Occupazione delle scuole, il dissenso è un diritto ma occupare non è sempre lecito. Cosa prevedono le leggi, cosa rischiano gli studenti e quali obblighi hanno i dirigenti scolastici

Ogni autunno, davanti ai cancelli di molte scuole secondarie, tornano striscioni, assemblee straordinarie, proposte di autogestione e occupazioni. La domanda pubblica si concentra spesso su una contrapposizione impropria: gli studenti esercitano un diritto o commettono un reato? Il diritto non offre una risposta unica, perché sotto la parola «occupazione» convivono fatti molto diversi. Una protesta può consistere in un’assemblea, in un presidio che non impedisce le lezioni, nell’uso concordato di spazi oppure nel blocco degli accessi e nell’interruzione delle attività. Cambiano le condotte, i diritti coinvolti e le possibili conseguenze. Anche la posizione di chi dirige una scuola non può ridursi alla scelta fra autorizzare e reprimere: il dirigente custodisce un servizio pubblico e una comunità educativa. Per comprenderne poteri e obblighi occorre leggere insieme Costituzione, legislazione scolastica, norme penali e civili, giurisprudenza, Statuto degli studenti aggiornato nel 2025 e indicazioni ministeriali.
Il quadro giuridico: la costituzione protegge il dissenso, non qualsiasi modalità di protesta
La libertà di manifestare il pensiero è tutelata dall’articolo 21 della Costituzione; l’articolo 17 riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi, mentre gli articoli 2 e 3 connettono i diritti inviolabili ai doveri di solidarietà e all’eguaglianza sostanziale. Gli articoli 33 e 34 riguardano, rispettivamente, la libertà dell’insegnamento e l’apertura della scuola a tutti. Non sono precetti contrapposti: concorrono a descrivere un’istituzione che deve consentire la critica, assicurare l’accesso all’istruzione e preservare la pluralità delle opinioni. Lo studente non perde la libertà di espressione entrando in classe; ma nemmeno acquisisce, per il solo fatto di avere ragioni politiche o sociali, un potere generale di escludere altri dal servizio scolastico.
È necessario distinguere il diritto di manifestare dal diritto di sciopero disciplinato dall’articolo 40 della Costituzione. Lo sciopero costituzionale è costruito attorno ai rapporti di lavoro: chiamare «sciopero studentesco» un’astensione collettiva dalle lezioni ha una riconoscibile valenza politica e comunicativa, ma non comporta automaticamente l’applicazione della medesima tutela prevista per i lavoratori. La libertà di dissenso rimane costituzionalmente protetta, mentre le modalità organizzative incontrano limiti correlati alla sicurezza, ai diritti degli altri studenti e alla regolarità del servizio. Una valutazione corretta deve partire dalle condotte, non dalle etichette usate dai partecipanti o da chi le contesta.
Assemblee e partecipazione: le garanzie espresse nel testo unico del 1994
Gli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedono l’esercizio del diritto di assemblea nella scuola secondaria superiore. L’articolo 13 qualifica le assemblee come occasioni di partecipazione democratica per approfondire i problemi della scuola e della società. Consente ordinariamente un’assemblea d’istituto e una di classe al mese nei limiti temporali previsti, contempla esperti esterni con le autorizzazioni stabilite e, al comma 7, ammette che le ore assembleari siano utilizzate per ricerca, seminari e lavori di gruppo. L’articolo 14 regola convocazione, ordine del giorno, regolamento assembleare e poteri di intervento quando non sia garantito l’ordinato svolgimento.
Questa normativa riconosce agli studenti spazi reali di autonomia, non concessioni episodiche rimesse al gradimento del dirigente. Nello stesso tempo, circoscrive tempi, procedimenti e competenze: l’assemblea non è un mandato indiscriminato a sostituire per settimane l’organizzazione del servizio. Il comitato studentesco può esprimere pareri e avanzare proposte al consiglio d’istituto, ma non assume le competenze degli organi collegiali né può derogare unilateralmente alle condizioni di sicurezza. Il D.P.R. 249/1998, all’articolo 2, tutela riunione, assemblea, associazione e iniziative promosse da singoli o gruppi di studenti; il regolamento di ciascuna scuola disciplina utilizzo dei locali, modalità e garanzie. Il percorso giuridicamente più solido nasce dunque da una richiesta motivata, da un programma verificabile e da una decisione assunta nell’ambito delle competenze effettive.
Occupazione, autogestione, cogestione: tre figure da non confondere
L’occupazione è anzitutto una descrizione fattuale: un gruppo trattiene o controlla spazi scolastici, con intensità diversa e talora contro la volontà dell’amministrazione. La sua qualificazione dipende da accesso, durata, interdizione dei locali, uso delle attrezzature, possibilità di tenere le lezioni, presenza di estranei ed eventuali condotte violente. Non esiste un’autorizzazione legale generale a impadronirsi dell’edificio; non è però corretto nemmeno trasformare la parola «occupazione» in una condanna penale già pronunciata. Il giudizio penale presuppone sempre gli elementi della singola fattispecie.
L’autogestione consiste, nella pratica scolastica, nell’organizzazione di attività formative promosse dagli studenti: conferenze, gruppi di studio, laboratori, incontri pubblici, dibattiti. La legge non la istituisce come diritto autonomo illimitato: può essere realizzata attraverso gli strumenti partecipativi e l’autonomia scolastica, previa definizione delle modalità e autorizzazione dell’uso degli spazi da parte degli organi competenti. La cogestione aggiunge una progettazione congiunta di studenti, docenti e dirigenza e può inserirsi in modo più strutturato nell’offerta formativa. Non basta rinominare «autogestione» un blocco degli ingressi perché questo diventi lecito. Viceversa, un’attività studentesca concordata, con vigilanza, orari, presenze e accessi garantiti, non equivale a un’interruzione arbitraria del servizio. Le ragioni della protesta restano valutabili e discutibili, ma il loro contenuto politico non sostituisce la verifica della correttezza delle modalità.
