Caso Cucchi, c’era chiara volontà di non ricondurre la responsabilità ai Carabinieri
Una chiara volontà di impedire la conclusione che le precarie condizioni di salute diStefano Cucchi, potessero esserela conseguenza del trattamento ricevuto in occasione dell’arresto e nella camera di sicurezza. La Cassazione affida a 90 pagine le motivazioni della sentenza suidepistaggi nel caso del geometra romano di 31 anni, arrestato il 15 ottobre del 2009 emorto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini.
La Suprema corte lo scorso 4 marzo aveva assolto il colonnello Lorenzo Sabatino mentre aveva rigettato i ricorsi degli altri carabinieri che erano stati condannati o per i quali era stata dichiarata la prescrizione nel processo d’appello: confermate così le condanne per Francesco Di Sano e Luca De Cianni e la prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo.
Le accuse contestate nel procedimento, nato dall’inchiesta delpm Giovanni Musarò, a vario titolo e a seconda delle posizioni, vanno dal falso al favoreggiamento, all’omessa denuncia ecalunnia. Per la Suprema corte le sentenze hanno ritenuto che la condotta di falso fosse finalizzata a coprire le eventuali, possibili, responsabilità dei Carabinieri appartenenti al “Gruppo Roma” nella morte di Stefano Cucchi.
Le annotazioni di servizio
La Suprema corte afferma che dalla “lineare” ricostruzione delle sentenze di merito emerge «una chiara volontà, puntualmente ricostruita, di impedire che le precarie condizioni fisiche di Cucchi, riscontrate dai due piantoni, potessero, in una fase in cui il giovane era ormai deceduto – si legge – far ipotizzare che le stesse fossero state originate da situazioni verificatesi tra il suo arresto e il successivo collocamento nella camera di sicurezza e che, come tali, potessero essere ricondotte alle responsabilità degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio presso articolazioni dipendenti dal Gruppo Roma di cui facevano parte tutti gli imputati e al cui vertice vi era Casarsa».
E ancora: «La stessa circostanza che le annotazioni di servizio fossero state realizzate con caratteristiche redazionali sostanzialmente identiche, tali da non rendere identificabili le relative differenze, è stato ritenuto indicativo, con valutazione tutt’altro che illogica, dell’obiettivo di occultare le modifiche apportate e, in particolare, i passaggi della prima annotazione ritenuti compromettenti».
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