Commissione web”, Maturità 2026 e studenti con disabilità: registrare come “assente” chi ha svolto la prova può rivelare il percorso differenziato. Federazione Osservatorio 182: “è necessario garantire il diritto alla privacy

In queste settimane di esami di Maturità, dopo aver fatto presente la differenza di trattamento fra i maturandi “non con disabilità” che, secondo la nuova norma, potranno ripetere l’anno scolastico se non effettuano una o più prove, e gli studenti con disabilità che, invece, non avranno questa possibilità (in quanto, a fronte di una o più prove non svolte, riceveranno l’Attestato di credito formativo), la Federazione Osservatorio 182 ha raccolto altre segnalazioni rispetto a criticità riguardanti la tutela della riservatezza dei candidati con disabilità, per i quali è stato adottato “un percorso differenziato”.
Per gli studenti con disabilità le modalità d’esame vengono indicate dal Consiglio di classe e descritte accuratamente nell’Allegato riservato, che viene inviato alla Commissione d’esame, unitamente al PEI, alle simulazioni delle prove d’esame e agli altri documenti previsti. Questo significa che, per alcuni, le prove potrebbero essere due anziché tre (per esempio una prova scritta o pratica e il colloquio).
La Commissione d’esame, durante lo svolgimento delle prove programmate, può avvalersi della piattaforma “Commissione Web” e più di una Commissione si è affidata a questa nuova modalità. Le indicazioni tecniche della guida rapida della piattaforma “Commissione Web” (si rimanda alla pag. 17), però, rischiano di condurre le Commissioni d’esame a registrare come “Assente” uno studente che non solo è presente, ma che ha regolarmente svolto l’unica prova prevista, come peraltro indicato dal suo percorso personalizzato e precisato nel documento del Consiglio di classe, rendendo riconoscibile sui tabelloni dell’istituto e nel registro elettronico un’informazione sensibile, che la documentazione riservata è chiamata a proteggere.
Il meccanismo è il seguente.
Lo studente con disabilità, per il quale è stato adottato un percorso differenziato, partecipa all’esame di maturità, quindi è presente, e svolge la prova (la prima e unica) per lui predisposta dalla Commissione, sulla base di quanto indicato nel PEI e nella documentazione dell’allegato riservato, predisposto dal Consiglio di classe. Avendo svolto una sola prova, la guida rapida della piattaforma (Commissione Web) suggerisce di registrare lo studente come “assente” nella seconda o terza prova (prove per lui non previste). Ora, questa indicazione, se seguita, consente a chiunque di desumere che per il candidato è stata adottata una modalità differente e/o che trattasi di candidato con disabilità, determinando una lesione della riservatezza per via puramente informatica. Se la Commissione d’esame ha già deliberato e verbalizzato criteri di assegnazione del punteggio per entrambe le prove scritte – come avviene nel normale svolgimento dell’esame – l’esigenza tecnica della piattaforma non può alterare quelle decisioni collegiali.
Una soluzione è già disponibile nell’assetto normativo vigente.
L’art. 24, c. 9 dell’Ordinanza Ministeriale n. 54/2026 prevede la possibilità di attribuire il punteggio mediante criterio di proporzionalità. In altre parole, la Commissione d’esame può definire e verbalizzare preventivamente le modalità di distribuzione del punteggio nelle diverse colonne, senza ricorrere alla registrazione dell’«assenza» (assenza che, peraltro, non sussiste). In questo modo si rispettano insieme la corretta rappresentazione dell’esame svolto e la tutela della riservatezza del candidato.
La questione non è meramente tecnico-informatica.
È una questione di gerarchia tra fonti regolamentari: infatti, la deliberazione collegiale della Commissione, fondata sulla documentazione riservata e sul percorso personalizzato dello studente, deve prevalere sulle indicazioni tecniche del software.
“Le indicazioni della guida rapida – sottolinea la prof.ssa Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182 – rischiano di orientare le Commissioni verso una scelta che non corrisponde alla realtà dell’esame svolto, scelta che, peraltro, rende visibile ciò che il fascicolo riservato è chiamato a custodire. Osserviamo da tempo che la dimensione tecnico-informatica tende a condizionare procedure, che dovrebbero restare interamente in capo alla valutazione collegiale delle persone: una piattaforma non può trasformare in assenza ciò che assenza non è, né sostituirsi alle decisioni della Commissione. Lo strumento normativo per procedere diversamente esiste già: l’O.M. n. 54/2026 prevede il criterio di proporzionalità, e le Commissioni d’esame possono e devono applicarlo, verbalizzando preventivamente le modalità di attribuzione del punteggio. La riservatezza del percorso formativo di uno studente con disabilità non è un dettaglio amministrativo: è un diritto che la procedura informatica non deve in alcun modo eludere, neppure per via tecnica.“
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