Dal Csm via libera ai test psicoattitudinali per i magistrati
Il plenum del Csm ha approvato ieri la delibera per l’introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata due anni fa. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test, che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del prossimo concorso si svolgerà quindi anche con i test. Quanto ai tempi, è però polemica perché le consigliere laiche Isabella Bertolini (FdI) e Claudia Eccher (Lega) contestano la delibera che avrebbe l’obiettivo di ritardare l’attuazione dei test, «ma soprattutto di non interpretare correttamente gli obiettivi e la volontà del legislatore. Un provvedimento del 2024 sarà applicato per la prima volta solo nella primavera del 2028: quattro anni per fare quello che tutte le Amministrazioni pubbliche già fanno. Essere favorevoli ai test significa anche pretendere che siano fatti nel modo e nei tempi giusti».
I tempi
Dai consiglieri togati però si fa notare come la necessità dei test, per esigenze di correttezza formale, tecnicamente dovrà essere inserita nel prossimo bando, che arriverà tra un paio di mesi, con prove scritte per gli aspiranti magistrati nella primavera 2027 e, per i tempi di correzione delle prove, prima applicazione a partire appunto dal 2028.
La delibera prevede l’individuazione delle condizioni d’inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a cinque aree (area cognitiva, area emotiva, area relazionale, area etico-valoriale e area organizzativa).
Le condizioni
Le condizioni dovranno essere accertate dopo un percorso che inizia con la somministrazione dei test, si sviluppa nel colloquio diretto dal presidente della seduta con l’intervento dell’esperto psicologo e si conclude con una sintesi valutativa operata dall’intera commissione esaminatrice.
La delibera sottolinea, peraltro, come i test devono servire a determinare le condizioni di inidoneità «e non già che siano apprezzate e graduate, in positivo, le attitudini psicologiche all’esercizio della funzione giudiziaria». Si potrà delineare allora come condizione di inidoneità una carenza grave e generalizzata dei requisiti, ma i test costituiranno comunque uno strumento da impiegare nel successivo colloquio orale dopo il quale sarà formulata l’eventuale, complessiva, valutazione di inidoneità.
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