Giudice di pace, nessuna nullità per giudizi fuori competenza
La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del Codice di procedura non costituisce nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sull’assegnazione dei processi che non attengono alla capacità del giudice. A questa conclusione sono approdate le Sezioni unite penali della Cassazione con una pronuncia anticipata da un’informazione provvisoria.
Il caso affrontato
Nel caso approdato alle Sezioni unite, era stata la tesi della difesa, il procedimento sarebbe stato trattato e deciso da un giudice onorario nonostante si stesse procedendo anche per il delitto di calunnia, che è sanzionato con la pena massima di sei anni di reclusione e non figura tra quelli previsti dal Codice come di competenza dei giudici di pace (i reati a citazione diretta, limite di pena fissato a quattro anni). Inoltre, il giudice onorario, nella specie, non avrebbe giudicato in assenza del giudice professionale, ma in quanto assegnatario diretto del fascicolo.
Divieto assoluto
L’ordinanza di rinvio alle Sezioni unite, in attesa delle motivazioni, permette di comprendere le diverse tesi contrapposte. Con la prima, la più restrittiva ma anche la più recente, la disciplina attuale prevede «un divieto posto dalla legge che si traduce in una “incompetenza” al compimento dell’atto. Un’assegnazione e un’attività che consegue, si argomenta, non “solo” a un provvedimento di attribuzione errato, in quanto non conforme ai criteri di distribuzione degli affari, ma che è compiuta al di fuori delle garanzie predisposte dalla legge e che conduce a una sentenza emessa da un soggetto che non ha “competenza” e legittimazione». Una violazione di rilevanza tale da condurre a una conclusione di nullità assoluta della pronuncia.
Il nodo della capacità
L’altra posizione, evidentemente fatta propria dalle Sezioni unite, è ancorata alla considerazione della violazione come semplice trasgressione dei criteri di assegnazione dei processi non sanzionabile con la nullità. Per questa tesi, infatti, a dovere essere colpita da nullità è solo l’assenza nel giudice della capacità «generica», che riguarda la nomina e l’ammissione alla funzione giurisdizionale, mentre non altrettanto grave sarebbe la mancanza di capacità «specifica», che fa invece riferimento alla regolare costituzione del giudice in un determinato processo.
L’ordinamento giudiziario
In questa prospettiva, allora, ad assumere rilevanza è l’articolo 43 dell’ordinamento giudiziario che se è vero che esclude l’affidamento ai giudici onorari della trattazione dei procedimenti non previsti dall’articolo 55 del Codice di procedura, tuttavia esclude la nullità assoluta o l’inesistenza degli atti compiuti in violazione del divieto.
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