«Da Delmastro informazioni segrete a Donzelli per finalità politica», le motivazioni della sentenza
L’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, diede «informazioni segrete» al collega di partito Giovanni Donzelli sul caso Cospito per «finalità politiche». È quanto sostengono i giudici della Corte d’Appello di Roma nelle motivazioni con cui il 20 maggio scorso hanno confermato la condanna a 8 mesi per l’esponente di FdI accusato di rivelazione del segreto d’ufficio sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito.
Al centro del procedimento alcune dichiarazioni fatte in Parlamento dal vicepresidente del Copasir e responsabile organizzazione di FdI, Donzelli, nel febbraio di tre anni fa. Il collega di partito di Delmastro riferì alla Camera il contenuto di conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari tra Cospito – poi protagonista di un lungo sciopero della fame per protestare contro il regime del carcere duro – e detenuti di camorra e ‘ndrangheta, anche loro al 41-bis.
Nelle motivazioni di 26 pagine, depositate nell’agosto scorso, i giudici scrivono che l’imputato «consapevole della pubblicità dei lavori assembleari, non esitò a riportare a Donzelli le informazioni segrete che con tanta insistenza aveva ottenuto dal Capo Dap in vista della discussione che questi era in procinto di fare in Parlamento evidentemente ritenendo prevalente la finalità politica dell’uso di quelle informazioni (e questo a prescindere dal fatto che l’imputato sapesse che Donzelli aveva l’intenzione di utilizzarla per ledere gli avversari di partito) e confidando sul fatto che Donzelli le avrebbe riportate in Aula in modo generico (cosa che in effetti Donzelli fece).
Né, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – si legge nel documento di 26 pagine depositato ad agosto -, la circostanza che le informazioni furono fornite a Donzelli in Transatlantico e quindi in funzione del suo intervento in Aula di per sé dimostra la buona fede dell’imputato». Per Delmastro, il pg aveva chiesto, così come avvenuto in primo grado, l’assoluzione.
Nelle motivazioni i giudici di secondo grado scrivono, inoltre, che «contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa il ministro e il sottosegretario delegato – proseguono i giudici – erano parte del procedimento amministrativo e per questo obbligati al rispetto del segreto di ufficio imposto sugli atti prodromici alla valutazione del Ministro ex art. 41-bis, non divulgabili a soggetti estranei al procedimento e neppure all’interessato».
Per l’Appello, inoltre, “accertata la natura segreta delle informazioni fornite da Delmastro a Donzelli, va quindi affermato che la condotta dell’imputato integra gli estremi del reato contestato perché il sottosegretario, agendo in virtù della specifica delega a lui conferita per gli affari di competenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e, in particolare, sulla Polizia penitenziaria, rivelò informazioni riguardanti atti e fatti funzionalmente collegati all’attività istituzionale del suo ufficio che dovevano rimanere segreti e di cui era destinatario/depositario, divulgandoli a chi non aveva diritto di riceverle».
I giudici, infine, affermano che «nel caso in esame il deputato Donzelli che ricevette le informazioni era del tutto estraneo all’Amministrazione e in particolare a quella parte di essa deputata a gestire le procedure ex art. 41-bis e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non aveva titolo per riceverle neppure in sede di sindacato ispettivo».
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