Articolo 633 c.p.: l’invasione arbitraria non si presume dalla sola presenza degli studenti
L’articolo 633 del Codice penale punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o trarne altrimenti profitto. Nel testo consultato nel 2026 la cornice ordinaria è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 103 a 1.032 euro; sono previste ipotesi aggravate, fra le quali il fatto commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata, con pena da due a quattro anni e multa maggiore. La norma non richiede necessariamente uno scopo di lucro: l’occupazione è già una delle finalità tipizzate. Sarebbe quindi erroneo spiegare agli studenti che, «siccome non guadagnano nulla», il reato è escluso.
La Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 1044 del 2000, ha escluso il delitto in una specifica occupazione dimostrativa realizzata da studenti dell’istituto, valorizzando la loro condizione di soggetti della comunità scolastica e il rapporto con l’edificio. Si tratta di una decisione importante, non della proclamazione di un diritto assoluto all’occupazione. La Cassazione, con sentenza n. 49169 del 2003, ha inoltre chiarito che la nozione di «invasione» riguarda l’introduzione arbitraria, priva di titolo, e non richiede sempre violenza fisica. La lettura combinata impone prudenza: contano la qualità degli autori, il titolo di accesso, le modalità concrete e la finalità dell’ingresso. La permanenza in un luogo in cui si era legittimamente entrati non può essere descritta senza ulteriori passaggi come una nuova «invasione», mentre l’ingresso di terzi estranei o la presa di possesso realizzata arbitrariamente richiedono analisi specifica.
Procedibilità: per un edificio pubblico non occorre sempre la querela del preside
La distinzione fra querela, denuncia e notizia di reato è essenziale. L’articolo 633 contempla ordinariamente la querela della persona offesa, ma l’articolo 639-bis del Codice penale stabilisce la procedibilità d’ufficio, fra l’altro, nei casi relativi a edifici pubblici o destinati a uso pubblico. La scuola statale rientra ordinariamente in tale ambito; ciò non dispensa dall’accertare preliminarmente se vi sia stata davvero un’«invasione» penalmente rilevante. Non è quindi esatto sostenere che la mancanza di querela del dirigente impedisca in ogni caso l’avvio del procedimento.
La denuncia è una comunicazione all’autorità di fatti suscettibili di costituire reato, mentre la querela contiene anche la volontà della persona offesa di procedere nei casi in cui la legge la richieda. L’articolo 361 c.p. disciplina l’omessa denuncia del pubblico ufficiale per i reati perseguibili d’ufficio appresi nell’esercizio o a causa delle funzioni; l’articolo 362 riguarda l’incaricato di pubblico servizio. Dirigenti e personale devono valutare i rispettivi obblighi secondo qualifica e circostanze: non spetta loro pronunciare sentenze, ma nemmeno è consentito occultare una notizia qualificata di reato perseguibile d’ufficio. La segnalazione dovrebbe descrivere fatti, luoghi, persone note, eventuali danni e fonti di conoscenza, senza attribuire per mere supposizioni responsabilità penali individuali.
Articolo 340 c.p.: non serve il blocco totale, ma occorre un’alterazione penalmente apprezzabile
L’articolo 340 c.p. tutela il funzionamento di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità. Punisce chi ne cagiona l’interruzione o ne turba la regolarità. La norma non esige in astratto l’azzeramento di tutte le lezioni: anche un’alterazione significativa e concreta del servizio può rilevare. All’opposto, la semplice confusione, il disappunto degli adulti o la presenza di una protesta rumorosa non dimostrano di per sé che il servizio abbia subito un turbamento penalmente apprezzabile. Devono essere ricostruiti durata, incidenza, classi coinvolte, impedimenti all’accesso, lezioni saltate e possibilità di garantire le attività amministrative.
La decisione del Tribunale di Siena del 29 ottobre 2001, frequentemente richiamata nei contributi specialistici, valorizzò il fatto che, pur in un contesto problematico, le lezioni e l’accesso del personale proseguissero senza apprezzabile interruzione. L’indicazione non va generalizzata: la Corte di Cassazione, sezione V, sentenza n. 7084 del 2016, ha affrontato un quadro diverso, caratterizzato dall’impedimento degli ingressi e dall’incidenza sull’attività scolastica. Il confronto fra i casi dimostra che l’identità della protesta non prevale sulla prova delle condotte. È il servizio pubblico realmente compromesso, non l’antipatia per una contestazione, a orientare la verifica del fatto tipico. Soprattutto, la volontà della maggioranza degli studenti occupanti non può trasformarsi in un potere di vietare le lezioni a chi è contrario.
Articolo 610 c.p.: i cancelli sbarrati e la costrizione della volontà altrui
L’articolo 610 c.p. sanziona la violenza privata, cioè la condotta con la quale, mediante violenza o minaccia, si costringe qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa. L’apposizione di catene o lucchetti, il blocco fisico del passaggio o la minaccia rivolta a chi vuole entrare possono rendere necessario l’esame della fattispecie. Non ogni porta chiusa integra automaticamente la violenza privata: devono risultare il mezzo di coercizione, l’effettiva costrizione e l’elemento soggettivo. È differente impedire a un docente di accedere all’aula, persuadere un compagno a partecipare a un’assemblea o discutere con chi attraversa un presidio.
Nella sentenza n. 7084 del 23 febbraio 2016, la Cassazione ha esaminato una protesta nella quale l’accesso a scuola risultava impedito e subordinato, in concreto, all’adesione alla manifestazione. Il richiamo giurisprudenziale è utile perché evidenzia come il diritto di dissentire dei manifestanti conviva con quello, altrettanto concreto, dei non manifestanti. La partecipazione a un movimento non può essere resa obbligatoria di fatto. Neppure il ricorso al voto assembleare muta questa conclusione: una maggioranza può esprimere un orientamento politico, ma non autorizzare costrizioni personali. La libertà di protestare richiede anche la libertà di non protestare.
Aanneggiamento, imbrattamento, furto, resistenza: le condotte devono essere distinte
Durante un’occupazione possono verificarsi fatti autonomi: rottura di arredi, distruzione di strumenti informatici, sottrazione di beni, danneggiamento di impianti, scritte sui muri, aggressioni, minacce o resistenza a pubblici ufficiali. A seconda dei fatti, possono entrare in rilievo l’articolo 635 c.p. in tema di danneggiamento, l’articolo 639 c.p. sull’imbrattamento e deturpamento, le disposizioni sul furto, le norme contro le lesioni e, quando ne ricorrano gli elementi, quelle sulla resistenza a pubblico ufficiale. È indispensabile distinguere il semplice deterioramento, il danno patrimoniale risarcibile e le fattispecie di reato: non sono concetti perfettamente sovrapponibili.
