Società

Studente bocciato con 5 in condotta, il TAR conferma la decisione della scuola: “Interrompe le lezioni, irride i docenti e utilizza linguaggio scurrile”

La storia arriva da un istituto comprensivo della provincia di Salerno e riguarda un ragazzo che ha frequentato la seconda classe della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2025/2026.

A giugno il Consiglio di classe ha deciso di non ammetterlo alla terza. La pagella riportava diverse insufficienze, ma a bloccare il passaggio è stato soprattutto il voto di condotta: un 5 che, secondo le regole introdotte dalla riforma del 2024, impedisce la promozione.

I genitori hanno presentato ricorso al Tar della Campania, sezione staccata di Salerno, chiedendo l’annullamento del documento di valutazione, del verbale dello scrutinio finale, del voto del primo quadrimestre, della griglia di valutazione del comportamento e delle note disciplinari registrate durante l’anno. Nel mirino anche il provvedimento con cui la scuola, a luglio, aveva corretto un errore materiale nella trascrizione del giudizio.

Le famiglie contestavano la legittimità della bocciatura sostenendo che il voto basso in condotta non potesse da solo determinare la non ammissione, e che le sanzioni disciplinari fossero state applicate senza rispettare i principi di proporzionalità e gradualità previsti dai regolamenti scolastici.

Le motivazioni del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso con la sentenza n. 01507/2026, depositata dopo la camera di consiglio del 9 settembre scorso.

Il collegio ha chiarito un punto centrale: la norma invocata dai ricorrenti, l’articolo 7 del D.P.R. 122/2009, riguarda solo le scuole secondarie di secondo grado.

Per la scuola media vale invece l’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 62/2017, che stabilisce che «se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva».

Anche ammettendo per ipotesi l’applicabilità della norma richiamata dalle famiglie, i giudici osservano che essa consente comunque il voto sotto il sei in presenza di una sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4 del D.P.R. 249/1998.

Nel caso specifico, lo studente era stato sospeso dalle lezioni per tre giorni a causa di infrazioni gravi e reiterate: mancato svolgimento dei compiti e disturbo continuo delle attività didattiche, nonostante i richiami dei docenti.

La scuola aveva attivato un progetto di cittadinanza attiva e solidale come misura rieducativa. Dalla relazione del tutor emerge però che il ragazzo ha mantenuto un atteggiamento passivo e poco partecipe anche durante queste iniziative, senza mostrare consapevolezza della gravità della propria condotta. I giudici sottolineano inoltre che la famiglia non ha partecipato al procedimento disciplinare e non ha collaborato al dialogo educativo, ignorando le comunicazioni e le convocazioni dell’istituto.

Il comportamento indisciplinato è proseguito per tutto l’anno, con interruzioni delle lezioni, linguaggio volgare verso i compagni e mancate risposte ai richiami degli insegnanti.

Quanto alle cinque insufficienze riportate nelle materie, il Tar precisa che non sono riconducibili alle assenze per motivi di salute negli ultimi giorni di scuola, come sostenuto dai ricorrenti, ma a un scarso impegno complessivo. La correzione del giudizio sul comportamento, infine, è stata effettuata per un semplice errore di trascrizione del verbale, come spiegato nel provvedimento adottato dal dirigente scolastico.

La decisione finale conferma la legittimità della bocciatura e compensa le spese processuali.


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