Umbria

condannato per tentato ricatto sessuale


Minaccia una donna di diffondere un video intimo per costringerla a inviare altro materiale sessuale. Condanna confermata anche in appello per il ricatto a sfondo sessuale che non è andato a buon fine solo perché la vittima ha reagito.

La vicenda vedeva l’imputato accusato di aver contattato la vittima, una conoscente, utilizzando un profilo social falso, creato appositamente con un nome diverso dal suo. Attraverso questo profilo, l’uomo avrebbe minacciato la donna di diffondere online un filmato a contenuto erotico che la ritraeva e che egli aveva in suo possesso. La posta in gioco del ricatto era l’invio, da parte della donna, di ulteriori foto o video dello stesso genere. Un ricatto che, per fortuna della vittima, non si è concretizzato.

In appello, la difesa dell’imputato aveva cercato di smontare l’accusa contestando la validità delle prove principali: gli screenshot delle conversazioni di minaccia. Secondo gli avvocati difensori, queste immagini non avrebbero avuto un valore probatorio idoneo a sostenere l’ipotesi accusatoria.

I giudici della Corte d’appello di Perugia hanno, però, rigettato questa ipotesi, sancendo la piena legittimità dell’acquisizione degli screenshot di messaggi come documenti processuali. Tale acquisizione, hanno spiegato i magistrati, “in nulla differisce da una normale fotografia, se non per l’oggetto dell’immagine”. In altre parole, fotografare uno schermo che mostra una minaccia è prova tanto valida quanto fotografare un oggetto o una persona.

La Corte ha poi sottolineato che gli screenshot in questione erano stati acquisiti tramite la testimonianza della persona offesa, e la loro affidabilità era stata valutata dai giudici di merito in combinazione con la credibilità della donna, ritenuta attendibile. A rafforzare ulteriormente l’accusa, un elemento decisivo: nel corso delle indagini, durante una perquisizione, era stato lo stesso imputato a consegnare spontaneamente agli agenti gli hard disk dai quali è stato poi estratto il video erotico menzionato nella minaccia. Inoltre, l’uomo aveva ammesso in dibattimento di utilizzare effettivamente, oltre al suo profilo personale, un secondo profilo con identità falsa, proprio quello impiegato per contattare e ricattare la vittima.

La Corte d’appello ha stabilito che la condotta dell’uomo, finalizzata a coartare la volontà della vittima attraverso la minaccia di una diffusione lesiva della sua dignità e privacy, integra perfettamente gli estremi del delitto di tentata violenza privata e a un anno di reclusione.


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