Maturità, anche con il PDP servono gli obiettivi minimi per essere ammessi all’esame. Il TAR boccia il ricorso della famiglia di un’alunna

L’ultimo anno di scuola superiore è spesso il più intenso. Tra verifiche, interrogazioni e la pressione per l’esame di Stato, la tensione si fa sentire. Per una studentessa dell’istituto tecnico, quel 6 giugno 2019 doveva essere il giorno dello scrutinio finale, l’ultimo passo prima della maturità. Invece, il consiglio di classe ha deciso diversamente: non ammessa all’esame di Stato.
La ragazza, che soffre di un disturbo specifico dell’apprendimento per lettura e scrittura, aveva un Piano Didattico Personalizzato che prevedeva misure compensative e dispensative per aiutarla nel percorso scolastico. Nonostante questo, il giudizio dei professori è stato negativo.
La famiglia ha deciso di fare ricorso al Tar del Lazio, contestando la decisione e chiedendo anche il risarcimento dei danni. Una battaglia legale durata anni, conclusasi il 24 aprile scorso con una sentenza che ha dato ragione alla scuola.
Il caso
La studentessa frequentava per la seconda volta la classe quinta all’istituto tecnico. Nell’anno scolastico 2018/2019, la scuola le aveva riconosciuto il diritto a un Piano Didattico Personalizzato, firmato il 28 novembre 2018, che prevedeva una serie di accorgimenti per facilitare il suo apprendimento. Il disturbo diagnosticato riguardava lettura e scrittura, e la certificazione aveva attivato tutte le tutele previste dalla legge 170 del 2010 e dal decreto ministeriale 5669 del 2011.
Il ricorso presentato al tribunale amministrativo sollevava cinque motivi di contestazione. La famiglia sosteneva che il consiglio di classe non aveva indicato i voti ottenuti dalla studentessa in ogni singola materia, rendendo la motivazione della bocciatura insufficiente. Un secondo punto riguardava la violazione del Piano Didattico Personalizzato: secondo la ricorrente, i professori non avevano rispettato gli accorgimenti previsti per le verifiche orali e scritte.
Inoltre, la studentessa sarebbe stata sottoposta a più verifiche nella stessa giornata, contrariamente a quanto stabilito dal piano. La scuola, infine, non avrebbe comunicato tempestivamente alla famiglia la gravità delle insufficienze, impedendo ai genitori di intervenire per tempo.
La richiesta non era solo l’annullamento della bocciatura, ma anche il riconoscimento del diritto all’ammissione all’esame di Stato e il risarcimento del danno patrimoniale, morale, esistenziale e biologico subito dalla ragazza.
La scuola, dal canto suo, sosteneva di aver applicato correttamente tutte le misure previste dal Piano. Il giudizio di non ammissione era stato espresso dopo aver valutato il percorso della studentessa alla luce degli obiettivi minimi stabiliti nel PDP, e non rispetto al programma standard della classe. Nonostante gli accorgimenti messi in atto, le lacune in materie scientifiche e linguistiche erano rimaste troppo gravi per consentire il superamento dell’esame di Stato.
Le motivazioni del giudice
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 8100/2026 pubblicata il 4 maggio, ha esaminato tutti i punti del ricorso trovandoli infondati.
Sul primo punto, la presunta carenza di motivazione, i giudici hanno osservato che il consiglio di classe ha espresso un giudizio che prendeva in considerazione la specifica condizione della studentessa. Nel verbale del 6 giugno 2019, i professori hanno fatto esplicito riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi individuati nel Piano Didattico Personalizzato, sottoscritto da tutte le parti coinvolte.
“La valutazione del Consiglio di classe, seppur sintetica, individua chiaramente i fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi formativi”, scrive il tribunale, osservando che il giudizio negativo era basato sul “mancato sviluppo delle capacità critiche ed espressive della ricorrente rispetto al periodo di partenza ed al complessivo livello raggiunto”.
Quanto ai voti per singole materie, i giudici hanno chiarito che il giudizio di non ammissione rappresenta una valutazione complessiva dell’idoneità a sostenere l’esame di Stato e non deve necessariamente riportare il dettaglio di ogni voto. Quei dati, spiega la sentenza, sono comunque visibili nel registro elettronico, e la ricorrente non ha dimostrato carenze o omissioni della scuola su questo fronte.
Sulle contestazioni relative alle misure del Piano Didattico Personalizzato, il tribunale ha compiuto un’analisi approfondita. La sentenza richiama un principio importante: “per gli alunni affetti da DSA non siano previsti criteri valutativi differenti dalla norma, essendo prescritto esclusivamente l’obbligo per gli istituti scolastici di erogare una didattica individualizzata e personalizzata, e misure compensative o dispensative adeguate per dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto” (TAR Sardegna, sez. I, 10/09/2024, n. 614). In altre parole, il Piano aiuta lo studente a esprimere al meglio le sue capacità, ma il livello di preparazione richiesto per superare l’anno e arrivare all’esame di Stato rimane lo stesso.
Esaminando il Piano Didattico Personalizzato, i giudici hanno rilevato che le misure previste non corrispondevano esattamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Il PDP non vietava lo svolgimento di più verifiche nella stessa giornata, ma prevedeva solo che le interrogazioni fossero “programmate nei tempi e nei contenuti”.
Il consiglio di classe, nel verbale del 6 giugno, ha dichiarato di aver distribuito le verifiche orali in più giorni proprio per venire incontro alle esigenze della studentessa. Per quanto riguarda le prove scritte e orali, le contestazioni sono state giudicate “generiche, prive di concreti elementi di riscontro”. La studentessa non ha dimostrato, per esempio, che le fosse stato negato l’uso di mappe e schemi, né che durante l’anno avesse segnalato ai docenti eventuali carenze rimaste poi irrisolte.
Sulla comunicazione con la famiglia, la sentenza è altrettanto netta. I giudici hanno osservato che già al primo quadrimestre la studentessa aveva riportato insufficienze in ben otto materie. “Non può dubitarsi che la famiglia fosse pienamente a conoscenza delle gravi fragilità della studentessa sin dalla conclusione del primo quadrimestre”, scrive il tribunale. I genitori avevano quindi ampiamente il tempo di rendersi conto del rischio di una valutazione negativa a fine anno e di seguire l’andamento della figlia attraverso il registro elettronico, definito dalla sentenza “strumento principale per la comunicazione scuola-famiglia avente valore legale”.
Il ricorso è stato respinto in tutti i suoi capi, e la bocciatura all’esame di Stato resta valida. Anche la richiesta di risarcimento danni è stata rigettata, perché “non essendo stata accertata l’illegittimità degli atti impugnati, manca l’elemento oggettivo dell’ingiustizia del danno”.
Un aspetto importante riguarda l’orientamento giurisprudenziale che talesentenza conferma. Il Piano Didattico Personalizzato, per quanto utile e necessario per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, non modifica i criteri di valutazione. Aiuta lo studente a dimostrare il suo livello di apprendimento, ma se gli obiettivi minimi non vengono raggiunti, la bocciatura è legittima. La scuola ha l’obbligo di applicare le misure previste, e in questo caso i giudici hanno ritenuto che lo avesse fatto correttamente.
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