Umbria

Abusi sulla figlia 14enne, condanna confermata in appello per il padre orco


La sentenza di condanna per violenza sessuale aggravata su una figlia minorenne di 14 anni è giuridicamente solida e merita di essere confermata. È quanto ha stabilito la Corte d’appello di Perugia, respingendo il ricorso del padre condannato in primo grado a undici anni di reclusione e 100mila euro di provvisionale.

L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver costretto l’adolescente a subire e a compiere su di lui atti sessuali. La Corte, nel confermare la pena, ha basato il proprio convincimento sulla “assoluta sincerità e genuinità” delle dichiarazioni rese dalla giovane vittima, dichiarazioni che “devono intendersi esenti da condizionamenti”. Secondo i giudici, esse sono “scaturite dal maturarsi nella stessa della consapevolezza che certi comportamenti non sono naturali e consoni nei rapporti tra un padre ed una figlia”.

Prima di addentrarsi nel merito, il Collegio ha dichiarato inammissibili due istanze presentate dalla difesa dell’imputato. La prima era una richiesta di sospensiva del risarcimento del danno, respinta perché non si deduceva il “grave ed irreparabile danno” che l’esecuzione avrebbe potuto causare all’uomo. La seconda era un’istanza istruttoria per sentire il fratello della vittima, anch’essa rigettata perché la difesa non aveva specificato le circostanze precise sulle quali il teste avrebbe dovuto deporre. La Corte ha ricordato che la vittima, durante l’incidente probatorio, aveva dichiarato che talvolta durante le violenze in casa erano presenti la madre e il fratello, ma non che gli abusi fossero commessi alla loro presenza.

La Corte ha affrontato il nodo cruciale della capacità a testimoniare e dell’attendibilità della persona offesa, richiamando i principi giurisprudenziali consolidati. Ha chiarito che la capacità di recepire, ricordare e riferire i fatti è un piano diverso e svincolato dall’attendibilità, cioè la credibilità del narrato. Pertanto, un accertamento tecnico sulla capacità di testimoniare non è un presupposto necessario per valutare la credibilità delle dichiarazioni, compito che spetta esclusivamente al giudice.

Applicando questi principi al caso concreto, i giudici d’appello hanno rilevato che la spontaneità delle prime rivelazioni della minore non può essere messa in dubbio. La madre aveva dichiarato che la figlia l’aveva chiamata mentre era a letto e le aveva subito riferito i comportamenti del padre. Questo elemento, unito all’assenza di qualsiasi condizione di “confusione tra realtà e fantasia” nella giovane, ha convinto i giudici della “piena consapevolezza” della vittima riguardo alla gravità di quanto narrato.

Il racconto della quattordicenne è stato quindi giudicato dotato di “alta credibilità”, per un duplice motivo: dalla lettura del verbale dell’incidente probatorio emergevano un “elevato grado di consapevolezza” e una “scarsa suggestionabilità” della minore; inoltre, non sono emersi elementi che dimostrassero possibili suggestioni provenienti dal contesto familiare.

I giudici hanno sottolineato un dato significativo: i rapporti tra i coniugi non erano conflittuali. Anzi, la madre della minore aveva dimostrato un “sincero interessamento” verso il marito, al punto da farsi carico del suo stato di salute accompagnandolo alle visite psichiatriche, pur nel dramma delle accuse portate alla luce dalla figlia. Un elemento che rafforza ulteriormente l’attendibilità del racconto della giovane, scagionandolo da sospetti di condizionamenti o rancori familiari.


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