’ostacolo all’arruolamento era stato individuato nel “curriculum” dei familiari della ricorrente. Il padre era stato denunciato per danneggiamento eappropriazione indebita e segnalato in compagnia di soggetti pluripregiudicati appartenenti – o ritenuti vicini – a una cosca mafiosa locale.
A pesare sul no, anche la fedina penale non immacolata degli zii paterno e materno, con reati che andavano dal porto di armi abusivo a precedenti per associazione mafiosa. Un contesto criminale che, per il Comando generale della Guardia di finanza, sbarrava la strada al concorso. E questo perché «la circostanza che la candidata abbia convissuto sino alla maggiore età con una persona gravata da precedenti di polizia e che frequentava promotori o appartenenti alla citata cosca mafiosa – si legge nella sentenza – non deporrebbe in senso favorevole, potendo tale contesto familiare avere influenzato il quadro valoriale dell’aspirante o costituire indizio di un modello verso il quale la stessa potrebbe orientarsi; inoltre, una volta immessa in servizio, la candidata potrebbe trovarsi a reprimere condotte poste in essere proprio da tali soggetti o da persone ad essi assimilabili».
L’arruolamento nell’esercito e la vita lontano dalla famiglia
Nè era sufficiente a deporre in favore della ragazza lo svolgimento del servizio militare e il fatto che, appena maggiorenne, avesse lasciato la casa familiare. Un allontanamento giudicato non radicale, visto che la giovane, quando era in licenza, andava nella sua terra di origine, in una casa che era distante solo 400 metri da quella del padre.
Il Tar, allora, è costretto a ricordare che i requisiti di moralità e di condotta per l’accesso alla Guardia di finanza riguardano esclusivamente il candidato. L’esclusione non può fondarsi, dunque, su una semplice automatica equiparazione tra questo e il contesto familiare di provenienza. A meno che l’Amministrazione non motivi «in concreto le ragioni della ritenuta inaffidabilità futura». I giudici amministrativi ammettono che, «nel quadro dell’amplia discrezionalità che caratterizza tali valutazioni» l’amministrazione può considerare tutte le circostanze che caratterizzano il contesto sociale e familiare in cui si muove il candidato, compresi eventuali rapporti di parentela.
La prova di un’influenza negativa
Ma l’attendibilità di eventuali influenze dipende «dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, la convivenza o, comunque, l’abituale frequentazione». Spetta, dunque, all’amministrazione dimostrare come il rapporto di parentela sia in grado di condizionare negativamente «il giudizio di incensurabilità del candidato». E nel caso esaminato le ragioni non sono valide, perchè per il no al concorso non si fa alcun riferimento alla ricorrente, ma ci si basa solo sul formale rapporto di parentela con gli zii e con il padre, con cui non convive ormai da anni.
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