La perdita di una chiave, una serratura divelta o un apparecchio scomparso non consentono, da soli, di attribuire il fatto al gruppo degli organizzatori. Occorre una ricostruzione documentale: inventario, fotografie, verbalizzazione, testimonianze, accessi consentiti e accertamenti tecnici. La denuncia contro ignoti può essere appropriata quando il fatto-reato sia sufficientemente definito ma manchi l’identità del responsabile; un’affermazione apodittica contro tutti i partecipanti è invece giuridicamente fragile. Anche quando i locali risultino danneggiati, la scuola non deve rinunciare all’accertamento né alla tutela della prova. Il bene pubblico non è proprietà di un individuo, ma proprio per questo la sua protezione richiede misure rigorose e non addebiti collettivi improvvisati.
Minorenni e maggiorenni: l’età non annulla la responsabilità, ma ne modifica il regime
La responsabilità penale è personale, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione. Per il minore di quattordici anni opera la regola di non imputabilità dell’articolo 97 c.p.; fra quattordici e diciotto anni, l’articolo 98 impone la verifica della capacità di intendere e di volere e prevede un trattamento specifico. Per gli studenti minorenni imputabili il procedimento segue le regole del processo penale minorile, che attribuisce particolare rilievo alle esigenze educative e alla personalità in formazione. Non significa che una notizia di reato comporti una condanna o che il primo episodio sia automaticamente privo di conseguenze. Ogni passaggio, dall’iscrizione della notizia alle determinazioni dell’autorità giudiziaria, va distinto con esattezza.
Una scuola non deve agitare la minaccia del carcere come argomento di persuasione, né garantire agli studenti che «non succederà nulla». Entrambe le affermazioni tradiscono il compito educativo. Bisogna illustrare in termini comprensibili che i comportamenti assumono rilievo diverso a seconda dell’età, dell’azione e delle prove; che possono esservi valutazioni disciplinari autonome dall’accertamento penale; e che la segnalazione di un fatto non equivale a dimostrare la colpevolezza di una persona. Anche il coinvolgimento delle famiglie deve restare proporzionato, rispettoso della riservatezza e orientato alla consapevolezza, non alla stigmatizzazione pubblica degli studenti.
Responsabilità civile: «chi rompe paga», ma chi paga deve essere individuato
Gli articoli 2043 e seguenti del Codice civile governano il risarcimento del danno ingiusto. L’articolo 2048 disciplina, nei presupposti fissati dalla legge, la responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minorenni non emancipati che abitano con loro e dei precettori per i fatti degli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, con la relativa prova liberatoria. La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità genitoriale coinvolge il dovere educativo e la vigilanza adeguata, ma richiede un fatto illecito riconducibile al minore e non deriva dal semplice fatto di appartenere a una classe o di avere manifestato in una scuola occupata.
La solidarietà nel risarcimento, quando applicabile, trova la sua disciplina nell’articolo 2055 c.c.: presuppone che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, non che più persone fossero genericamente presenti nell’edificio. Chi organizza una protesta non è, per definizione, autore materiale di ogni danno commesso durante la protesta; eventuali concorsi causali o responsabilità ulteriori devono essere dimostrati. Al tempo stesso, chi risulta aver danneggiato attrezzature, strutture o arredi non può sottrarsi al risarcimento invocando una finalità ideale. Anche le spese straordinarie di pulizia vanno documentate, quantificate e imputate secondo gli ordinari criteri di responsabilità. Non è una misura legittima, in sé, imporre a tutti gli occupanti quote di ripristino decise senza un’istruttoria, oppure sostituire l’accertamento individuale con una punizione economica di gruppo.
La nota mim n. 485 del 5 febbraio 2024 e il suo valore amministrativo
Con la nota n. 485 del 5 febbraio 2024, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, a firma di Carmela Palumbo, ha richiamato le scuole secondarie di secondo grado sui possibili reati connessi alle occupazioni, sulle conseguenze disciplinari, sui danni ai beni pubblici e sulle spese straordinarie da porre a carico dei responsabili. Il testo menziona anche i tentativi di dialogo e l’offerta di strumenti alternativi, quali assemblea e cogestione. Non è corretto leggerlo isolando soltanto le frasi sulla repressione, né trasformarlo in un’autorizzazione generale a irrogare sanzioni senza istruttoria.
Una nota amministrativa non modifica il Codice penale, non introduce una nuova figura di reato, non può invertire l’onere della prova e non sostituisce le regole della responsabilità civile. La FLC CGIL, il 7 febbraio 2024, ha criticato l’impostazione della nota, temendo che un’attenzione eccessivamente concentrata sull’ordine pubblico oscurasse il significato formativo della partecipazione studentesca. Sono posizioni pubbliche da rappresentare per ciò che sono: da un lato un indirizzo ministeriale che richiama doveri di tutela, dall’altro un giudizio sindacale sulla sua opportunità. La ricostruzione giuridica richiede di valutarne il contenuto alla luce delle norme sovraordinate e delle singole condotte, senza attribuire a una comunicazione amministrativa effetti normativi che non possiede.
Che cosa deve fare il dirigente scolastico prima e durante l’occupazione
Il dirigente è responsabile della direzione e dell’organizzazione dell’istituzione scolastica nell’ambito del decreto legislativo 165/2001, articolo 25, e della normativa sull’autonomia scolastica. Davanti alla possibilità di una occupazione la prima risposta non deve essere improvvisata: ascoltare le rappresentanze; valutare istanze e programmi; coinvolgere, per quanto di competenza, organi collegiali e famiglie; chiarire quali attività siano autorizzabili; accertare necessità di sicurezza; proteggere laboratori, archivi, dati e dispositivi. Prevenire non significa pregiudicare: un’assemblea richiesta secondo legge deve ricevere la valutazione dovuta, mentre una minaccia credibile alla sicurezza richiede cautele adeguate.
