Il rider diretto dall’algoritmo deve essere qualificato come dipendente

La decisione compie, tuttavia, un passaggio ulteriore, riconoscendo, a prescindere dall’applicazione del predetto articolo 2, l’esistenza di un vero rapporto di lavoro subordinato ex articolo 2094 del Codice civile.
Secondo il giudice, nell’economia digitale la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non può essere ricercata soltanto nelle tradizionali direttive impartite da una persona fisica. Occorre verificare anche il funzionamento dell’algoritmo attraverso il quale l’impresa organizza la prestazione e condiziona il comportamento del lavoratore.
Assume in questa prospettiva particolare rilievo il sistema di punteggio. Se il rifiuto degli ordini o una minore disponibilità producono una riduzione del punteggio e, di conseguenza, minori possibilità di accedere ai turni più convenienti, la libertà del rider di scegliere se lavorare o meno non può considerarsi pienamente effettiva, secondo il Tribunale; si tratterebbe, quindi, di una moderna declinazione del potere direttivo datoriale.
Rileva anche il profilo probatorio. Il lavoratore aveva allegato l’incidenza del rifiuto degli ordini sul punteggio, richiamando anche gli accertamenti compiuti dal Garante per la protezione dei dati personali. La società, che disponeva delle informazioni tecniche sul funzionamento dell’algoritmo, non aveva fornito una spiegazione dettagliata idonea a smentire questa ricostruzione. In applicazione del principio di vicinanza della prova e dell’articolo 115 del Codice di procedura civile, la circostanza viene valorizzata ai fini della qualificazione del rapporto.
Non è decisiva, secondo la sentenza, la possibilità astratta di non prenotare uno slot o di rifiutare una consegna: in un’organizzazione fondata sulla disponibilità di una pluralità di rider fungibili, l’assenza del singolo lavoratore può essere immediatamente assorbita dall’algoritmo senza compromettere il servizio. Una lettura che va in senso contrario ad altre pronunce, anche di legittimità, che invece valorizzano la facoltà di rifiutare la consegna come elemento di autonomia.
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