Alunna bocciata con voti da 1 a 5 in otto materie, famiglia chiede oltre 50mila euro, i giudici dicono no: “Non avete dimostrato che sarebbe stata promossa”. Un caso giudiziario durato 17 anni

Una storia scolastica finita male, una famiglia convinta di avere subito un’ingiustizia e una lunga battaglia in tribunale durata quasi due decenni. Alla fine, la Corte d’Appello di Salerno ha detto no al risarcimento.
La vicenda inizia nell’anno scolastico 2008/2009, quando una ragazza di un liceo scientifico non venne ammessa alla classe successiva. I genitori non accettarono quella bocciatura e decisero di portare la scuola in giudizio.
Dopo aver tentato senza successo la strada del Tar, si rivolsero al Tribunale di Salerno. E poi, visto l’esito negativo, arrivarono fino alla Corte d’Appello. Ma i giudici hanno confermato quanto deciso in primo grado: nessun danno da risarcire, anzi la famiglia dovrà pagare anche le spese legali.
Il caso
Tutto nacque da una nota della scuola, a giugno 2009, con cui l’istituto comunicava alla famiglia la mancata ammissione della studentessa alla classe successiva. Secondo i genitori, quel provvedimento era illegittimo. La loro tesi si reggeva su diverse norme: l’ordinanza ministeriale n. 92 del 2007, l’articolo 193-bis del decreto legislativo 297/1994, il Piano dell’offerta formativa e perfino lo Statuto degli studenti.
L’accusa nei confronti della scuola era pesante: i docenti non avrebbero mai comunicato tempestivamente le insufficienze, non avrebbero mai individuato con precisione le carenze della ragazza e, soprattutto, non avrebbero attivato i corsi di recupero previsti dalle regole.
I ricorrenti chiedevano un risarcimento complessivo di 52mila euro: 28mila per la studentessa, 25mila per ciascun genitore. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n.2461/2023, respinse ogni domanda e condannò la famiglia a pagare due terzi delle spese di lite. I genitori e la figlia, ormai maggiorenne, hanno allora impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello.
Le motivazioni del giudice
La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n.461/2026, pubblicata lo scorso 21 aprile, ha esaminato con attenzione i motivi del ricorso. E li ha trovati tutti infondati. I giudici hanno spiegato che la famiglia ha sbagliato a concentrarsi sugli errori della scuola senza dimostrare l’anello decisivo della catena: il nesso tra quelle omissioni e il danno subito.
Per ottenere un risarcimento, non basta provare che l’istituto avrebbe potuto fare di più. Occorre dimostrare che, se la scuola avesse agito correttamente, la studentessa avrebbe avuto una seria possibilità di essere promossa. È il concetto giuridico di perdita di chance. E qui, secondo i giudici, la famiglia non ha portato prove convincenti. “Non provata né la illiceità della condotta dell’Amministrazione, né la dedotta perdita di chance”, si legge nella sentenza.
A pesare sono stati i numeri. Dai documenti prodotti dalla scuola risultava che la ragazza aveva gravi insufficienze in quasi tutte le materie: nell’ultima pagella, firmata anche dai genitori il 20 aprile 2009, i voti oscillavano tra 1 e 3 in tre discipline, 4 in quattro materie e 5 in altre tre. Solo storia dell’arte ed educazione fisica erano sufficienti.
I giudici hanno anche ricordato un principio importante: la chance non si presume, va provata. Non si può sostenere che, siccome l’alunna era stata ammessa all’anno precedente, allora sarebbe stata capace di passare anche quello successivo. Sarebbe come ammettere un “danno in re ipsa”, un danno automatico che il nostro ordinamento non riconosce.
Alla fine, la Corte ha confermato la bocciatura della domanda. E ha aggiunto una condanna per la famiglia al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio: 3.473 euro, oltre agli accessori di legge.
Per gli studenti che leggono questa storia, la sentenza lancia un messaggio inequivocabile: la scuola ha certamente dei doveri, ma il successo scolastico non può essere garantito a prescindere, né trasformato in un automatico diritto al risarcimento.
Source link




