Anche in caso di affido condiviso dei figli, l’assegno unico può andare al genitore con cui i minorenni vivono
Anche in caso di affido condiviso dei figli, l’intero assegno unico può essere attribuito al genitore con cui i minorenni vivono stabilmente. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Caltanissetta con una sentenza che riforma quanto disposto in primo grado dal Tribunale che aveva disposto la ripartizione al 50% della somma i due genitori, applicando il criterio generale previsto nei casi di affido condiviso.
La vicenda nasce dal ricorso presentato da una madre, assistita dagli avvocati Vincenzo Toscano e Aldo Bellomo, che aveva chiesto l’attribuzione dell’intero assegno unico sostenendo che i figli vivessero stabilmente con lei e che fosse la stessa a occuparsi quotidianamente delle loro esigenze. La Corte d’appello ha accolto il ricorso ritenendo che la divisione automatica al 50% non debba prevalere sull’interesse concreto dei minorenni. Secondo i giudici, l’assegno deve garantire un sostegno economico «concreto ed efficace» ai figli e può quindi essere interamente riconosciuto al genitore collocatario quando è quest’ultimo a sostenere in via prevalente le spese e la gestione quotidiana dei minori. Nella sentenza si evidenzia inoltre che il rapporto non continuativo dei figli con l’altro genitore può incidere sulla valutazione relativa alla destinazione delle somme.
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