Società

Infortunio durante la lezione di educazione fisica, la Cassazione esclude la responsabilità della scuola: il caso fortuito libera da responsabilità quando la vigilanza risulta corretta

Il confine tra il normale rischio legato all’attività sportiva e la responsabilità dei docenti torna al centro del dibattito giuridico scolastico. Gli infortuni in palestra o nei cortili degli istituti rappresentano eventi frequenti, ma le conseguenze legali dipendono dall’imprevedibilità del fatto.

La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda drammatica per le lesioni riportate da una giovane, stabilendo paletti precisi sulle richieste risarcitorie delle famiglie. Attraverso l’ordinanza n.27244 del 19 ottobre scorso della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, i magistrati hanno chiarito che l’assenza di pericoli evidenti ed il rispetto dei doveri di controllo esonerano la struttura da ogni addebito.

Il caso

I genitori di una studentessa minore hanno intrapreso una battaglia legale citando in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca insieme all’istituto scolastico frequentato dalla figlia per ottenere il risarcimento dei danni. La vicenda ha preso il via a seguito di un incidente avvenuto il 15 settembre 2016 alle ore 12:30 durante l’ora di educazione fisica.

La ragazza si trovava nell’area esterna della scuola ed è rimasta ferita a una mano a causa dell’impatto con un pallone mentre si svolgevano esercizi di tiro a canestro, riportando la frattura di una falange. I familiari hanno sostenuto la tesi che l’attività non dovesse svolgersi nel cortile ma in palestra e che le misure di vigilanza fossero state insufficienti.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale d’appello hanno respinto le pretese risarcitorie, ravvisando nell’accaduto un evento fortuito e del tutto imprevedibile. La famiglia ha scelto di fare ricorso dinanzi ai giudici di legittimità, ribadendo l’inidoneità dello spazio e la presunta scarsa prevenzione da parte del docente presente.

Le motivazioni del giudice

Gli ermellini hanno rigettato il ricorso della famiglia e confermato la decisione dei gradi precedenti. Il collegio ha precisato che la responsabilità contrattuale della scuola ex articolo 1218 del codice civile, operante per il danno che l’allievo cagiona a sé stesso, impone all’istituto l’onere di provare la causa non imputabile.

La pronuncia ha evidenziato che “la responsabilità dell’istituto per il danno che l’alunno cagiona a se stesso, durante una pratica sportiva, presuppone che, da un lato, quel danno sia la concretizzazione di un rischio anomalo, cioè non connesso normalmente allo sport praticato; per altro lato, che non sia imprevedibile o inevitabile”. L’insegnante è risultato regolarmente presente e l’esercizio non presentava pericoli anomali, rendendo l’impatto un evento del tutto repentino.

Sul piano normativo è stata esclusa l’applicabilità dell’articolo 2048 del codice civile, relativo ai danni verso terzi, e dell’articolo 2050 del codice civile, non rientrando la ginnastica scolastica tra le attività pericolose in senso tecnico.

Gli effetti pratici della sentenza decretano la perdita definitiva della causa per la famiglia, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’assicurazione e l’obbligo del doppio contributo unificato.


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