Sardegna

Decreto ingiuntivo da 50.000 euro revocato dal Tribunale ordinario di Oristano

Oristano

Importante sentenza

Il Tribunale ordinario di Oristano ha revocato un decreto ingiuntivo di oltre 50.000 euro emesso su richiesta di una società di recupero crediti, accogliendo l’opposizione promossa da un cittadino, Giuseppe Chelo. La pronuncia, la sentenza n°422/2026, è stata depositata nei giorni scorsi dal giudice Andrea Bonetti.

Il decreto ingiuntivo, risalente al luglio 2024, riguardava crediti derivanti da due contratti stipulati con una società finanziaria e successivamente ceduti attraverso una catena di vari passaggi societari, l’ultimo dei quali aveva trasferito il credito alla società Ifis Npl 2021-1 Spv, promotrice del decreto ingiuntivo.

Nel corso del giudizio è emerso un vuoto probatorio nel primo anello della catena di cessioni: la documentazione prodotta presentava una discrepanza temporale tra la data prevista per la comunicazione di decadenza dei crediti ceduti e quella effettivamente risultante dagli atti. Il giudice ha quindi ritenuto che tale lacuna, riguardando il primo trasferimento, rendesse irrilevante la documentazione relativa ai passaggi successivi, pur formalmente completa.

Il Tribunale ordinario di Oristano ha così dichiarato che nulla è dovuto da Chelo alla società, condannando quest’ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori. Il cittadino era assistito dallo studio associato “Ezio Ullasci & Valerio Martis Avvocati”.

“Il giudice”, spiegano i legali dello studio associato Ullasci & Martis, “ha sanzionato la prassi dei cosiddetti ‘crediti deteriorati’ acquistati in blocco, accertando un vuoto probatorio nel primo anello della complessa catena di cessioni a monte, originata da Agos Ducato. In applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, il Tribunale ha stabilito che l’interruzione della catena traslativa rende del tutto irrilevanti i passaggi successivi, azzerando il preteso debito. Questa pronuncia rappresenta un fondamentale precedente contro l’aggressività delle società cessionarie, riaffermando l’obbligo rigoroso per gli istituti di dimostrare la reale titolarità del credito prima di gravare sui consumatori”.

Venerdì, 3 luglio 2026

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