Se l’occupazione si verifica, le decisioni vanno assunte su fatti aggiornati. È necessario verificare accessibilità dell’edificio, presenza di minorenni, condizioni dei luoghi, impianti, vie di fuga, uso degli ambienti, eventuali intrusioni e stato delle attività scolastiche. Il confronto con gli studenti può accompagnarsi a comunicazioni formali al competente ufficio scolastico, all’ente proprietario quando coinvolte strutture o impianti e alle autorità di pubblica sicurezza o giudiziarie quando ricorrano i presupposti. La scelta di chiedere un intervento di polizia non equivale a disporre personalmente uno sgombero: l’adozione di misure coercitive spetta alle autorità competenti secondo legge. Il dirigente, in ogni caso, non deve delegare agli studenti la responsabilità della sicurezza, né avallare in via informale l’uso incontrollato degli edifici durante la notte.
Sicurezza, vigilanza e accesso agli uffici: nessuna «zona franca» nell’edificio scolastico
Il decreto legislativo 81/2008 impone di gestire i rischi nei luoghi di lavoro; in ambito scolastico si intrecciano tali obblighi con quelli di custodia, organizzazione e protezione degli alunni. Un edificio occupato non cessa di essere un luogo in cui possono trovarsi minorenni e lavoratori. La vigilanza va quindi ripensata in termini effettivi, mediante istruzioni praticabili, presenza organizzata del personale ove possibile, segnalazione di accessi pericolosi e tempestiva richiesta di intervento quando l’incolumità sia compromessa. Il principio non obbliga nessun lavoratore a esporsi senza protezioni a un rischio grave, né cancella le competenze degli organismi di prevenzione.
Il Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 6185 del 17 ottobre 2006, ha escluso che l’occupazione determini automaticamente un esonero dagli obblighi di presenza, intervento e controllo del personale scolastico. La pronuncia non può tuttavia essere ridotta allo slogan «i docenti devono vigilare comunque e in qualunque condizione»: bisogna distinguere la disponibilità a prestare servizio, le istruzioni organizzative, la possibilità materiale di accedere ai locali e l’esistenza di rischi specifici. Accessi bloccati e uffici inaccessibili incidono anche su segreteria, conservazione degli atti, dati personali e continuità amministrativa. L’obbligo di documentare questi fatti è tanto importante quanto la ricerca di una soluzione che consenta il ritorno alle attività ordinarie.
Documentare non significa sporgere denunce generiche
Una gestione giuridicamente prudente prevede un diario cronologico degli eventi, annotazioni di servizio, eventuali verbali di riunioni effettivamente svolte, comunicazioni protocollate e acquisizione di elementi oggettivi senza compromettere la privacy degli studenti. Va distinta una decisione dirigenziale, che può assumere forma di ordine di servizio o atto organizzativo, dal verbale di un incontro collegiale. Occorre conservare, con adeguate cautele, eventuali fotografie dello stato dei luoghi e segnalazioni circostanziate, evitando condivisioni incontrollate di immagini di minorenni o accuse nominative su chat e social network.
Il dirigente non deve attendere un episodio grave per chiarire ai rappresentanti che la presenza di estranei, la chiusura delle uscite di emergenza o la manomissione degli impianti non possono essere tollerate. Ma la registrazione degli eventi non è un esercizio di sospetto permanente: tutela tutte le parti, perché permette di distinguere chi ha promosso una discussione da chi ha materialmente danneggiato un bene e chi era assente da chi avrebbe impedito le lezioni. Le consulenze professionali più risalenti suggerivano aggiornamenti periodici alle forze dell’ordine e la ricerca di un canale di negoziazione; come prassi possono essere utili, ma non sostituiscono la disciplina vigente e non esonerano dalle segnalazioni dovute nelle ipotesi di reato procedibile d’ufficio.
I docenti e il personale ata: l’impedimento del servizio non produce automaticamente un debito orario
L’occupazione pone una questione concreta: che cosa deve fare il docente regolarmente presente, se non riesce a entrare o se non può svolgere la lezione? Il personale non può dichiararsi unilateralmente esonerato perché alcuni studenti protestano. Deve attenersi alle disposizioni organizzative legittime, rendersi disponibile, segnalare tempestivamente l’impedimento e documentare le circostanze. A sua volta, l’amministrazione deve verificare se sia possibile assicurare altre attività rientranti nel servizio, garantendo sicurezza e rispetto dell’orario contrattuale. Le attività di sorveglianza non autorizzano improvvisati ordini di esposizione al rischio.
Gli articoli 1218 e 1256 del Codice civile sono richiamati in dottrina quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al lavoratore. Non si deve però affermare indiscriminatamente che «tutti i giorni di occupazione non si recuperano» o, all’opposto, che siano sempre dovuti recuperi gratuiti: rilevano provvedimenti, prestazione richiesta, effettiva impossibilità e quadro contrattuale. Analoga cautela vale per il calendario delle lezioni e per eventuali decisioni di recupero dell’attività didattica a favore degli studenti. Sono piani diversi: obblighi lavorativi individuali, raggiungimento del monte annuale di insegnamento, diritto degli alunni all’apprendimento e disciplina sulla validità dell’anno non coincidono necessariamente.
Sanzioni disciplinari: lo statuto degli studenti dopo il d.p.r. 134/2025
Il D.P.R. 249/1998, già modificato nel 2007, è stato ulteriormente aggiornato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, in vigore dal 10 ottobre 2025. L’articolo 4 conserva un nucleo garantista: finalità educativa, responsabilità personale, diritto dello studente di esporre le proprie ragioni, proporzionalità, gradualità, attenzione alle circostanze e divieto di punire la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. Sono principi precisi, non formule facoltative. Gli studenti non possono essere sanzionati «per aver contestato» una riforma o un dirigente, ma possono rispondere delle condotte concretamente vietate e accertate dal regolamento, come aggressioni, impedimento degli accessi o danneggiamenti.
