Gattare, non c’è reato ma una sanzione se il sindaco vieta il cibo ai randagi
Le gattare che si prendonocura dei mici randagi, portando loro cibi e bevande,non assumono solo per questo una posizione di garanzia. E non rispondono dunque per i cattivi odori, dovuti alle deiezioni dei felini, nè per lo sporco che gli avanzi dei pasti offerti provocano. A loro carico è, dunque, escluso il reato di getto pericoloso di cose, ma rischiano, comunque, una sanzione se portano gli alimenti nei luoghi pubblici e privati malgrado un’ordinanza del sindaco lo vieti.
Escluso il reato di getto di cose pericolose
La Corte di cassazione, accoglie, in parte, dunque il ricorso della donna, condannata in appello per il reato di getto di cose pericolose. Restano così inascoltate, nell’ultimo grado di giudizio, le lamentele della proprietaria di un giardino privato, davanti al quale si era radunata una vera e propria colonia felina, attirata dalle leccornie che portava l’imputata. E il fatto che il giardino fosse privato non impediva ai gatti di sconfinare e scorrazzare a loro piacimento.
Sanzione per chi viola l’ordinanza del sindaco
Ma contro la libertà dei mici nulla possono neppure i giudici di legittimità, che spiegano come non sarebbe stato possibile per la volontaria impedire gli imbrattamenti e le molestie del nutrito gruppo di “aristogatti” dei quali non era la proprietaria. Senza successo la parte lesa dai felini aveva invocato la precedente giurisprudenza della Cassazione sull’obbligo di vigilanza. Sentenze che però riguardavano i cani, considerati «pericolosi» a differenza dei domestici felini o gli animali da stalla che vanno tenuti puliti per evitare che gli odori molesti creino disturbo a chi abita nelle vicinanze.
Chi alimenta la colonia felina, a prescindere dal numero dei componenti, «non è tenuto ad agire per impedire le condotte moleste da parte degli animali randagi perché privo del potere giuridico». Ma quand’anche si considerasse tenuto a farlo non potrebbe perché la situazione di pericolo «a carico di terze persone non ricade sotto la sua signoria».
Non passa invece la tesi della ricorrente secondo la quale era illegittima l’ordinanza del sindaco chevietava, per ragioni igieniche e di ordine pubblico, di portare nei luoghi privati di pubblico transito e pubblici rifiuti o residui di cibo destinati ai randagi. Vero, dunque, cheil fatto non è previsto dalla legge come reato, ma resta in piedi la possibilità della sanzione amministrativa che va dai 50 ai 300 euro.
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