Caso Di Ruscio, la giunta fa un passo indietro e revoca la delibera di luglio. Intanto presenta ricorso in appello – Cronache Fermane

Saturnino Di Ruscio
Caso Di Ruscio, la giunta fa un passo indietro. E’ stata infatti revocata formalmente a fine settembre la delibera dello scorso luglio con la quale l’Amministrazione Scarfini aveva di fatto accolto la rinuncia agli atti del giudizio proposta dall’ex sindaco, sui cui non è stato ancora sciolto il nodo della sua compatibilità in seno alla civica assise. Come noto, infatti, il consigliere ha vinto in prima battuta una causa civile promossa contro il Comune di Fermo per l’occupazione di alcune aree di proprietà della famiglia da parte dell’ente di via Mazzini. Sentenza resa nota a fine maggio. Ma il Comune ha subito valutato un ricorso in appello ritenendo fondate le sue ragioni, ma lasciando così un vulnus aperto sulla compatibilità del consigliere a Palazzo dei Priori.
Dopo l’approvazione della delibera di luglio era previsto un passaggio in Consiglio comunale per una valutazione come da normativa. Nel medesimo atto deliberativo si faceva riferimento ad un atto unilaterale d’obbligo siglato da Di Ruscio, ed ugualmente accolto dall’esecutivo, che avrebbe messo in sicurezza le casse comunali da eventuali responsabilità erariali «lasciando al contempo impregiudicata la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, anche mediante l’eventuale attivazione di una azione legale per il riconoscimento dell’acquisizione per usucapione delle aree oggetto di contenzioso». Nel mentre, come detto, la decisione di appellare la sentenza e il ritiro da parte della maggioranza in Consiglio della delibera che aveva per oggetto proprio una valutazione della eventuale condizione di incompatibilità di Di Ruscio. Il tutto motivato sulla scorta di un’altra circostanza suggerita dai legali, ovvero il fatto che la rinuncia agli atti giudiziari proposta dall’ex primo cittadino sia postuma rispetto alla sentenza di primo grado che lo ha visto vincere. E questo non sarebbe sufficiente per eliminare gli effetti del “titolo” già formato.
Dal parere legale acquisito dal Comune emerge che «la rinuncia agli atti non può incidere su una fase processuale già definita. Anche se Di Ruscio, sin d’ora dichiarasse di rinunciare alla sua costituzione in appello, ciò non potrebbe mai determinare il venir meno della pendenza della lite». Peraltro, il Comune ha già presentato ricorso in appello il 28 settembre ritenendo che la sentenza di primo grado fosse «assolutamente iniqua». Pertanto l’effetto di questo ulteriore passaggio si concretizza in un proseguo del contenzioso tra Comune e Di Ruscio «integrando la causa di incompatibilità» si legge nel parere allegato alla delibera di revoca. In sostanza il consigliere resta comunque “parte” del giudizio anche se decide di non difendersi. Una via d’uscita ci sarebbe, o meglio ci sarebbe stata, sempre rilevata dal parere legale a cui hanno attinto gli uffici comunali, ma di fatto vanificata dall’appello. «La rinuncia all’azione/diritto con la quale le parti possono disporre degli effetti negativi per il Comune della sentenza di primo grado, al fine di determinare la cessazione della lite oppure una transazione con la quale il Comune, a fronte della rinuncia all’appello, negozi la pretesa economica avanzata e sancita nella richiamata sentenza, con il medesimo effetto della cessazione della materia del contendere».
Nulla di fatto, però, il Comune andrà in appello. Anche tenuto conto, secondo quanto si evince dalla delibera che «..sulla scorta degli ulteriori approfondimenti istruttori effettuati, sia la “memoria di osservazioni e proposta di rimozione della causa di incompatibilità” prodotta dal consigliere Di Ruscio, sia l’ “atto unilaterale d’obbligo” con firma autenticata dal notaio, si sono rivelati documenti non idonei a supportare la precedente decisione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, espressa con la deliberazione n. 240/2026, anche in ragione della palesata volontà del consigliere Di Ruscio di non rinunciare agli effetti civili della sentenza di primo grado e della conseguente necessità di procedere all’impugnazione anche nei suoi confronti». Insomma partita sempre più aperta.
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