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GPS 2026/27, spezzone e part-time: il docente può chiedere la riduzione dell’orario? Un chiarimento in merito

insegnante

Esaurito il termine per l’inserimento delle 150 preferenze, emergono ancora dubbi relativamente all’attribuzione degli incarichi da GPS. In particolar modo, c’è ancora molta confusione tra spezzone e part-time: pur comportando per entrambi un orario di servizio inferiore alle 18 ore, si tratta di due istituti giuridici differenti. Può un docente che riceve uno spezzone, persino pari a 17 ore, richiedere il part-time? La risposta è negativa.

Lo spezzone da GPS: un contratto già a orario ridotto

Il primo elemento da chiarire riguarda la natura dello spezzone e la sua differenza rispetto al rapporto di lavoro part-time. Come anticipato, il fraintendimento nasce spesso dal fatto che, nella pratica quotidiana, entrambe le situazioni comportano per il docente lo svolgimento di un numero di ore inferiore rispetto all’orario ordinario previsto per la cattedra completa (ad esempio, nella scuola secondaria sono pari a 18 ore). Quando un docente viene individuato per una supplenza su una disponibilità inferiore all’orario completo, non si trova davanti a una cattedra intera successivamente trasformata in rapporto a tempo parziale. La riduzione dell’orario, infatti, non deriva da una richiesta del lavoratore, ma dalla stessa consistenza della disponibilità presente nell’organico e messa a disposizione nelle operazioni di conferimento delle supplenze. Lo spezzone rappresenta quindi la misura originaria dell’incarico assegnato: il docente viene convocato e individuato per un determinato numero di ore che costituisce già l’orario contrattuale iniziale.

Facciamo un esempio pratico per comprendere meglio la situazione: nella secondaria, una disponibilità di 18 ore corrisponde a una cattedra completa, mentre una disponibilità inferiore costituisce uno spezzone orario. Una supplenza assegnata su 15 ore non rappresenta una cattedra completa ridotta successivamente, ma un incarico che fin dall’origine presenta un numero di ore inferiore rispetto all’orario ordinario. Medesimo discorso vale per tutti gli spezzoni fino a 17 ore.

La differenza è particolarmente rilevante: nel caso dello spezzone, infatti, il docente accetta una proposta di nomina già definita con un determinato monte ore. Il contratto individuale di lavoro viene quindi stipulato sulla base della disponibilità effettivamente assegnata. Diverso è il caso del part-time, che presuppone invece un rapporto di lavoro che viene modificato su richiesta del dipendente. In questa ipotesi, la riduzione dell’orario non dipende dalla disponibilità iniziale del posto, ma dalla volontà del lavoratore di ottenere una diversa articolazione del proprio servizio, nel rispetto di un preciso iter.

Per questo motivo non è corretto equiparare automaticamente spezzone e part-time. Sebbene entrambi comportino un servizio inferiore rispetto alle 18 ore settimanali, il primo riguarda la natura della disponibilità assegnata nelle procedure di reclutamento, mentre il secondo riguarda una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

COE: le differenze con lo spezzone

Attenzione, inoltre, a non confondere lo spezzone con una COE (Cattedra Orario Esterna). Quest’ultima, infatti, è una cattedra già composta dall’ufficio scolastico territoriale mettendo insieme delle ore disponibili in due o più scuole. Quindi, chi è nominato su una COE per, ad esempio, 12 ore nella scuola X e 6 ore nella scuola Y, non è titolare di due spezzoni, ma di una cattedra intera già originariamente composta su due istituti differenti.

Quindi, il docente nominato da GPS su uno spezzone può chiedere il part-time?

Come già anticipato in premessa, dunque, il docente al quale è stato attribuito uno spezzone orario non può ricorrere successivamente al part-time per ridurre ulteriormente il proprio orario di servizio. Per i docenti che hanno l’esigenza di lavorare con un numero di ore inferiore rispetto all’orario completo, la soluzione migliore in fase di compilazione della domanda era quella di concorrere all’assegnazione di una cattedra intera e, una volta ottenuta la nomina, presentare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo le procedure previste. Tale possibilità era stata richiamata anche da Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, nel corso del Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino.

In alternativa, una possibilità era quella di inserire direttamente il numero minimo e il numero massimo di ore per cui concorrere. Questa soluzione consente di ricevere convocazioni solo ed esclusivamente per il numero di ore desiderate, evitando eventuali problemi nella richiesta del part-time (va ricordato, infatti, che è su domanda, non essendo riconosciuto in automatico). Dall’altra parte, questa scelta restinge notevolmente il campo delle possibilità di assunzione, escludendo tutti i posti a cattedra intera, che, di norma, rappresentano la maggiore consistenza.

Il part-time, infatti, non è un diritto automatico

Un altro aspetto che merita attenzione riguarda la natura del part-time. Spesso si tende a ritenere che il docente possa ottenerlo automaticamente ogni volta che ne faccia richiesta, ma la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è ben più articolata di quanto si possa pensare a primo impatto. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale avviene infatti su domanda dell’interessato. Ciò significa che il semplice fatto di aver presentato l’istanza non comporta automaticamente l’accoglimento della richiesta.