La riforma distingue l’allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni, di competenza del consiglio di classe, da quello dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, di competenza del consiglio d’istituto nelle condizioni previste. Fino a due giorni sono deliberate attività di approfondimento delle conseguenze dei comportamenti, svolte a scuola; da tre a quindici giorni si prevedono attività di cittadinanza attiva e solidale, con le modalità stabilite dal nuovo articolo 4. Nel caso di indisponibilità delle strutture esterne in possesso dei requisiti richiesti o in attesa degli elenchi regionali, la disciplina transitoria prevede attività a favore della comunità scolastica. Per gli allontanamenti maggiori è previsto un percorso di recupero educativo, in rapporto con la famiglia e, ove necessario, con i servizi competenti.
Provvedimento disciplinare, garanzie di difesa e impugnazione
Non può bastare una lista di nomi estratta da una chat, una fotografia di gruppo o la presenza in assemblea per applicare indistintamente sospensioni. Il comma 9-ter dell’articolo 4 dello Statuto richiede elementi circostanziati e precisi da cui risulti che la specifica infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente responsabile. Il procedimento deve applicare il regolamento d’istituto vigente, contestare i fatti in modo comprensibile, consentire l’esercizio del contraddittorio e assicurare l’intervento dell’organo competente. Particolare cura richiedono i procedimenti riguardanti minorenni, la comunicazione alle famiglie e la separazione tra chi organizza una iniziativa lecita e chi è sospettato di condotte abusive.
La delibera deve spiegare perché una determinata sanzione, e non una misura meno incisiva, sia proporzionata a quella condotta e coerente con lo scopo educativo. Non è sufficiente invocare genericamente la «difesa dell’immagine della scuola». Gli strumenti di ricorso all’organo di garanzia previsti dall’articolo 5 dello Statuto e le ulteriori tutele amministrative non sono dettagli decorativi, ma parte del sistema. Una sanzione rispettosa delle garanzie è anche più autorevole; una punizione collettiva inflitta per accelerare la fine della protesta rischia invece di non superare il controllo di legittimità e di avvelenare i rapporti educativi.
Condotta, scrutinio e non ammissione: il d.p.r. 135/2025 esclude gli automatismi
Dal 10 ottobre 2025 è in vigore anche il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, che ha modificato la disciplina della valutazione nel secondo ciclo. Il nuovo articolo 7 del D.P.R. 122/2009 attribuisce al consiglio di classe la valutazione del comportamento sulla base dell’intero anno scolastico, con particolare attenzione agli atti violenti e di aggressione. Il voto inferiore a sei decimi comporta la non ammissione, ma dev’essere deliberato, motivato e verbalizzato nei casi normativamente individuati; non scatta automaticamente perché uno studente abbia preso parte a una occupazione o perché sia stato destinatario di una sanzione qualsiasi.
La disciplina include, per comportamenti gravi e reiterati, anche le violazioni previste dai regolamenti scolastici, secondo le condizioni poste dall’articolo 7. Se nello scrutinio finale il comportamento è valutato con sei decimi, è previsto il giudizio sospeso e un elaborato critico su temi di cittadinanza attiva e solidale, con le conseguenze disciplinate dalla norma in caso di mancata o negativa presentazione. La valutazione non può inoltre diventare una forma indiretta di punizione di idee politiche o opinioni: la normativa ribadisce che le sanzioni sul comportamento non si applicano all’espressione delle opinioni nei limiti dell’articolo 21 della Costituzione. Pertanto sono errate sia la promessa di «bocciatura automatica per chi occupa», sia quella di immunità sul voto di comportamento di chi ponga in essere condotte disciplinarmente rilevanti.
Assenze, lezioni sospese e validità dell’anno scolastico
Il tema delle assenze richiede di distinguere le condizioni organizzative. Quando la scuola è regolarmente funzionante e offre attività didattiche, l’assenza dello studente che sceglie di non frequentarle va registrata secondo le regole applicabili. Quando, invece, l’accesso è materialmente impedito, sono disposte misure di sicurezza o le lezioni vengono formalmente sospese, non è corretto presumere la medesima situazione per tutti gli studenti. Il dirigente deve documentare lo stato dell’istituto e comunicare in modo chiaro se il servizio sia attivo e come siano gestite le presenze. L’eventuale programmazione di attività a distanza non può essere invocata come automatica conseguenza dell’occupazione, senza il quadro organizzativo e normativo che ne consenta l’attivazione.
L’articolo 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 richiede, per la validità dell’anno nella scuola secondaria di secondo grado, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salve le deroghe eccezionali ammesse dalle regole e motivate secondo le competenze degli organi scolastici. Il limite si calcola in ore e non sulla formula giornalistica del «massimo 25 per cento di giorni». Si deve inoltre distinguere il numero minimo delle giornate di lezione rilevante per l’organizzazione dell’anno dall’effettiva frequenza individuale. Un’occupazione non trasforma per magia tutte le assenze in «giustificate», ma nemmeno rende imputabile all’allievo qualsiasi perdita di ore causata dall’interruzione del servizio. Trasparenza preventiva e documentazione uniforme sono indispensabili.
La tutela degli studenti non aderenti e delle persone più vulnerabili
Nella gestione degli accessi il dirigente deve considerare gli studenti che intendono frequentare, coloro che necessitano di sostegno educativo, terapie, ausili o ambienti prevedibili e quanti possono trovarsi esposti a intimidazioni. Il diritto allo studio non appartiene soltanto alla maggioranza che vince una votazione assembleare né alla minoranza che la perde. Appartiene individualmente a ciascuno, e si connette all’eguaglianza sostanziale dell’articolo 3 della Costituzione. Un blocco delle attività può incidere diversamente su famiglie, studenti pendolari, alunni con disabilità, ragazzi con percorsi personalizzati o prossimi agli esami.
Questo non significa utilizzare i bisogni degli studenti fragili come un argomento retorico contro qualsiasi protesta. Significa introdurre tali bisogni nei criteri di valutazione organizzativa, elaborando soluzioni proporzionate: accessi protetti quando fattibili, informazioni chiare, continuità dei percorsi individualizzati e tutela della dignità. L’eventuale conflitto fra finalità dimostrative e diritto di partecipare alle lezioni deve essere affrontato senza attribuire automaticamente cattive intenzioni agli occupanti, ma riconoscendo che una rivendicazione democratica non può basarsi sull’esclusione di chi non la condivide.
