Demansionamento del comandante della polizia locale, assolto l’ex sindaco di San Giovanni Teatino Marinucci

Due anni fa, era stato condannato a risarcire il Comune che aveva guidato, quello di San Giovanni Teatino, con circa 60mila euro, per il supposto demansionamento dell’allora comandante della polizia locale. Ma oggi Luciano Marinucci, ex sindaco e attuale consigliere regionale, è stato assolto dalla Corte dei Conti.
Secondo i giudici contabili della sezione giurisdizionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti dell’Aquila, che nel 2024 condannarono Marinucci, la decisione del Comune di San Giovanni Teatino di revocare l’incarico al comandante della polizia municipale Livio Feragalli “non era dettata da mutate esigenze organizzative ma solo dall’intento di ridurre il ruolo e le funzioni dello stesso all’interno della polizia municipale e di emarginarlo, in quanto ‘vicino’ all’ex sindaco e non gradito alla nuova classe politica”.
Marinucci, difeso dall’avvocato Alessandro Di Sciascio, ha impugnato il provvedimento ottenendo l’assoluzione. Infatti, con sentenza del 29 gennaio 2026, e resa nota nei giorni scorsi, la sezione centrale d’appello della Corte dei Conti ha sentenziato l’assoluzione dell’allora sindaco, di cui ha sottolineato la correttezza della condotta amministrativa nella gestione di una vicenda che fino a oggi era stata inquadrata in maniera superficiale oltre che errata.
Secondo il dispositivo, infatti, il dipendente, sin dal primo momento, non era in possesso dei requisiti previsti per essere nominato comandante della polizia locale del Comune di San Giovanni Teatino. Pertanto, correttamente, come evidenziato dalla sentenza, poteva essere incaricato solo temporaneamente per cui l’atto di revoca firmato dall’allora sindaco Marinucci, nelle more di un concorso, era un atto dovuto.
“I 38 anni di attività politica sono stati messi in cattiva luce da un’azione denigratoria portata avanti in piena campagna elettorale, basata su una sentenza che non era stata ancora pubblicata ma che già campeggiava su volantini e testate giornalistiche. A questo punto, mi aspetterei le scuse di quanti all’epoca mi hanno vergognosamente accusato di disonestà e scorrettezza amministrativa”, ha detto Marinucci nel corso di una conferenza stampa.
“La conclusione di questo processo – ha spiegato – scaturisce dalla relazione del procuratore generale, ossia della figura che nel processo rappresenta l’accusa: chi doveva chiedere la mia condanna, ha chiesto e ottenuto la mia assoluzione e questo la dice lunga su come erroneamente sia stata trattata in precedenza la vicenda. Si evince chiaramente che non c’è stato nessun demansionamento, quindi, se questa causa ha prodotto un danno erariale, oggi questo danno non esiste più. Resta il rammarico per l’avvenuto esborso di soldi pubblici a favore di un dipendente che, è stato chiarito, non aveva subito alcun torto. Mi auguro che la mia collettività proceda attraverso il Comune a recuperare, lì dove possibile, le somme che sono state erogate inizialmente”.
“Alla luce della vicenda – ha aggiunto l’ex sindaco di San Giovanni Teatino – che mi ha visto assolto da un grado di giudizio che è entrato nel merito di quanto stabilito da un giudice di prime cure e dal quale emerge che c’è stata una lettura erronea dall’inizio, appare evidente che era quanto mai necessaria una riforma del sistema giudiziario”.
“Il giudice di appello ha riconosciuto che la condotta dell’allora sindaco del Comune di San Giovanni Teatino – ha spiegato l’avvocato Alessandro Di Sciascio – non era connotata né da dolo né da colpa grave, in quanto i fatti alla base delle sentenze di condanna dinnanzi al giudice del lavoro del Comune di San Giovanni, non erano attribuibili all’allora sindaco del Comune. Il decreto di revoca di Feragalli, quale comandante della polizia municipale, atto proprio del sindaco era legittimo e tale provvedimento (pienamente legittimo) non aveva arrecato alcun danno all’erario. Il giudice di appello ha riconosciuto che la condotta di Luciano Marinucci non ha apportato alcun danno all’erario né tanto meno a Ferragalli in quanto, come sindaco, non svolgeva alcuna attività gestoria dell’ente né tanto meno ha svolto attività mobizzante né finalizzata al demansionamento del dipendente”.
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