Umbria

Cancellato il vincolo sullo stabilimento Spigadoro-Petrini: «Valore identitario troppo generico»

Mancanza di fatti storici specifici, un valore identitario troppo vago, contraddizioni con quanto deciso in passato, istruttorie non adeguate e un eccessivo sacrificio della proprietà privata. Potrebbero essere riassunte così le motivazioni con le quali il Tar dell’Umbria, con una sentenza depositata giovedì, ha annullato il vincolo culturale sul notissimo stabilimento Spigadoro Petrini di Bastia Umbra; una vicenda assai complessa che si trascina da anni.

L’annullamento I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati da Mignini & Petrini spa e Molini Spigadoro contro il ministero della Cultura, annullando il decreto del 19 settembre scorso con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria aveva dichiarato il complesso industriale di «interesse particolarmente importante» ai sensi del Codice dei beni culturali. Il Tar ha invece dichiarato inammissibile il ricorso relativo all’archivio del celebre architetto perugino Dino Lilli, nel frattempo donato allo Stato dagli eredi e confluito nell’Archivio di Stato di Perugia.

La storia Le origini dello stabilimento Spigadoro Petrini risalgono al XIX secolo, quando nacque il piccolo opificio della famiglia Petrini. Negli anni Cinquanta e Sessanta il complesso venne ampliato dall’architetto Lilli, autore dei nuovi volumi tecnici e della cosiddetta Torre Petrini, destinata a diventare il centro del contenzioso. Alla fine degli anni Novanta cessò la produzione del mangimificio, mentre parte degli edifici continuò a essere utilizzata dalla Molini Spigadoro per la produzione di pasta. Nel 2018 la Mignini & Petrini presentò al Comune di Bastia Umbra un piano attuativo per il recupero dell’area. Il progetto prevedeva una riduzione delle volumetrie ma anche il mantenimento dello skyline della torre, ritenuta dalla proprietà un elemento simbolico. Proprio su questo punto arrivò però il parere negativo della Soprintendenza. Nel novembre di quell’anno l’ente definì infatti la torre un elemento di «connotazione negativa» per il paesaggio, sostenendo che ostacolasse la visuale verso Assisi e auspicandone la rimozione nell’ambito di una riqualificazione complessiva dell’area.

Spiegazioni insufficienti Quel giudizio è diventato uno degli elementi centrali della nuova sentenza del Tar. Secondo i giudici, infatti, il Ministero non ha spiegato adeguatamente perché, a distanza di pochi anni, lo stesso manufatto sia stato poi considerato un bene da tutelare integralmente come «simbolo identitario» del territorio. Il collegio parla apertamente di un «radicale mutamento di orientamento» non sostenuto da una motivazione rafforzata, soprattutto considerando il rapporto con il paesaggio circostante e con il sito Unesco di Assisi. 

Smantellamento Dopo il fallimento del piano di recupero, nel 2022 la Mignini & Petrini rinunciò formalmente al progetto e presentò una Scia per lo smantellamento degli impianti e la demolizione dei fabbricati del mangimificio. La commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio si espresse favorevolmente alla demolizione, ma successivamente il Comune fu costretto a recepire il parere contrario della Soprintendenza e a negare l’autorizzazione paesaggistica. Pochi mesi dopo, nell’ottobre 2023, arrivò il primo decreto ministeriale di vincolo culturale. Quel provvedimento venne però annullato dal Tar Umbria nel 2024 e la decisione fu confermata nel maggio di un anno fa dal Consiglio di Stato. Nonostante questo, il Ministero avviò subito un nuovo procedimento sostenendo di avere acquisito ulteriori elementi documentali sul valore storico e identitario del complesso.

Testimonianza significativa Il secondo vincolo, emanato nel settembre scorso, estendeva la tutela a diverse porzioni del complesso industriale, compresi la Torre Petrini e il cosiddetto pastificio storico. Per il Ministero lo stabilimento rappresentava una testimonianza significativa dello sviluppo industriale del territorio nel dopoguerra e un elemento identitario della comunità locale. Una ricostruzione che però non ha convinto il Tar. Nella sentenza si spiega che il semplice successo imprenditoriale o la crescita economica di un’azienda non bastano da soli a giustificare un vincolo culturale così incisivo. Per i giudici sarebbe stato necessario individuare «specifici fatti storici» o particolari innovazioni tecniche e architettoniche capaci di attribuire al bene un interesse realmente eccezionale. Elementi che, secondo il collegio, non emergono dagli atti del Ministero. I giudici contestano anche l’utilizzo del concetto di «identità collettiva». Il richiamo alla comunità di Bastia viene definito troppo generico e non sufficiente a dimostrare il legame richiesto dalla legge con «istituzioni pubbliche, collettive o religiose». Nemmeno i rapporti storici tra la famiglia Petrini e la vita politica cittadina sono stati ritenuti elementi adeguati a trasformare uno stabilimento privato in una testimonianza diretta della storia istituzionale locale.

L’istruttoria carente Un altro passaggio rilevante riguarda l’istruttoria svolta dalla Soprintendenza. Il Tar evidenzia che le valutazioni tecniche sarebbero state condotte senza sopralluoghi completi all’interno degli immobili, basandosi prevalentemente su fotografie e immagini satellitari prese da Google Maps. Una carenza ritenuta significativa considerando lo stato di degrado di parte degli edifici dismessi. La sentenza osserva che, pur non impedendo in astratto l’imposizione di un vincolo, le condizioni materiali del complesso avrebbero richiesto accertamenti più approfonditi.

I diritti dei privati Nel ricorso la Molini Spigadoro aveva inoltre sostenuto che il vincolo producesse una compressione sproporzionata del diritto di proprietà e dell’attività economica, ostacolando anche interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili. Una tesi che il Tar richiama indirettamente quando sottolinea la necessità di motivazioni particolarmente solide per imporre limiti così rilevanti a beni privati.

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