Società

Assunto in ruolo per la seconda volta: l’anno di prova già superato, va ripetuto? Il Punto dell’avvocato De Martino

Un docente che ha già svolto e superato l’anno di formazione e prova deve ripeterlo dopo una nuova immissione in ruolo sulla stessa classe di concorso o sullo stesso profilo? La questione è stata sollevata durante “Diritto in Cattedra”, la trasmissione condotta da Francesco Bunetto in diretta su YouTube.

A rispondere è stato l’avvocato Alessandro De Martino, che ha indicato il principio generale ma ha anche richiamato la necessità di esaminare i documenti e le caratteristiche della singola posizione prima di stabilire se, nel caso concreto, la scuola abbia ragione nel chiedere la ripetizione del periodo di prova.

Il principio: sulla stessa classe di concorso non si ripete

La domanda è arrivata da una docente che riferisce di avere già svolto l’anno di prova sul sostegno nella scuola primaria e di essere stata successivamente immessa in ruolo nella propria regione tramite concorso. La nuova scuola le avrebbe comunicato la necessità di ripetere il percorso.

De Martino ha chiarito innanzitutto la regola generale: “Sulla stessa classe di concorso, sullo stesso profilo, l’anno di prova non va ripetuto”.

Il punto da verificare è quindi se il precedente periodo di formazione e prova e la nuova assunzione possano essere effettivamente ricondotti alla medesima situazione professionale prevista dalla disciplina applicabile.

Il caso concreto richiede l’esame dei documenti

L’avvocato ha evitato di applicare automaticamente il principio alla situazione descritta dalla docente. Per stabilire se la richiesta della nuova scuola sia corretta, ha spiegato, servirebbero ulteriori elementi.

“Mi servirebbe sapere nel caso specifico su che cosa è stato svolto realmente l’anno di prova, che cosa dice la scuola e perché”, ha osservato De Martino.

Occorre quindi conoscere sia il titolo e il posto sul quale è stato effettuato il precedente periodo di prova sia la motivazione con cui l’istituto sostiene che debba essere ripetuto.

La motivazione della scuola va verificata

La richiesta di ripetere l’anno di prova non può dunque essere valutata soltanto sulla base della nuova immissione in ruolo. De Martino ha indicato la necessità di capire “se c’è una reale motivazione o se la loro sia una questione di principio”.

Il chiarimento fornito durante la trasmissione resta perciò circoscritto alla regola generale, senza trasformarsi in una valutazione definitiva sul caso della docente.

“In linea generale l’anno di prova sulla stessa classe di concorso naturalmente non va ripetuto, questo è il principio”, ha concluso De Martino.


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