Umbria

“Le supposizioni non bastano, servono prove”


Licenziamento ritorsivo per punire il marito che si era licenziato, ecco le motivazioni per le quali la Corte d’appello di Perugia ha accolto il ricorso di una lavoratrice e ne ha ordinato la reintegrazione.

Pubblicate le motivazioni della sentenza di accoglimento, la Corte d’appello di Perugia – Sezione Lavoro, che ha annullato il licenziamento disciplinare inflitto a una dipendente, assistita dall’avvocato Siro Centofanti, di un’azienda operante nel settore della vendita di energia elettrica, dichiarandolo nullo per ritorsività e ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro. Il provvedimento ribalta la decisione del Tribunale di Spoleto, che aveva invece ritenuto legittimo il recesso deciso dal datore di lavoro.

I fatti alla base del licenziamento

La lavoratrice, assunta nel 2010 e trasferita alla sede di Montesilvano nel 2021, aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare il 9 marzo 2023. L’azienda le addebitava un atteggiamento derisorio e sarcastico verso le colleghe, con frasi come “mi dispiace per voi che vi ho tolto il lavoro, sicuramente diventerete un call center” e la divulgazione al marito, ex collaboratore dell’azienda, passato ad una ditta concorrente, di informazioni riservate su movimenti dei clienti, produzione degli agenti e assunzioni di nuovi commerciali. L’azienda aveva così comunicato il licenziamento per giusta causa.

Il percorso giudiziario

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Spoleto, sostenendo la nullità per ritorsività e l’infondatezza degli addebiti. Il Tribunale, dopo un’istruttoria testimoniale, ha ritenuto provate le condotte e confermato la legittimità del licenziamento.

In appello, la difesa della lavoratrice ha contestato la valutazione delle prove, sostenendo che le frasi rivolte alle colleghe erano prive di rilevanza disciplinare e riconducibili a uno sfogo legato a una riorganizzazione aziendale improvvisa. Per la difesa, inoltre, non vi era alcuna prova diretta che la lavoratrice avesse passato informazioni riservate al marito.

Le ragioni della Corte d’Appello

La Corte ha effettuato una rivalutazione delle prove già acquisite, giungendo a conclusioni opposte rispetto al primo giudice. Riguardo alle frasi pronunciate, in un contesto di forte tensione lavorativa, conseguente all’improvvisa uscita del marito dall’azienda, queste non integrano una violazione disciplinare grave, né ledono la dignità delle colleghe.

Le testimonianze, inoltre, non hanno fornito prove dirette della divulgazione di informazioni riservate. Le deduzioni presentate si basavano su supposizioni e non su elementi concreti.

La natura ritorsiva del licenziamento

La Corte ha rilevato il carattere ritorsivo del licenziamento, definito come “ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore o di persona a esso legata”. È emersa una chiara coincidenza temporale tra il licenziamento e il recesso senza preavviso del marito, già sospettato di attività concorrenziali sleali. L’azienda avrebbe utilizzato il pretesto disciplinare per allontanare una dipendente mai precedentemente sanzionata, in ragione del suo vincolo coniugale con l’ex collaboratore.

Le conseguenze del provvedimento

La Corte ha dichiarato nullo il licenziamento per ritorsività, ordinato la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e condannato l’azienda al risarcimento del danno, corrispondendo un’indennità pari all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino alla reintegrazione, con deduzione dei redditi percepiti da altra attività lavorativa successiva e imposto il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo di estromissione.

Una pronuncia significativa

La sentenza ribadisce l’alto grado di protezione previsto per i casi di licenziamento ritorsivo e conferma l’importanza di una valutazione rigorosa delle prove in materia disciplinare. In assenza di elementi certi e diretti, il sospetto o la generica supposizione non possono giustificare un recesso per giusta causa, specie se finalizzata a una rappresaglia indiretta.


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