Docente si dimentica di richiedere l’autorizzazione per lavoro autonomo, cosa rischia?

La Procura Regionale competente ha citato in giudizio una docente al fine di ottenere il risarcimento della somma di circa 100 mila euro in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito a titolo di danno patrimoniale in relazione al fatto che la stessa per un dato periodo non aveva comunicato lo svolgimento del secondo lavoro.
La questione
La notizia del danno erariale nel caso in commento era costituita dalla nota con la quale la Guardia di Finanza, inoltrava alla Procura contabile i contenuti della notizia di reato conclusiva delle indagini nei confronti della docente che sebbene impiegata come docente a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale, superiore al 50%, parallelamente, si dedicava ad attività di lavoro tanto commerciale, quanto autonomo.
Per alcuni anni scolastici la docente aveva presentato all’amministrazione istanze volte esclusivamente ad ottenere autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-scolastiche libero-professionali, in deroga all’art. 53 D.P.R. 165/2001 che erano state sempre concesse. Per alcuni anni scolastici invece ometteva la presentazione di qualsivoglia istanza di autorizzazione, pur continuando a svolgere attività professionale extra-istituzionale. La scuola pertanto agiva irrogando la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e le notificava costituzione in mora per la rifusione del danno erariale nei quali mancava qualsiasi richiesta di autorizzazione.
Veniva anche azionato procedimento penale per le ipotesi di reato di cui all’art. 640, c. 1 e 2 punto 1) c.p. (truffa aggravata), art. 483 c.p. (falsità ideologica) in relazione all’art. 76, c. 1 e 4 del D.P.R. 445/2000, con l’aggravante di cui all’art. 61, c. 1 punto 2), per l’assunzione di incarichi privati incompatibili/non autorizzati in costanza di rapporto di pubblico impiego, che si concludeva con la sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputata in considerazione della irrilevanza della fattispecie dal punto di vista penale e fatto salvo, comunque, il loro rilievo erariale.
Nel caso di danno erariale con il rito abbreviato si riduce l’importo da restituire
La Procura depositava, quindi, l’atto di citazione chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di circa 100 mila euro per i compensi non riversati relativi agli anni per i quali la stessa non aveva richiesto l’autorizzazione a svolgere gli incarichi relativamente incompatibili e nonchè pari al differenziale tra lo stipendio di insegnante effettivamente percepito e quello che avrebbe percepito qualora il relativo contratto fosse stato a tempo parziale entro il 50%, per gli incarichi assolutamente incompatibili di amministratore unico per i quali la stessa non aveva percepito compensi.
La convenuta si è costituita in giudizio e con il proprio avvocato ha chiesto in via preliminare l’ammissione al rito abbreviato, allegando alla comparsa il parere favorevole della Procura, offrendo a definizione l’importo pari a 1/3 del danno contestato in atto di citazione, cosa di cui la Corte dei Conti per la Regione Lombardia con Sentenza n. 193 /2025 non poteva che prenderne atto nel giudizio in essere.
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