La «nuova» assicurazione del medico protegge anche salute e sicurezza del paziente
Il servizio sanitario italiano sta attraversando un passaggio importante per quanto riguarda la sicurezza del sistema e la stabilità professionale di chi opera ogni giorno in prima linea. Si parla molto dell’obbligo assicurativo per medici-chirurghi e odontoiatri. A prima vista potrebbe apparire un ulteriore impiccio burocratico-amministrativo, ma in realtà rappresenta una garanzia basilare, capace sia di proteggere i sanitari sia di offrire rassicurazione ai pazienti.
Le origini della norma
Il percorso normativo viene da lontano. Già prima del 2017, anno di promulgazione della legge Gelli-Bianco, era evidente la necessità di costruire un quadro più ordinato della responsabilità professionale sanitaria. Dal 16 marzo 2026, le nuove norme (Dm 232/2024) – dopo sette anni di attesa e un periodo di adattamento di due anni – sono entrate in vigore e sono pienamente operative, rendendo necessario un rapido e completo adeguamento.
Ecco il motivo per cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ha attivato una formazione dedicata sul tema. Si tratta della formazione a distanza (Fad) asincrona “Aggiornamento normativo in tema di polizze assicurative per RC medica: obbligo e/o opportunità” che nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su un quadro regolatorio diventato sempre più articolato, offrendo una panoramica dei principi generali e indicazioni pratiche per aiutare ciascun professionista sanitario a individuare la polizza più adatta al proprio profilo lavorativo.
Le novità in campo
L’introduzione di regole certe, dunque, interessa sia i medici sia le strutture sanitarie, che dovranno obbligatoriamente essere coperti contro eventi avversi colposi. La norma introduce innovazioni significative come l’istituzione di fondi di rischio e sinistri per le strutture che scelgono l’autoassicurazione parziale. Viene inoltre stabilito che la formula assicurativa standard debba essere quella del claims made, con la fissazione puntuale dei massimali per evento e per anno in base alla specifica professione.
Un passo avanti riguarda la definizione della retroattività e dell’ultra-attività, fissate a dieci anni, e la regolamentazione del diritto di recesso delle compagnie, a cui sarà impedito di abbandonare il sanitario al verificarsi del primo evento sfavorevole, se non in casi estremamente particolari.
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