Una sintesi delle condizioni di legittimità: non il nome, ma il fatto
Se gli studenti tengono un’assemblea nel quadro del decreto legislativo 297/1994, esercitano un diritto espressamente previsto. Se propongono un programma di autogestione e ne ottengono una disciplina compatibile con regolamenti, sicurezza e competenze degli organi scolastici, partecipano a un’iniziativa organizzata nella legalità. Se realizzano un presidio di protesta senza ostacolare accesso, lezioni o funzioni, non si può parlare automaticamente di interruzione di pubblico servizio. Se invece chiudono le porte, costringono compagni o docenti, sottraggono beni oppure interrompono concretamente il servizio, entrano in gioco valutazioni disciplinari, civili e penali rigorosamente differenziate.
La prova della responsabilità non discende dalla durezza delle parole, dalla popolarità della protesta né dalla convinzione politica di chi giudica. Lo stesso rigore è dovuto al dirigente che deve decidere, al docente che deve continuare a lavorare e allo studente che ha scelto di non aderire. Il diritto non sottrae la scuola alla complessità della protesta: offre i criteri per governarla senza arbitrii, attraverso legalità, motivazione, proporzionalità e rispetto delle competenze.
Il significato educativo: dissentire è imparare a prendere posizione
Una protesta nasce spesso da un’esperienza di distanza: studenti che non si sentono ascoltati, che contestano una scelta nazionale, chiedono edifici dignitosi o desiderano esprimere solidarietà verso una causa. Sarebbe riduttivo pensare che i giovani cerchino sempre e soltanto una pausa dalle lezioni. L’adolescenza è un’età in cui la formazione dell’identità passa anche attraverso il disaccordo, l’adesione a un gruppo, la scoperta delle idee e la possibilità di affermare pubblicamente un «non sono d’accordo». La scuola che prende sul serio la cittadinanza attiva non può limitarsi a celebrare il pensiero critico nei programmi e poi considerarlo un fastidio quando attraversa la vita dell’istituto.
C’è però una distinzione educativa decisiva fra esercitare il pensiero critico e ripetere slogan. Un dissenso credibile espone motivazioni, verifica fonti, riconosce i fatti contrari, nomina interlocutori e formula richieste valutabili. Chi protesta per migliorare la scuola dovrebbe saper indicare che cosa non funziona, in quale misura, chi ha competenza per intervenire, quale soluzione propone e come intende verificare gli effetti della mobilitazione. In questa prospettiva la protesta può diventare una esperienza di ricerca, argomentazione, educazione civica e responsabilità comunicativa. Se manca il contenuto e rimane soltanto il gesto, il protagonismo rischia di consumarsi in una scena ripetuta, senza memoria né risultati misurabili.
Occupare per cambiare o per fare numero? il rischio del rito senza progetto
La formula «fare numero» attraversa molte mobilitazioni giovanili: esserci perché ci sono gli altri, sostenere una maggioranza senza averne discusso le ragioni, trasformare la protesta in una prova di appartenenza. La pressione del gruppo è un fenomeno reale e merita una discussione libera da caricature. Uno studente può aderire in buona fede e scoprire durante un’assemblea interessi nuovi; un altro può scegliere per timore di essere isolato; un terzo può rifiutare senza essere disinteressato ai problemi della scuola. Proprio per questo la qualità democratica di una mobilitazione non si misura solo nel numero dei partecipanti, ma nella possibilità effettiva di dissentire anche dalla protesta stessa.
La parola «democrazia» non rende democratico qualsiasi metodo maggioritario. Una votazione può dare un mandato a elaborare un documento o avanzare una richiesta; non può abolire la libertà di chi vuole seguire le lezioni. L’assemblea più significativa non è quella che produce all’unanimità una decisione già preparata da pochi, ma quella nella quale qualcuno può chiedere prove, correggere un errore, sostenere una posizione minoritaria e restare parte della comunità. La scuola dovrebbe favorire queste condizioni molto prima delle tensioni autunnali, senza attendere l’occupazione per interrogarsi sulla rappresentanza studentesca. Le iniziative di partecipazione hanno senso se consegnano a chi partecipa strumenti di azione reale, non soltanto la percezione di aver vissuto un episodio collettivo.
Autorità e autorevolezza: la difficile posizione del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico non è un avversario simbolico che gli studenti devono necessariamente sconfiggere e non è neppure il proprietario personale della scuola. È un responsabile istituzionale che deve esercitare poteri definiti dalla legge, motivare le scelte, proteggere lavoratori e studenti e garantire continuità. Quando il confronto è acceso, la sua autorevolezza non si misura dal volume dei richiami disciplinari ma dalla capacità di rendere comprensibili i limiti, mostrare coerenza, offrire interlocuzione e intervenire in modo fermo sulle condotte lesive. La tutela di un edificio, di un laboratorio o di una classe non è incompatibile con l’ascolto di chi denuncia un problema reale.
La critica alla nota ministeriale del 2024 ha espresso il timore che prevalga una lettura di ordine pubblico. L’amministrazione, dal canto suo, ha evidenziato rischi e danni che nessuna istituzione responsabile può ignorare. Tra queste prospettive non è necessario scegliere una caricatura: il governo dell’occupazione esige sia capacità di prevenzione e dialogo sia applicazione delle norme quando i fatti lo impongono. L’autorevolezza si manifesta anche nel rifiuto di promettere ciò che il dirigente non può garantire: nessuno può «concedere» una occupazione illegittima o assicurare impunità; si possono invece negoziare spazi di confronto, iniziative compatibili e canali stabili di consultazione. Le regole, se spiegate e applicate senza discriminazioni, rendono possibile la partecipazione di persone che non la pensano allo stesso modo.
