Eolico e solare, ecco le aree idonee in Umbria dove l’iter si riduce di un terzo
di Chiara Fabrizi
La giunta regionale ha preadottato il disegno di legge per le cosiddette aree idonee, cioè quelle zone o superfici in cui con una procedura autorizzativa semplificata, precisamente con tempi ridotti di un terzo, possono essere insediati impianti eolici, fotovoltaici e in generale da fonti di energia rinnovabile. Il provvedimento, composto da 12 articoli, inizia in queste ore la sua fase partecipativa con la cittadinanza a cui seguirà l’iter legislativo, che si concluderà con la discussione e la votazione in consiglio regionale.
«Ripristiniamo il principio cardine della pianificazione territoriale: dove realizzare gli impianti non la decide il libero mercato, ma lo Stato, la Regione e i Comuni», ha commentato l’assessore Thomas De Luca, che allo stesso tempo sostiene che «chi investe deve avere regole certe e definitive per poter avere la garanzia di non essere bloccato mettendo a rischio il proprio investimento». In questo quadro, i privati che hanno presentato istanze in aree non idonee «potranno – dice De Luca – spostarsi, con i dovuti correttivi, nelle aree idonee avendo così la certezza che non ci saranno impedimenti né ulteriori rallentamenti». Sui tempi di approvazione del ddl l’assessore considera «assolutamente necessario approvare il testo di legge il più velocemente possibile. Auspico – ha concluso – che entro poche settimane venga messo a disposizione dell’assemblea legislativa, ma ciò che è certo è che questa legge sarà una delle leggi regionali più partecipata di sempre».
Da un punto di vista generale il ddl «fa una scelta di campo», ovvero «predilige medi e piccoli impianti diffusi sul territorio e prossimi alla domanda, costruendo un sistema di piccole reti, minigrid interconnesse bilanciate tra loro, dotate di sistemi di accumulo in grado di gestire in loco il surplus energetico e compensare la discontinuità di produzione delle fonti rinnovabili», è scritto nella relazione allegata. In questo quadro, al netto di quello 0,5 per cento di territorio regionale considerato da legge nazionale off limits a pale e pannelli solari, perché vincolato in base agli articoli 10 e 136 del decreto legislativo 42 del 2004, il provvedimento elenca una serie di aree idonee, che vanno da «tutte le superfici degli edifici e strutture edilizie» ai «parcheggi pubblici e privati» fino agli «insediamenti produttivi e per servizi esistenti e dismessi, compresa una buffer zone di 500 metri».
Nell’elenco dei luoghi in cui potranno essere installati impianti da fonti rinnovabili rientrano, tra le altre, anche «le aree di cava dismesse»; «le discariche e i lotti di discarica chiusi o ripristinati»; e «i siti in cui sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 30 per cento». Sugli impianti esistenti va segnalato che lo stesso ddl regionale riconosce la possibilità di «incremento di un ulteriore 30 per cento in caso di installazione di impianti di accumulo». Sono considerate aree idonee anche «gli invasi e bacini artificiali per il fotovoltaico flottante», purché non ricompresi nelle fasce A e B di pericolosità idraulica: in questi casi l’idoneità è consentita anche per «la realizzazione di impianti idroelettrici da pompaggio, destinati all’accumulo, integrati all’alimentazione di sistemi idrici per l’uso umano, agricolo o per la ricostituzione dei corpi idrici superficiali o sotterranei in sofferenza».
Col ddl, poi, la giunta si è anche riservata la possibilità di approvare, con apposita delibera, un elenco di ulteriori aree idonee sia a fronte «dell’approvazione di leggi o atti di pianificazione e programmazione regionale» che su «proposta dei Comuni» precisamente con «delibera del consiglio comunale per superfici finalizzate al soddisfacimento dei bisogni locali di autoconsumo».
Il provvedimento definisce, poi, anche una serie di aree «inidonee» tra cui figurano le «core zone dei siti Unesco»; «la fascia olivata Assisi-Spoleto»; le aree «incluse nella Rete Natura 2000»; e quelle ricadenti sia «nelle fasce di pericolosità idraulica A e B del Piano di assetto idrogeologico (Pai) a esclusione degli impianti idroelettrici» che «nelle fasce di rischio idrogeologico R3 e R4» dello stesso Pai. Il provvedimento preadottato mercoledì sera, poi, introduce, con alcune eccezioni, la «prevalenza del principio di idoneità» per quelle aree in cui una parte dell’impianto insiste in aree idonee e una parte in area inidonea.
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