Nella scuola il part-time è soggetto a specifici limiti organizzativi e quantitativi su base territoriale, dovendo tenere conto della funzionalità del servizio, della composizione dell’organico e del contingente massimo di rapporti a tempo parziale autorizzabili per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto. Questo elemento è importante anche per comprendere la differenza rispetto allo spezzone orario. Il docente che ottiene uno spezzone non presenta alcuna domanda di riduzione dell’orario: accetta semplicemente una disponibilità già inferiore alla cattedra completa. Il docente che chiede il part-time, invece, parte da un rapporto di lavoro a tempo pieno e chiede che esso venga trasformato secondo le regole previste.

La circostanza che il part-time non sia riconosciuto automaticamente conferma ulteriormente che non può essere utilizzato come strumento per ridurre successivamente uno spezzone già attribuito. Lo spezzone nasce infatti con un determinato numero di ore, mentre il part-time presuppone una specifica procedura di trasformazione del rapporto di lavoro, soggetta a valutazione e autorizzazione da parte dell’amministrazione scolastica.

Il completamento orario

A rimarcare la differenza tra le due posizioni c’è anche la possibilità del completamento orario per lo spezzone. Chi è nominato su uno spezzone orario, infatti, ha diritto a completare il suo orario fino al raggiungimento delle ore stabilite (sempre nel nostro esempio, 18 ore). Con un contratto in regime di part-time questo non è ovviamente possibile, proprio perché sono due mondi diversi. Nel primo caso, il docente può accrescere il suo monte ore, mentre nel secondo no, in quanto le finalità sono differenti.

Esami di Maturità: un’ulteriore differenza tra part-time e spezzone orario

Un’ulteriore considerazione che consente di comprendere la differenza tra spezzone orario e part-time riguarda la disciplina degli Esami di Maturità. Anche sotto questo profilo, infatti, le due situazioni producono effetti differenti e sono oggetto di un trattamento diverso.

Le ordinanze ministeriali che disciplinano annualmente lo svolgimento degli esami, infatti, prevedono specifiche disposizioni in merito alla partecipazione dei docenti in qualità di presidenti e commissari. Tra queste assumono particolare rilievo le regole relative ai docenti tenuti a presentare domanda e a quelli che, invece, possono presentarla soltanto su base volontaria. Proprio in questo ambito emerge una delle differenze più evidenti tra il rapporto di lavoro a tempo parziale e lo svolgimento del servizio su spezzone orario.

Il docente che presta servizio in regime di part-time, infatti, beneficia generalmente della facoltà di presentare domanda per essere nominato commissario esterno. Ciò significa che non è soggetto all’obbligo di presentazione dell’istanza, ma può scegliere se rendersi disponibile o meno, secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale emanata per il relativo anno scolastico. Diversa è, invece, la posizione del docente titolare di uno spezzone orario. Sebbene anch’egli svolga un servizio inferiore rispetto all’orario di una cattedra completa, lo spezzone non determina, di per sé, alcuna esenzione dagli obblighi previsti per la partecipazione alla procedura. Pertanto, salvo che ricorrano altre condizioni espressamente contemplate dall’ordinanza, il docente su spezzone rientra tra i soggetti tenuti a presentare la domanda di partecipazione agli esami.

Si tratta di una distinzione che conferma come spezzone orario e part-time non possano essere considerati praticamente in nessun caso equivalenti. Se fosse così, il legislatore e l’amministrazione scolastica avrebbero previsto un identico trattamento anche in relazione agli obblighi connessi agli esami. Al contrario, la disciplina annuale continua a distinguerle nettamente, attribuendo al docente in part-time un regime differente rispetto a quello del docente che presta servizio su uno spezzone.

Gli obblighi di servizio

La riduzione per il docente titolare su spezzone riguarda esclusivamente il numero di ore di insegnamento assegnate, ma non determina automaticamente una proporzionale riduzione di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Le attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 44 del CCNL 2019-21, come è risaputo, si articolano nel seguente modo:

  • partecipazione alle riunioni del collegio docenti, compresa la programmazione e la verifica di inizio e fine anno nonché l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
  • partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione, sino a 40 ore annue (tali attività vanno programmate secondo criteri stabiliti dal Collegio docenti e tenendo conto degli impegni dei docenti con un numero di classi superiore a sei);
  • lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Il docente con incarico su spezzone, per le attività alla lettera a), non ha alcuno “sconto” rispetto alle 40 ore previste contrattualmente. Il fatto di avere un incarico con un monte orario settimanale ridotto non implica in automatico una diminuzione delle ore di attività previste, che sono obbligatorie per tutti i docenti indifferentemente. La riduzione opera invece per per i consigli di classe e per le attività di cui alla lettera b), in proporzione all’orario svolto.


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