Autogestione e cogestione possono essere un laboratorio di cittadinanza
Una giornata di cogestione costruita bene richiede molto più lavoro di un’interruzione improvvisa. Servono una proposta scritta, obiettivi conoscibili, un calendario, docenti disponibili a collaborare, un piano per gli spazi, criteri per la presenza, prevenzione dei rischi, attività realmente inclusive e una restituzione finale. I gruppi possono lavorare su edilizia scolastica, ambiente, intelligenza artificiale, guerre e pace, salute, diritti, rappresentanza, diritto dell’informazione o problemi del territorio. La scuola non rinuncia alla propria funzione formativa se cambia temporaneamente il formato dell’apprendimento: deve però assicurare coerenza organizzativa e rispetto delle competenze istituzionali.
L’autogestione può restare una sigla vuota se i ragazzi sono lasciati soli a occupare ore senza contenuto. Può invece diventare occasione di formazione robusta quando una classe impara a convocare una riunione, costruire un dossier di fonti, moderare opinioni opposte, registrare decisioni, preventivare materiali, garantire accessibilità e valutare i risultati. La cogestione ha il vantaggio di mettere in relazione generazioni diverse: docenti e studenti non si distribuiscono ruoli di controllo e obbedienza, ma condividono progettazione, argomenti e responsabilità. Non è una alternativa ideologica alla didattica ordinaria; è, se preparata seriamente, una delle possibilità attraverso cui la didattica può insegnare a esercitare i diritti in modo consapevole.
Il diritto degli altri è la prova più esigente della propria libertà
La sfida educativa più difficile emerge quando la protesta incontra chi non aderisce. È facile difendere la libertà di chi condivide le nostre parole; è più complesso riconoscere il diritto di chi desidera continuare a studiare, non partecipare alla riunione o criticare apertamente il movimento. Qui il principio giuridico diventa criterio pedagogico: non si può rivendicare per sé la libertà di contestare e negare agli altri la libertà di scegliere. La scuola può utilizzare questa tensione per insegnare il pluralismo, spiegando perché la maggioranza non coincide sempre con il giusto e perché l’opposizione non è un tradimento del gruppo.
La stessa attenzione dovrebbe caratterizzare il ruolo degli adulti. Docenti e dirigenti possono essere critici rispetto alle forme della protesta e, nello stesso tempo, riconoscere la dignità delle questioni sollevate. Possono sostenere un dialogo autentico e, se necessario, segnalare un reato senza trasformare i ragazzi in nemici. L’educazione civica, prevista dalla legge 92/2019, perde credibilità se resta confinata alle definizioni del manuale. La prova sta nel modo in cui una comunità regola un conflitto concreto: chi parla, chi ascolta, come si decide, come si correggono i danni, che cosa rimane da fare dopo che gli striscioni sono stati rimossi.
Dopo l’occupazione: trasformare il conflitto in responsabilità verificabile
La fine di una protesta non dovrebbe coincidere né con un frettoloso ritorno al programma, come se nulla fosse accaduto, né con una lunga stagione di recriminazioni. Occorre distinguere la verifica amministrativa e disciplinare, che segue le sue regole, dalla restituzione educativa. La prima riguarda condizioni dei locali, sicurezza, danni accertati, eventuali fatti illeciti e provvedimenti motivati. La seconda pone domande meno semplici: quali istanze erano fondate? Chi aveva competenza per rispondere? Che cosa è stato ottenuto? Quali impegni assumono studenti, docenti, dirigenza e organi collegiali? Chi controllerà, fra tre mesi, se qualcosa è davvero cambiato?
Un documento finale condiviso, quando possibile, può elencare problemi, soluzioni praticabili, responsabili istituzionali, tempi di verifica e modalità con cui informare tutta la comunità. Non è una sanatoria delle condotte illecite: le eventuali responsabilità seguono la loro strada. È il modo per non disperdere la domanda di partecipazione che aveva portato alla protesta. L’esperienza civica non coincide con l’atto di «aver occupato», ma con l’aver imparato a sostenere una tesi, negoziare limiti, rispettare i contrari, custodire beni comuni e misurare le conseguenze delle proprie scelte.
Ascolto, rappresentanza e verifica delle richieste: la democrazia non è una procedura occasionale
Una rappresentanza studentesca che sia attiva soltanto nell’organizzazione della protesta ha già perduto molte occasioni di incidere sulla vita scolastica. Consigli d’istituto, assemblee, comitati e incontri con la dirigenza possono diventare sedi di confronto periodico, a condizione che ricevano attenzione e restituzione. Non basta invitare gli studenti a «usare le vie istituzionali» se poi le loro osservazioni non ottengono risposta, se le delibere restano incomprensibili o se gli spazi consultivi si riducono a formalità. L’educazione alla partecipazione richiede reciprocità: ragazzi capaci di formulare proposte e adulti disponibili a rispondere con ragioni, vincoli, tempi e responsabilità effettive. Anche dire «questa richiesta non dipende dalla scuola» può diventare un atto formativo, se si indica con precisione chi è competente e come interpellarlo.
Per trasformare il dissenso in conoscenza, le richieste possono essere accompagnate da dati e verifiche: relazioni sugli edifici, consultazione di atti pubblici, questionari costruiti con metodo, raffronto fra opzioni organizzative, verbali leggibili, indicazione delle risorse necessarie. Un gruppo che contesta il riscaldamento inadeguato può raccogliere segnalazioni documentate; chi chiede un laboratorio funzionante può elaborare un quadro delle dotazioni e un progetto d’utilizzo; chi denuncia un disagio relazionale può proporre incontri con esperti e strumenti protetti di ascolto. È così che la cittadinanza supera la contrapposizione fra «abbiamo ragione» e «non potete farlo» e diventa capacità concreta di comprendere la complessità di una decisione pubblica.
Un’istituzione autorevole dovrebbe periodicamente restituire agli studenti l’esito delle proposte, distinguendo ciò che è stato realizzato, ciò che è in istruttoria e ciò che non è possibile con motivazione chiara. In assenza di questo circuito la partecipazione viene percepita come inutile; in sua presenza anche il conflitto può rimanere acceso senza trasformarsi necessariamente in un’occupazione. Nessuna procedura garantisce l’assenza di proteste, e non sarebbe un obiettivo desiderabile: garantisce piuttosto che esse si svolgano all’interno di una comunità che ha imparato a riconoscere interlocutori, competenze e responsabilità.
