Società

Divorzio, cosa succede alla casa al mare cointestata a moglie e marito, chi la può usare?

Gentile Avvocata, sono un papà separato, padre di due figlie di 12 e 14 anni. Io e mia moglie abbiamo una casa al mare in Liguria, che abbiamo comprato e ristrutturato insieme durante il matrimonio e che è cointestata al 50%. Siamo molto legati a questa casa; quindi, quando ci siamo separati, abbiamo deciso di non venderla, ma di utilizzarla entrambi con le nostre figlie, ciascuno nei periodi che ci spettano.
L’accordo di separazione omologato dal Tribunale non prevede nulla in proposito, era un gentleman agreement tra me e mia moglie. Sennonché, la mia ex, in modo inaspettato e per nulla “fair”, la scorsa estate mi ha impedito l’uso della casa per tutta la stagione, nonostante, esattamente come lei, io paghi tutto l’anno il 50% delle spese dell’immobile, ordinarie e straordinarie.
Lei ha trascorso in Liguria tutto il mese di agosto e così ho dovuto cambiare i programmi di vacanza con le mie figlie.
Cosa posso fare per evitare che quest’anno si ripeta la stessa cosa?
Il giudice può assegnarmi la casa al mare?
Dario

Valeria De Vellis avvocatessa specializzata in diritto di famiglia della persona e delle successioni

Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni

Carissimo Dario,
il giudice non può “assegnare” la casa di vacanza a uno dei coniugi, perché l’unica casa suscettibile di assegnazione è la casa coniugale e cioè quella dove si è svolta la vita della famiglia che, per legge, viene assegnata al genitore collocatario della prole.
Pertanto, in assenza di accordi, la casa di vacanza in comproprietà tra i coniugi segue le regole del codice civile sulla comunione ordinaria.

L’art. 1102 del codice civile stabilisce il principio generale per cui ciascun comproprietario può servirsi del bene comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne uso.

Sua moglie, quindi, utilizzando in via esclusiva l’abitazione e rifiutandosi di concordare con lei qualsiasi modalità di godimento alternato dell’immobile, ha tenuto un comportamento contrario alla legge. Per questi motivi, lei può rivolgersi al giudice civile, per chiedere che stabilisca il calendario dei turni per l’utilizzo dell’immobile.

In un caso analogo al suo, il Tribunale di Ragusa, con una sentenza del 4 aprile 2025, richiamando un precedente del Tribunale di Lecce del 2008, ha regolamentato l’uso alternato della casa di vacanza da parte dei coniugi comproprietari, secondo periodi ben definiti. Lei, dunque, potrebbe sottoporre al giudice un calendario fatto sulla base dei tempi di permanenza delle figlie presso di lei.

Peraltro, nel caso esaminato dal Tribunale di Ragusa, la donna aveva cercato strumentalmente di paralizzare l’azione del marito sostenendo che lo stesso avrebbe dovuto convocare l’assemblea dei comproprietari per discutere e deliberare sulla regolamentazione del diritto di utilizzo dell’immobile, prima di fare ricorso al giudice.

Ma il giudice ha respinto l’eccezione della moglie, affermando che, in casi come questi, non si applica l’art. 1105 del codice civile (per cui tutti i comproprietari hanno il diritto di partecipare all’amministrazione della cosa comune), ma l’art. 1102 del codice civile, poiché il giudizio riguarda l’uso della cosa comune e non l’amministrazione della stessa.

Quindi, lei può fare ricorso al giudice senza dover preventivamente convocare sua moglie in assemblea. In conclusione, caro Dario, le suggerisco di agire immediatamente in giudizio, perché i tempi della giustizia non sono velocissimi e l’estate sta arrivando.


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