Dolori alla schiena e pensione negata per un cavillo burocratico all’ex agente penitenziario

Sperava di ottenere la pensione privilegiata ordinaria per tre gravi patologie alla schiena che riteneva dipendenti da cause di servizio, ma la Corte dei Conti dell’Umbria ha dichiarato il suo ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito delle sue condizioni di salute per un cavillo: l’ex agente non ha mai formalmente diffidato l’Inps a concludere il procedimento amministrativo, rimasto fermo da oltre due anni per mancato invio dei documenti da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
L’ex assistente capo della Polizia penitenziaria, in congedo dal gennaio 2020 e titolare di una pensione di inabilità, rappresentato dall’avvocato Mario Orsini, aveva chiesto alla Sezione giurisdizionale umbra di accertare il suo diritto a una pensione privilegiata “a vita”, con arretrati, interessi e rivalutazione, per tre infermità: spondiloartrosi cervicale, stenosi L3-L5 su base spondiloartrosica e voluminosa ernia discale paramediana destra D9-D10.
Tutto nasce da una domanda presentata online all’Inps di Perugia il 14 settembre 2023, tramite il patronato Sias. L’istituto di previdenza aveva prontamente avviato l’istruttoria, chiedendo al Dap, in qualità di datore di lavoro dell’agente, la documentazione sanitaria e amministrativa necessaria. Ricevendo solo silenzio, con il Dap che non ha mai risposto, né alla richiesta del settembre 2023 né a un sollecito dell’Inps del 25 novembre 2025.
Così, a novembre 2025, l’ex agente ha deciso di rivolgersi direttamente alla Corte dei Conti, chiedendo non solo la pensione privilegiata, ma anche l’annullamento di tre vecchi decreti del Dap (del 2009, 2010 e 2022) che avevano respinto precedenti domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per patologie similari.
L’Inps ha sollevato un’eccezione preliminare rivelatasi decisiva: “La domanda di pensione privilegiata è ancora pendente. Noi non abbiamo emesso alcun provvedimento di rigetto – hanno spiegato – perché siamo in attesa dei documenti che il Dap non ha mai trasmesso. Non c’è stato né un rifiuto né un silenzio significativo, perché il procedimento è semplicemente fermo per cause indipendenti dalla nostra volontà”.
Il Dap, costituitosi in ritardo, si è limitato a chiedere il rigetto del ricorso nel merito, definendolo “in astratto ammissibile”, ma “infondato” perché basato su elementi istruttori inattendibili. Sul punto, l’amministrazione penitenziaria ha però taciuto completamente sui motivi del mancato invio dei documenti all’Inps.
Il giudice della Corte dei Conti ha scavalcato tutte le questioni di merito, dichiarando il ricorso inammissibile e richiamando un principio processuale chiaro: chi vuole fare causa all’Inps per il silenzio dell’amministrazione deve prima averlo formalmente diffidato a provvedere.
Per l’ex assistente capo della polizia penitenziaria, ora, resta una sola strada: notificare una diffida formale all’Inps e anche al Dap e attendere che trascorrano trenta giorni senza risposta. Solo allora potrà riprovare a far valere le sue ragioni davanti ai giudici contabili.
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