Umbria

Case popolari, fuori graduatoria chiede 12.000 euro al Comune: CdS stoppa tutto

di M.R.

Condannato dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, a risarcire un cittadino escluso dalla graduatoria per una casa popolare, il Comune di Terni la spunta al Consiglio di Stato (CdS). L’ente, risulta dalla ricostruzione dei fatti in sentenza, aveva cancellato dall’anagrafe l’uomo, per irreperibilità, nonostante vi fossero – questo emerge – numerose prove della sua abituale dimora nel territorio comunale, come contratti di locazione, quelli per l’energia elettrica, nonché una denuncia di sfratto per morosità ‘incolpevole’, che era stata accolta dallo stesso Comune di Terni. Tuttavia il CdS ha riconosciuto, nell’esclusione dalla graduatoria per un alloggio Ater, responsabilità dirette dell’uomo, poiché l’interessato non aveva impugnato tempestivamente il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, che aveva originato il problema.

Il Tar inizialmente aveva riconosciuto un indennizzo per ‘illegittima esclusione’ che ammontava a oltre 12.600 euro. Nello specifico, tale somma era calcolata per danno patrimoniale come la differenza tra il canone di locazione che il cittadino aveva effettivamente pagato per altri alloggi e quello che avrebbe dovuto pagare per l’alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma anche un lieve danno morale. La vicenda si è conclusa poi con un giudizio a favore del Comune di Terni. I giudici d’appello hanno infatti ribaltato la decisione del Tar (motivandola con assenza di nesso causale diretto tra l’operato dell’amministrazione comunale di Terni e il danno subito dal cittadino) annullando la precedente condanna al risarcimento.

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