Fondi pubblici a tv privata senza averne diritto, Rte condannata a pagare 184mila euro

Ha ritenuto provati il dolo, il legame tra la condotta, il danno provocato al Ministero e l’uso delle risorse per una finalità diversa da quella per cui erano state stanziate la Corte dei conti dell’Umbria che, con una sentenza depositata nelle scorse ore, ha condannato in solido una società di radiodiffusione televisiva, oggi fallita, e la sua ex amministratrice al pagamento di 184.571 euro, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio, per avere ottenuto indebitamente un contributo pubblico destinato alle emittenti locali attraverso dichiarazioni non corrispondenti al vero.
Il caso La vicenda, trattata nell’aprile scorso di fronte alla Sezione giurisdizionale presieduta da Giuseppe De Rosa, riguarda Radio Tele Europa, emittente per lungo tempo nota in Umbria come Rte, da anni in liquidazione e poi sottoposta a procedura fallimentare. Il contributo era riferito al 2009 e rientrava nelle misure statali a sostegno dell’emittenza televisiva locale. La domanda era stata presentata nel luglio di quell’anno al Corecom dell’Umbria. La società era poi risultata terza nella graduatoria regionale e nel 2013 il ministero dello Sviluppo economico aveva disposto il pagamento del contributo.
Informazioni false Secondo quanto ricostruito dalla Corte, nella domanda erano state fornite due informazioni decisive non corrispondenti alla realtà. La società aveva attestato di essere in regola con i versamenti previdenziali, mentre gli accertamenti avevano riscontrato debiti nei confronti degli enti previdenziali competenti. Inoltre, due dipendenti erano stati indicati come lavoratori a tempo pieno, mentre risultavano assunti con un rapporto part-time di 20 ore settimanali. Il dato sul personale aveva inciso sulla formazione della graduatoria e quindi sull’entità del contributo. Le irregolarità erano emerse dagli accertamenti della guardia di finanza, trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti nel luglio 2018.
Il denaro Un aspetto particolare della vicenda riguarda la destinazione materiale del denaro. Il contributo non era stato incassato direttamente dalla società. Al momento del pagamento era infatti già presente un pignoramento presso terzi notificato al ministero, relativo a debiti pregressi dell’emittente. Le somme erano quindi state versate all’agente della riscossione e utilizzate per ridurre le posizioni debitorie della società nei confronti di enti impositori. Per la difesa, questo elemento escludeva o comunque riduceva il danno per le casse pubbliche: il denaro, sosteneva, era rimasto all’interno della sfera pubblica ed era stato utilizzato per pagare debiti verso altri enti dello Stato. La Corte non ha accolto l’argomento.
Vantaggio concreto Secondo i giudici, l’emittente ha comunque ottenuto un vantaggio economico concreto, perché un debito che avrebbe dovuto essere pagato con risorse proprie è stato estinto utilizzando denaro pubblico ottenuto senza averne diritto. Il contributo, inoltre, era vincolato a una precisa finalità pubblica, cioè il sostegno dell’emittenza locale e del pluralismo dell’informazione. Destinare quelle risorse alla copertura di debiti pregressi ha quindi prodotto, secondo la Corte, uno sviamento rispetto allo scopo per cui erano state stanziate. Il fatto che a ricevere materialmente il denaro fosse un altro soggetto pubblico non cancella il pregiudizio, perché il pagamento ha consentito alla società di liberarsi di obbligazioni che sarebbero rimaste a suo carico.
La firma La difesa nell’udienza di aprile aveva sollevato anche una questione sulla firma apposta alla domanda di contributo. L’ex amministratrice aveva negato di aver sottoscritto il documento, sostenendo che la pratica fosse stata predisposta dal personale amministrativo già presente in azienda e richiamando una consulenza grafologica di parte che metteva in dubbio l’autenticità della sottoscrizione. Anche questa tesi è stata respinta. La Corte ha rilevato che non era stato promosso davanti al giudice civile l’apposito procedimento per contestare formalmente la falsità della firma. Ma, soprattutto, ha ritenuto rilevante il ruolo ricoperto dall’amministratrice nella società: «L’accettazione altresì della carica di legale rappresentante – scrive la magistratura contabile – comportava che la stessa fosse pienamente edotta e consapevole del contenuto degli atti che andava a sottoscrivere spendendo quella qualità».
Dolo Per i giudici, quindi, la responsabilità non può essere esclusa richiamando l’eventuale intervento di collaboratori o dipendenti nella predisposizione della pratica. La Corte ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di servizio tra la società beneficiaria del finanziamento e l’amministrazione pubblica, ritenendo che chi riceve risorse pubbliche per realizzare una finalità di interesse pubblico assuma specifici obblighi nei confronti della pubblica amministrazione. La Corte ha poi qualificato la condotta come dolosa. Non si sarebbe trattato, secondo il collegio, di una semplice mancanza di attenzione nella compilazione della domanda, ma della consapevole violazione delle condizioni necessarie per ottenere il finanziamento. La sentenza parla di un «atteggiamento doloso», ricavato dalla consapevolezza e intenzionalità della violazione degli obblighi previsti dalla normativa.
La prescrizione Respinta anche l’eccezione di prescrizione. La difesa sosteneva che i cinque anni dovessero essere calcolati dal momento dell’erogazione del contributo, avvenuta nel 2013. Per la Corte, invece, la falsità delle dichiarazioni aveva impedito all’amministrazione di accorgersi del danno nei tempi ordinari. Il termine di prescrizione non poteva decorrere dalla semplice erogazione del contributo, perché il danno era rimasto nascosto. La Corte ha ritenuto che la situazione creata dalle dichiarazioni presentate fosse «del tutto non corrispondente alla realtà, idonea a superare l’ordinaria diligenza del danneggiato». La scoperta è stata resa possibile solo dagli accertamenti della Guardia di finanza nel 2018, data dalla quale è stato fatto decorrere il termine.
In sede penale Nel giudizio sono state affrontate anche le conseguenze della parallela vicenda penale. La difesa aveva chiesto di sospendere il procedimento contabile e aveva invocato il principio del ne bis in idem, richiamando il processo per indebita percezione di fondi pubblici. In sede penale, in primo grado era stato pronunciato il non luogo a procedere per prescrizione del reato; il successivo ricorso era stato respinto in appello, con il procedimento che risultava ancora pendente davanti alla Cassazione. La Corte dei conti ha ribadito che il procedimento contabile non dipende dall’esito di quello penale: i due procedimenti possono riguardare gli stessi fatti senza che l’esistenza di un processo penale impedisca alla magistratura contabile di accertare il danno arrecato alle finanze pubbliche.
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