Il compito dei docenti: trasformare una controversia in esercizio di pensiero critico
Fra dirigenti e studenti vi sono i docenti, spesso chiamati a scegliere se «stare con i ragazzi» oppure difendere l’ordinaria attività didattica. È una falsa alternativa. Un insegnante può riconoscere il valore delle istanze e, nello stesso tempo, spiegare perché non sia accettabile impedire a un compagno l’ingresso in classe. Può facilitare il confronto fra tesi opposte senza fare propria l’opinione della maggioranza. Può mostrare come leggere un provvedimento normativo, verificare una notizia, smontare una narrazione infondata e ricostruire le conseguenze concrete di una decisione politica. Si tratta di un lavoro pienamente coerente con la formazione critica dello studente, non di una delega impropria dell’educazione civica a qualche ora assembleare.
La didattica disciplinare offre gli strumenti per rendere il dissenso più esigente. Il diritto insegna a distinguere libertà e potere; la storia permette di collocare le mobilitazioni nella lunga vicenda delle conquiste civili; l’economia introduce il problema delle risorse e delle priorità; le scienze mostrano l’importanza della verifica empirica; le lingue e la letteratura rendono visibili i modi con cui gli esseri umani interpretano e narrano il conflitto. Una scuola che insegna a discutere sa chiedere a una classe non «chi ha vinto?», ma «su quali dati poggia questa conclusione?» e «che cosa ti farebbe cambiare idea?». Il confronto non impoverisce le convinzioni: può renderle più consapevoli.
Sarebbe tuttavia improprio pretendere che gli insegnanti diventino garanti politici di una mobilitazione o che assumano compiti organizzativi al di fuori delle loro attribuzioni. La responsabilità educativa si manifesta nella capacità di restare adulti di riferimento, tutelando la sicurezza e i diritti di tutti, anche quando non si condividono le modalità scelte dagli studenti. L’autentico sostegno alla crescita dei ragazzi non consiste nell’approvare ogni iniziativa, ma nell’accompagnarli a comprenderne presupposti, strumenti, limiti e conseguenze. Quando le lezioni riprendono, l’esperienza della protesta può allora essere discussa criticamente senza diventare una vendetta, una celebrazione obbligata o un argomento proibito.
Una scuola democratica non deve temere il dissenso, ma deve sapergli dare forma
La risposta giuridica alle occupazioni non è «tutto è permesso» e non è «tutto è reato». La Costituzione protegge la critica; il sistema scolastico offre forme istituzionali di partecipazione; il Codice penale distingue condotte e risultati; la disciplina scolastica richiede responsabilità individuale, motivazione e proporzionalità; il dirigente deve custodire il servizio senza rinunciare al dialogo. In questa trama di garanzie c’è un messaggio educativo più solido di qualsiasi minaccia e più concreto di qualsiasi slogan: la libertà cresce quando conosce i propri strumenti, sa nominare i propri limiti e si assume le conseguenze dei propri atti.
La scuola è il luogo in cui si può insegnare che protestare non significa necessariamente avere ragione e rispettare una regola non significa rinunciare a pensarla diversamente. L’obiettivo non è formare cittadini docili, ma persone capaci di dissentire con argomenti, di organizzarsi senza prevaricare, di chiedere cambiamenti senza distruggere ciò che appartiene a tutti. Una scuola che non insegna a dissentire rinuncia a una parte della propria missione democratica. Una scuola che non insegna il limite e il rispetto dei diritti altrui trasmette una concezione incompleta della libertà. Tra queste due responsabilità non va scelta l’una o l’altra: vanno tenute insieme, proprio quando il conflitto rende più difficile farlo.
Vedi anche
Riferimenti normativi, giurisprudenziali e documentali
fonti normative
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• Codice penale, artt. 97–98, 340, 361–362, 610, 633, 635, 639 e 639-bis; Codice civile, artt. 1218, 1256, 2043, 2048 e 2055. [\[fonte\]](https://www9.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art639bis.html)
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giurisprudenza
• Cassazione penale, sez. II, n. 1044/2000, occupazione dimostrativa da parte di studenti e art. 633 c.p. (massima). [\[fonte\]](https://www.avvocato.it/massimario-58477/)
• Cassazione penale, n. 49169/2003, nozione di invasione arbitraria nell’art. 633 c.p. (massima). [\[fonte\]](https://www.avvocato.it/massimario-58857/)
• Cassazione penale, sez. V, n. 7084/2016, impedimento degli accessi durante protesta scolastica (richiamo giurisprudenziale). [\[fonte\]](https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=151646)
• Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6185/2006, presenza e vigilanza del personale in situazioni di occupazione (richiamo giurisprudenziale). [\[fonte\]](https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=151646)
• Tribunale di Siena, 29 ottobre 2001, occupazione e concreta incidenza sul servizio (richiamo in raccolta specialistica). [\[fonte\]](https://www.sinergiediscuola.it/rivista/sommari/diritto-al-punto/occupazione-e-autogestione-a-scuola-affrontiamole-con-il-giusto-equilibrio.html)
atti e contributi di contesto
• Ministero dell’Istruzione e del Merito, nota prot. n. 485 del 5 febbraio 2024, «Occupazione delle istituzioni scolastiche». [\[fonte\]](https://www.flcgil.it/files/pdf/20240207/nota-485-del-5-febbraio-2024-occupazioni-delle-istituzioni-scolastiche.pdf)
• USR Lombardia, nota n. 63113 del 1° dicembre 2025, chiarimenti applicativi sul D.P.R. 134/2025. [\[fonte\]](https://comprensivoparini.edu.it/allegati/all/5626-nota-usr-lombardia-63113-2025-novita-valutative-e-comportamentali.pdf)
• FLC CGIL, «Occupazione delle istituzioni scolastiche: una circolare inopportuna», 7 febbraio 2024 (posizione sindacale). [\[fonte\]](https://www.flcgil.it/scuola/occupazione-delle-istituzioni-scolastiche-una-circolare-inopportuna.flc)
*Quadro normativo verificato al 27 ottobre 2026. Le pronunce giurisprudenziali citate sono richiamate nei limiti delle massime o dei repertori consultati; l’applicabilità a un singolo caso richiede l’esame dei fatti e degli atti originali.*
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