Economia

La clochard non viola il Daspo se la stazione è il solo posto in cui è assistita

Va valutato lo stato di necessità per la clochard, a cui è stato applicato il Daspo urbano, che trasgredisce per stare nella stazione, se quello è il solo luogo in cui può ricevere assistenza. La Cassazione annulla il verdetto della Corte d’appello che aveva bollato come inammissibile il ricorso della difesa della donna. Il suo difensore, infatti, ha portato all’attenzione dei giudici di legittimità la storia di marginalità della sua assistita, chiedendo di valutare anche la non punibilità per particolare tenuità del fatto, visto che la stazione era un “rifugio” nel quale la signora, senza tetto, trovava l’accoglienza da parte degli assistenti sociali del comune.

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Il beneficio, previsto dall’articolo 131-bis del Codice penale che, pur confermando il reato, esclude la pena, era stato negato a causa dei precedenti penali della ricorrente, quasi tutti legati a piccoli furti, anche in questo caso dettati dallo stato di bisogno. Una condizione di particolare vulnerabilità, senza una pericolosità sociale tale da giustificare il diniego del beneficio richiesto, malgrado alla ricorrente fossero state riconosciute le attenuanti generiche.

I precedenti

La Suprema corte anche in altre occasioni ha affrontato il tema del Daspo urbano, introdotto dal decreto Minniti Orlando, chiarendo che la strada della punizione penale non può essere percorsa, escludendo pure la sanzione, se la violazione del divieto è il risultato di uno stato di indigenza e chi trasgredisce non ha trovato rifugio nei dormitori. Lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella era intervenuto nella vicenda di un senzatetto di Verona. Il Presidente Mattarella, nel 2019, su parere del Consiglio di Stato ha, infatti, annullato una multa e un Daspo applicati a un senza fissa dimora che chiedeva l’elemosina, senza infastidire i passanti. Una decisione contestata senza successo dal Comune. I giudici di Palazzo Spada hanno valorizzato le collaborazioni, anche inter-istituzionali, «volte a favorire la promozione sociale e a eliminare i fattori di marginalità ed esclusione sociale, non certo a punirle quando esse non costituiscono un pericolo per la sicurezza pubblica».


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