Allontanamenti minori, la Garante Terragni: “Devono tornare a essere eccezionali”. L’Autorità chiede più controlli

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha presentato oggi a Roma il documento “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”, un testo di 18 domande e risposte che affronta la questione degli allontanamenti dei bambini dalle famiglie.
La Garante Marina Terragni ha illustrato il documento che richiama la necessità di tornare a considerare il prelevamento come misura eccezionale.
“I casi recenti, come quello della famiglia nel bosco, hanno riportato al centro dell’attenzione la questione dei prelevamenti di bambini. Allo stesso tempo all’Autorità arrivano segnalazioni di vicende ancora più problematiche nei quali i minorenni sono esposti a gravi rischi. Per questo motivo ho pensato fosse necessario fare chiarezza, con riferimento a normative e sentenze che ci consentano un più chiaro orientamento in materia” ha affermato Terragni.
Il documento si concentra sul principio fondamentale che l’allontanamento deve essere adottato solo in situazioni di grave pericolo per il minore.
Normativa e modalità operative dei prelevamenti
L’articolo 403 del Codice civile prevede il prelevamento forzoso esclusivamente quando sia necessario proteggere i bambini in stato di abbandono morale o materiale, da un pregiudizio grave o da rischi imminenti per la salute. La norma configura questa misura come cautelare e residuale. Il documento sottolinea che nella pratica gli allontanamenti avvengono anche nell’ambito di conflitti tra genitori, in contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia riconosciuto dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia.
Le forze dell’ordine non hanno il compito di intervenire direttamente nei prelevamenti, fatti salvi i casi di assoluta emergenza riconducibili all’articolo 403. Qualora il minore opponga resistenza al trasferimento l’operazione deve essere immediatamente sospesa e la situazione riferita al giudice che ha disposto il provvedimento. Il documento ribadisce la necessità dell’ascolto diretto del minore da parte del giudice, pratica che non sempre viene rispettata.
Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 del Codice di procedura civile prevedono a pena di nullità l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e del minore di età inferiore qualora capace di discernimento.
Dati sulle strutture e impatto economico
Secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 2024, circa 25.000 minori sono ospitati in strutture residenziali, mentre 16.000 hanno trovato accoglienza in una famiglia attraverso l’istituto dell’affido familiare. I numeri escludono dal conteggio i minori stranieri non accompagnati. Al 31 dicembre 2024 risultano attivi 4.836 servizi residenziali per minorenni, per un totale di 28.701 posti di accoglienza con una media di circa sei posti letto a struttura.
Le comunità socioeducative rappresentano il 27,1% delle strutture, seguite dalle comunità familiari per minorenni con il 22,9%, dai servizi di accoglienza bambino/genitore con il 21,9% e dagli alloggi ad alta autonomia con il 10,5%. Il costo medio di 150 euro al giorno per minore pesa sulla spesa pubblica per oltre 1,3 miliardi l’anno. “Risorse che potrebbero sostenere direttamente le famiglie, evitando separazioni non necessarie e ulteriori traumi per i bambini” ha osservato Terragni.
Il disegno di legge Roccella-Nordio in materia di affido, attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, introdurrà un censimento sistematico delle strutture di accoglienza e delle famiglie affidatarie. La normativa prevede un flusso informativo dai tribunali che rilevi il numero dei minori collocati fuori famiglia, le motivazioni del collocamento, la durata e gli esiti finali dei provvedimenti.
Alienazione parentale e violenza domestica
Il documento affronta la questione dell’alienazione parentale o PAS, costrutto privo di fondamento scientifico rigettato dalla comunità internazionale. Il rifiuto del minore verso un genitore, spesso il padre, viene talvolta indicato come ragione di collocamento in struttura.
Il GREVIO, Comitato indipendente di esperti del Consiglio d’Europa, nel rapporto pubblicato il 2 dicembre 2025 ha richiamato l’Italia sull’importanza di garantire che i professionisti del diritto di famiglia comprendano l’uso storico di tali concetti per screditare le denunce fondate delle donne relative alla violenza domestica. Le cosiddette terapie di riunificazione mancano di evidenza scientifica e possono risultare traumatiche.
La Special Rapporteur Onu contro la violenza Reem Alsalem ha definito questa pratica una forma di tortura. Il documento chiarisce che si configura violenza domestica ogni volta che sia presente un rapporto di potere e sopraffazione di un partner sull’altro, accompagnato da controllo coercitivo e limitazioni della libertà personale.
La Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia nel 2013 e recepita dalla riforma Cartabia, riconosce i minori testimoni di violenza come vittime di maltrattamento assistito. I dati mostrano che quasi la metà dei minori rientra nella famiglia d’origine dopo il periodo di accoglienza, ma manca ancora una valutazione sistematica dell’effettivo impatto degli allontanamenti sulle vite dei minori.
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