Economia

Bici giù dai Murazzi, appello bis per Cherici: valutare la dipendenza dal branco

Un appello bis per rivedere al ribasso la pena per Sara Chierici, l’unica maggiorenne del branco che, nel 2023, scaraventò una bicicletta che pesava 23 chili dai Murazzi di Torino. In conseguenza del folle gesto, un giovane studente di medicina, in fila per entrare in una discoteca, restò tetraplegico, con un deficit neurologico irreversibile, mentre un altro che stava accanto al ragazzo fu ferito lievemente. Chierici in appello aveva già visto ridursi la condanna da 16 a 14 anni. Ma ora ci sono nuove valutazioni da fare per tagliare ancora la pena. La Corte di cassazione ha depositato le motivazioni con le quali, lo scorso maggio, ha accolto due motivi sui tre proposti dalla difesa di Sara Chierici.

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Il contributo rilevante all’azione del branco

Non passa la richiesta di escludere il contributo moralmente rilevante dato dall’imputata per rafforzare il proposito criminoso degli esecutori materiali, e dunque alla realizzazione del tentato omicidio, per affermare invece una semplice «connivenza» non punibile. I giudici valorizzano però la dinamica dell’azione.

Cherici, «dopo essersi ricongiunta agli altri giovani, accompagnò il gruppo nella fase in cui venne individuata e prelevata la bicicletta, seguì gli autori materiali durante il trasporto del mezzo verso il parapetto, rimase nelle immediate vicinanze nel momento del lancio e partecipò alla successiva fuga collettiva». Una condotta da valutare nel contesto della dinamica di gruppo, che è stata considerata tale da rafforzare «la comune determinazione criminosa e ad accrescerne il senso di reciproco sostegno nell’esecuzione del fatto». La Suprema corte ha chiarito che la responsabilità della ricorrente non è stata fondata solo sulla presenza sul luogo del fatto, né sull’astratto dovere di dissociarsi da un’azione altrui, «ma sul significato complessivo di una condotta esteriormente percepibile come adesione alla progressione comune».

Suggestionabile dalle dinamiche di gruppo

Fondati sono invece i motivi tesi a censurare la scelta dei giudici di appello di non dare seguito alle richieste della difesa di rinnovare l’istruzione dibattimentale per acquisire la documentazione medica relativa al trattamento di psicoterapia a cui si è sottoposta l’imputata presso un Centro adolescenti per la prevenzione del disagio giovanile o a disporre sul punto perizia d’ufficio. Sbagliata anche la scelta dei giudici di appello di negare le attenuanti sulla base del mancato pentimento, che non può avere rilievo se frutto di una scelta difensiva e non di una personalità negativa. La difesa aveva evidenziato la contraddizione in cui erano caduti i giudici di appello nel valutare le dichiarazioni della psicologa.

Dibattimento da rinnovare

Per la Corte d’appello il fatto era particolarmente grave, proprio per le modalità tipiche dell’azione di branco, senza considerare che la stessa professionista aveva evidenziato come l’imputata fosse altamente influenzabile proprio dalle dinamiche di gruppo. L’aver commesso il fatto secondo gli schemi del branco è stato, per i giudici di merito, un elemento idoneo a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.


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